La Camera ha approvato in via definitiva la cd “Legge Comunitaria 2013 bis” all’interno della quale sono inserite nuove norme relative ai tempi di trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione. In particolare lo straniero potrà essere trattenuto ai fini dell’identificazione per un periodo di 30 giorni prorogabili fino a complessivi 90 giorni. Nel caso di straniero già detenuto per un periodo superiore a tre mesi, il trattenimento nei CIE non potrà superare i 30 giorni. Per l’entrata in vigore delle disposizioni si attende ora la promulgazione e la pubblicazione della legge.
Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non consente lo svolgimento di attività lavorativa a meno che la procedura per l’esame della domanda superi i 60 giorni. Alla scadenza di tale periodo, qualora il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Nel caso, poi, di emissione di un provvedimento di diniego della protezione e di proposizione del ricorso, l’interessato potrà mantenere la titolarità del permesso di soggiorno e continuare a svolgere attività lavorativa fino alla decisione dell’Autorità Giudiziaria.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4855 del 26 settembre 2014, ha stabilito che nell’ambito della procedura di emersione/regolarizzazione del 2012, a fronte della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro del datore spetta alla Prefettura provare, invece, l’inesistenza del rapporto lavorativo. Ciò in quanto le disposizioni di cui all’art. 5 D.Lgs. 109/12 attribuiscono rilievo alla dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro e relativa ad un rapporto di lavoro irregolare e quindi, per sua natura, privo di riscontri documentali. Spetta, invece, all’Amministrazione contestare, con elementi concreti, la veridicità della dichiarazione concernente il detto rapporto e fornire la relativa prova della sua inesistenza, anche nell’ambito del procedimento penale che sia stato avviato a carico del datore di lavoro.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 23 luglio 2014, ha tempestivamente dato seguito alla sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha affermato la necessità del requisito della residenza quinquennale anche per il familiare del lungo soggiornante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nella Circolare il Ministero invita le Amministrazioni competenti a tenere in considerazione quanto stabilito dalla Corte ed in particolare l’interpretazione fornita sulle disposizioni contenute nella direttiva n.109/2003 sullo status dei lungosoggiornanti, disposizioni che non consentono deroghe al requisito della residenza quinquennale né consentono agli stati membri di adottare norme più favorevoli.
Circolare Permesso soggiorno UE
E’ stato pubblicato ed è disponibile il nuovo quaderno dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down) dal titolo “Down to Italy. Stranieri con disabilità in Italia“, realizzato nell’ambito del progetto “Easy Info. Sapere è potere“, promosso da AIPD e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E’ rivolto agli stranieri con sindrome di Down e loro familiari che vivono in Italia e contiene indicazioni importanti relative all'accertamento dell'invalidità, all'assegno ed alle altre agevolazioni nonchè in relazione all'inserimento lavorativo, all'assistenza sanitaria, all'istruzione ed all'acquisto della cittananza italiana.
Down to Italy
E' inoltre disponibile nelle traduzioni in
inglese,
francese e
spagnolo.
Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, con l’articolo 8 co. 2 del D.L. n.119/2014 pubblicato il 22 agosto 2014, il Governo ha nuovamente rinviato (fino al 30 giugno 2015) l’entrata in vigore della piena parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione.
Come è noto la parificazione tra i cittadini non comunitari ed i cittadini italiani è già in atto in relazione a tutti i certificati che non siano richiesti esplicitamente da disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione.
Alla luce dell’ennesimo rinivio resta quindi esclusa la possibilità di procedere all’autocertificazione per il certificato del casellario giudiziale e il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), per la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), per la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999) e per la certificazione attestante l'iscrizione a un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/19).