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L’ANCI, Save the children e Rete G2 - Seconde Generazioni hanno pubblicato il vademecum “18 anni...in Comune” contenente tutte le indicazioni pratiche per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L. 91/1992. Ciò al fine di garantire al cittadino straniero neomaggiorenne, nato in Italia e che vi abbia sempre risieduto, di essere correttamente informato circa la possibilità di presentare allo Stato Civile la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

pdfGUIDA 18 anni

Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che anche il familiare del lungo soggiornante deve dimostrare di aver risieduto per un periodo di cinque anni prima di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questa è, secondo la Corte, la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella direttiva n.109/2003 sullo status dei lungosoggiornanti, disposizioni che non consentono deroghe al requisito della residenza quinquennale né consentono agli Stati Membri di adottare norme più favorevoli. La decisione in questione avvalla, dunque, un orientamente restrittivo in contrasto con alcune decisioni di giudici nazionali che avevano invece ritenuto non necessaria la previa residenza quinquennale del familiare.

pdfSentenza Corte UE

Dal 30 Giugno scorso è finalmente entrata in vigore la completa parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione in tutti i rapporti con le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi. Come è noto la L. 15/2014 aveva rinviato l’entrata in vigore della riforma al 30 giugno 2014. Allo stato non risulta adottato alcun provvedimento volto ad una ulteriore proroga. Al cittadino straniero è, dunque, garantita la possibilità di accedere all’autocertificazione anche con riferimento alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero con notevole semplificazione degli adempimenti burocratici relativi alle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro é rilasciato e rinnovato per una durata non superiore a:

a) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
b) un anno in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato;
c) due anni in relazione ad un contratto di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato.

Non deve sostenere il test di lingua italiana per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:

il cittadino non comunitario che ha preso il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado in un istituto scolastico appartenente al sistema di istruzione italiano o in un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CTP)
il cittadino non comunitario che frequenta un corso di studi in una Università italiana statale
o non statale legalmente riconosciuta oppure un dottorato o un master universitario.
I cittadini stranieri che si trovano in una di queste situazioni non
devono fare il Test ma devono procurarsi la documentazione
che provi la loro condizione.

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 206 del 13 maggio 2014 ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno adottato per insufficienza reddituale. La richiedente, infatti, aveva dichiarato di aver lavorato soltanto per tre ore settimanali e, pertanto, di aver percepito un reddito assai esiguo. Tuttavia ella dimostrava di essere convivente con la sorella titolare di reddito derivante da lavoro sufficiente per il mantenimento di entrambe. Il Tribunale ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto ordinando all’Amministrazione di riesaminare la questione tenendo conto anche del reddito prodotto dalla sorella. Ciò in quanto le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 286/98, pur affermando la necessità per lo straniero di dimostrare al momento del rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza di adeguate fonti di sostentamento, non delimitano la tipologia di tali fonti stabilendo l’unico limite nella liceità delle stesse.

TAR Friuli sentenza n. 206/2014

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