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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 128 del 14 gennaio 2015, ha statuito l’importante principio in base al quale il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti non può essere revocato per la sopravvenuta mancanza di reddito da parte del cittadino straniero. Come è noto il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti viene rilasciato previa titolarità di un reddito minimo idoneo al sostentamento del richiedente e dei suoi familiari. Successivamente il permesso, valido a tempo indeterminato, viene sottoposto ad un aggiornamento dei dati ogni cinque anni e può essere revocato solo per i motivi previsti dalla legge ed in particolare per motivi di ordine pubblico legati alla pericolosità sociale del titolare. Non è, invece, prevista da alcuna disposizione la possibilità di disporre la revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per mancanza di svolgimento di attività lavorativa e quindi per insufficienza del reddito.

pdfSentenza TAR Lombardia

Approvato l'11 dicembre 2014, è stato pubblicato il 30 dicembre scorso il Decreto Flussi per l’anno 2015 che prevede complessivamente 17.850 quote di cui 5.500 posti per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e 12.350 quote riservate per le conversioni in permessi per lavoro di cittadini stranieri che si trovano già in Italia ad altro titolo. Anche quest’anno le domande dovranno essere inviate on line attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e per gli otto mesi successivi. Una circolare  congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro spiega in dettaglio la procedura.pdfDecreto FlussipdfCircolare Flussi

L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2015 sarà pari ad euro 5.830,63 (euro 448,51 mensili per 13 mensilità) con un lievissimo aumento rispetto a quello del 2014. Come è noto l’importo dell’assegno sociale regola i parametri di reddito per la richiesta di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Con un importo di euro 5.830,63 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono:
Richiedente : 5.830,63 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.745,94 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.661,26 € annui
Più familiari aumento di € 2.915,31 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.661,26 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,57 € annui

Con la sentenza n. 6070 del 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato conferma l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno ciò al fine di evitare la presenza sul Territorio Nazionale di persone che non contribuiscano alla comunità in termini di lavoro e di partecipazione fiscale. Tuttavia tale principio deve essere interpretato nel senso di consentire ragionevole tollerabilità a temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato in passato la capacità di produrre reddito, questo a maggior ragione per il lavoro autonomo in ragione della maggiore variabilità dei redditi derivanti dal tipo di attività, soprattutto in una fase di prolungata crisi economica come quella attuale. Nel caso, dunque, il lavoratore autonomo abbia avuto per alcuni periodi un reddito inferiore a quello richiesto l’Amministrazione non potrà automaticamente rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno poiché la dimostrazione di requisiti di reddito sono rivolte a regolare in modo specifico la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, momento in cui il requisito di reddito deve sussistere, ma non disciplinano in modo esplicito gli effetti di trascorse e temporanee carenze di reddito ovvero di difficoltà di dimostrare la continuità di quel livello di reddito per tutto il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

Consiglio di Stato n.6070/14

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9bis del D.Lgs. 286/98, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore non comunitario che sia in possesso della ricevuta di rilascio o di rinnovo tempestivamente richiesto, può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere attività lavorativa fino all’eventuale comunicazione dei motivi ostativi da parte dell’Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 286/98, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il lavoratore abbia la disponibilità di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Con la circolare n. 35 del 5 novembre del 2013, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno confermato che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato sin dal primo ingresso in Italia. La conversione deve avvenire nell’ambito delle quote disponibili all’interno del decreto flussi per l’assunzione di lavoratori non comunitari ed è subordinata al fatto che il lavoratore sia stato effettivamente assunto in precedenza con contratto stagionale.

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