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Il 2 aprile 2014 è stata approvata in via definitiva la legge delega in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio all’interno della quale è stata inserita anche la delega per l’abrogazione del reato di soggiorno illegale (art. 10 bis D.Lgs. 286/98). Il Governo viene, infatti, delegato ad “abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del Testo unico ... conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia". Per la cancellazione vera e propria del reato sarà quindi necessario attendere l’approvazione del decreto legislativo. In futuro, quindi, la mera irregolarità sul Territorio Nazionale non avrà rilievo penale mentre continueranno ad essere sanzionate penalmente le condotte di violazione del decreto di espulsione, dell’ordine di allontanamento del Questore o del divieto di reingresso a seguito di espulsione.

Il Decreto Legislativo n. 40/2014 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 10, n. 1°, dell’Allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148,  che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese del settore autoferrotranviario. Come è noto tale disposizione era stata estesa anche al settore del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali di cui all’art. 2 c. 3 del T.U. Immigrazione, come affermato dalla recente giurisprudenza. A seguito dell’abrogazione espressa le aziende di trasporto pubblico locale non potranno più escludere i cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia dalle selezioni per l’assunzione del personale

Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n. 40/2014 sono abrogate le norme del regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione che obbligavano alla stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Come è noto la norma sul contratto di soggiorno era stata già di fatto superata dall’art. 17 del D.L. 9.2.2012 n. 5 (“Decreto Semplificazioni” convertito in L. 4.4.2012, n. 35), disposizione che stabiliva l’idoneità della comunicazione del datore di lavoro UNILAV a sostituire il contratto di soggiorno. Il contratto di soggiorno continua ad essere, invece, previsto ai sensi dell’art. 5 bis T.U. in sede di primo ingresso per lavoro e conseguente richiesta di rilascio del permesso di soggiorno oppure un sede di emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Con il Decreto Legislativo n. 40 del 4 marzo 2014 viene recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2011/98/UE ovvero la direttiva sul cd. “permesso di soggiorno unico”, normativa europea diretta ad unificare le procedure degli Stati membri di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro al fine di garantire effettiva parità di trattamento ed un insieme di diritti comune per tutti i lavoratori regolarmente soggiornanti. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo il prossimo 6 aprile, i permessi di soggiorno validi per lavoro recheranno la dicitura “permesso unico lavoro” ad esclusione dei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, per motivi umanitari, per protezione internazionale, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati. Inoltre, nella stessa disposizione si prevede l’allungamento da 20 a 60 giorni del termine per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

pdfDecreto Legislativo permesso unico

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 248 del 23 gennaio 2014, ha accolto il ricorso del lavoratore che si era visto rifiutare la richiesta di regolarizzazione a causa del datore di lavoro. In particolare il datore di lavoro non era in grado di dimostrare il reddito e non aveva provveduto al pagamento dei contributi per l’intero periodo in cui il lavoratore era stato alle sue dipendenza. Il Tribunale Amministrativo ha invece chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 76/2013 poi convertito nella legge n. 99/2013, nel caso di diniego dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare per cause imputabili al solo datore di lavoro, al lavoratore deve comunque essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione a patto che questi sia in grado di dimostrare la sua presenza in Italia in epoca anteriore al 31.12.11 e che i contributi siano stati versati per un periodo minimo di sei mesi.  Nel caso in esame i contributi del primo semestre erano stati regolarmente versati in epoca antecedente all’adozione del provvedimento di diniego, pertanto il successivo inadempimento del datore di lavoro costituisce un’irregolarità amministrativa non imputabile al lavoratore e, come tale, non rilevante ai fini della regolarizzazione della sua posizione sul Territorio Nazionale.pdfTAR Piemonte n. 248/2014

Con la Circolare del 10 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno detta le modalità di verifica dell’adempimento degli accordi di integrazione che giungono a scadenza a partire dal 10 marzo. La verifica è demandata allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite una procedura automatizzata. In particolare lo Sportello comunicherà al cittadino straniero l’avvio della fase di verifica inviandolo a produrre entro quindici giorni la documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti e, nel caso di figli minori, la certificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Molto importante è la prova relativa al livello di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica da fornire tramite certificazioni rilasciate a seguito della frequenza di corsi svolti presso istituzioni convenzionate. Nel caso lo straniero non disponga della documentazione richiesta potrà richiedere allo Sportello Unico di sostenere un test in proposito. L’Amministrazione provvederà, invece, all’accertamento d’ufficio di eventuali provvedimenti che comportano la decurtazione dei crediti (condanne penali e/o sanzioni amministrative). A seguito della verifica, nel caso il numero di crediti sia pari o superiore a 30, il Prefetto adotta il provvedimento di estinzione dell’accordo per adempimento positivo. Se, invece, il numero dei crediti è compreso tre 0 e 29, il Prefetto proroga l’accordo per un ulteriore anno, cui seguirà un’ulteriore verifica. Nel caso lo straniero abbia invece subito la decurtazione di tutti i crediti, il Prefetto dichiarerà l’inadempimento dell’accordo. Nessuna verifica sull’Accordo è invece prevista per i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

pdfCircolare Accordo Integrazione

 

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