Privacy Policy

L'importo dell'assegno sociale per il 2014 ammonta ad euro ad 447,61 € al mese, pari a 5.818,93 € l’anno (13 mensilità)..

I requisiti per poter richiedere l'assegno sociale sono:

A) la cittadinanza italiana o comunitaria oppure la titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per lungo soggioranti;
B) la residenza effettiva ed abituale in Italia;
C) il compimento del 65° anno di età (dal 1.1.2013 65 anni + 3 mesi);
D) per l'anno 2014, un reddito inferiore ad euro 5.818,93 annui se pensionato solo, ed euro 11.637,86 se pensionato con coniuge.

A partire dal 01/01/2009, inoltre, occorre aver soggiornato in Italia per almeno 10 anni,

A seguito del D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 che ha equiparato i titolari di status di rifugiato ai titolari di protezione sussidiaria, gli stranieri cui è stati riconosciuta una forma di protezione internazionale esercitano il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 bis D.lgs. 286/98. Pertanto sono esonerati dai requisiti di reddito e di alloggio e, nel caso di mancanza di documenti atti a provare il legame di parentela, possono dare la dimostrazione del vincolo familiare con altri mezzi (per es. con l’esame del DNA).

Con il D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 i titolari di protezione sussidiaria sono stati equiparati ai titolari dello status di rifugiato. Pertanto tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale ottengono il rilascio un permesso di soggiorno di durata quinquennale.

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 26 novembre 2013, ha inteso uniformare le prassi delle varie Questura italiane ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai titolari di permesso rilasciato ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. r) bis del D.lgs. 286/98. Come è noto l'ingresso del personale infermieristico avviene al di fuori dei flussi di ingresso ma, a differenza delle altre categorie di lavoratori contenute nel cit. art. 27, gli infermieri posso accedere a contratti di lavoro a tempo indeterminato e rinnovare il permesso di soggiorno. Tale situazione, se pur collegata all'esercizio di una specifica professione, consente un radicamento sul territorio nonchè l'accesso al diritto all'unità familiare ed alle prestazioni sociali in condizioni di parità con i titolari di permesso di soggiorno per lavoro. Non si ravvisa dunque nessun motivo per escludere i titolari di questo tipo di permesso  dall'acquisto dello status di soggiornante di lungo periodo.

 

Il Giudice di Pace di Torino, con il provvedimento depositato il 31 marzo 2014, ha disposto l’annullamento dell’espulsione adottata a carico di un cittadino straniero affetto da grave patologia cronica e sottoposto a cure al fine di garantire una stabilizzazione della malattia e di evitare un riacutizzarsi della stessa. Il Giudice, in applicazione degli artt. 2 e 19 del T.U. Immigrazione interpretati alla luce dell’art. 32 della Costituzione, ha affermato che lo stato di salute del ricorrente bisognoso di cure mediche la cui mancata somministrazione determina un grave pregiudizio, comporti per lo straniero una condizione di inespellibilità dal Territorio Nazionale.

pdfGiudice di Pace di Torino

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram

Search