Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla sezione Garanzia Giovani, sono pubblicati i bandi per la selezione di 5.504 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni che hanno inserito tale misura ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. La partecipazione al progetto è aperta ai giovani residenti in Italia – italiani, comunitari e stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. Per presentare la candidatura è necessario dapprima registrarsi presso l’area Garanzia Giovani su sito www.garanziagiovani.gov.it. La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 14.00 del 15 dicembre 2014.
Con il decreto ministeriale del 25 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha determinato la quota triennale 2014/2016 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. Il limite massimo di ingressi in Italia per i cittadini non comunitari in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati. A questo si aggiungono 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento.
Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) cui fare pervenire domande di informazioni e solleciti riguardanti le domande di concessione della cittadinanza italiana per residenza. Gli interessati ed i loro legali potranno inoltrare richieste di accesso e/o diffide ai seguenti indirizzi a seconda del numero di protocollo dell'istanza: area3citt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 0,1,2 ) area3biscitt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 3,4,5,6) area3tercitt@pecdlci.interno.it ( n. protocollo finale 7,8,9 ) specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/….). Le informazioni sono disponibili sul sito www.interno.gov.it. Si segnala, infine, che tutti i cittadini italiani e stranieri hanno la possibilità di attivare gratuitamente una casella di posta elettronica certificata presso il sito www.postacertificata.gov.it.
Con l’ordinanza del 24 ottobre 2014, il Tribunale di Torino ha ordinato il rilascio del visto di ingresso di tipo Schengen di breve durata al figlio maggiore di 21 anni a carico del cittadino italiano. Ciò in ossequio alle disposizioni contenute nella L. 129/11 che avevano abolito l’obbligo di visto nazionale per motivi familiari per il rilascio della carta di soggiorno al familiare non comunitario del cittadino UE. In particolare, come rileva il Giudice nel provvedimento, la stessa Amministrazione, con il messaggio del Ministero Affari Esteri del 6 agosto 2013, ha stabilito che le Autorità Consolari sono tenute non più al rilascio dei visti nazionali per ricongiungimento ma di visti di tipo Schengen di breve durata (per motivi di turismo). I Consolati, dunque, dovranno semplicemente verificare il vincolo di parentela o di coniugio senza entrare nel merito del “carico familiare” o della sussistenza di una “unione registrata”, questioni ora demandate all’Amministrazione dell’Interno al momento del rilascio della carta di soggiorno.
Con la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro del 24.10.14, l’Amministrazione fornisce utili chiarimenti circa la regolarizzazione dei lavoratori i cui datori di lavoro non abbiano versato i previsti contributi previdenziali o vi abbiamo provveduto solo parzialmente. Nella Circolare si stabilisce che il pagamento delle somme non versate potrà avvenire anche con modalità rateale e che, ai fini della definizione della domanda di emersione, sarà sufficiente il pagamento della prima rata. Tali versamenti, inoltre, potranno avvenire anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro o, comunque, in ritardo rispetto alla tempistica prevista. L’adempimento tardivo dei contributi consentirà il rilascio al lavoratore del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 1°.10.14, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un richiedente proveniente dal nord della Nigeria, zona interessata dai conflitti del gruppo armato capeggiato da Boko Haram con le forze di polizia e l’esercito nigeriano. La Corte ha ritenuto che tale situazione, caratterizzata da ripetuti attacchi del gruppo terroristico cui corrispondono reazioni delle forze armate e dei gruppi cristiani, sia riconducibile a quella di un vero e proprio conflitto armato ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. n. 251/07 ed ha riconosciuto la protezione ritenendo che tale conflitto interno abbia generato un livello di violenza indiscriminata e diffusa tale da generare un concreto timore per l’incolumità personale del richiedente. Nella sentenza, inoltre, si afferma l’irrilevanza della ragionevole possibilità per il richiedente di trasferirsi in altra zona del Paese di origine per sottrarsi al rischio di gravi danni. Sul punto, dunque, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, non occorre prospettare che la situazione di pericolo si estenda a tutto il territorio del Paese.