Ai familiari cittadini extraeuropei di cittadini italiani si applica la disciplina prevista per i familiari dei cittadini europei, solo nel caso in cui il cittadino italiano abbia, in precedenza, esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, risiedendo in un altro Stato europeo “cd. Cittadini italiani dinamici”.
Nel caso in cui il cittadino italiano non abbia esercitato tale diritto e abbia sempre risieduto in Italia o in Paesi extraue – “cd Cittadini italiani statici” – al familiare cittadino di un Paese extraUE è rilasciato un diverso permesso di soggiorno, denominato “FamIT”, della durata di 5 anni.
In tema di coesione del cittadino extraeuropeo con il coniuge o il familiare italiano, residuano, infine, alcune disposizioni di ulteriore favore che completano il quadro normativo. In particolare, il cittadino straniero convivente con familiare entro il secondo grado (figlio, fratello, genitore, ascendente del genitore) o il coniuge avente la cittadinanza italiana non può essere espulso ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni, rinnovabile.
La condizione di non espellibilità – e conseguentemente anche il rilascio del permesso di soggiorno – opera a fronte dell’accertamento della mera convivenza di fatto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di un reddito sufficiente al sostentamento, la disponibilità di un alloggio idoneo o di una copertura sanitaria.
I familiari del cittadino europeo hanno il diritto di accompagnarlo o raggiungerlo nel Paese membro in cui si trasferisce, al fine di tutelare la libertà di circolazione a lui attribuita e di garantire il suo diritto fondamentale all’unità familiare. La normativa applicabile è contenuta nel D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007.
I familiari a cui si estende il diritto in esame sono:
Ai fini dell’ingresso è sufficiente che il familiare extraeuropeo di cittadino UE richieda il visto di ingresso in Italia presso le autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine o di dimora dimostrando il rapporto di parentela, la residenza del familiare in Italia (attestazione dell’iscrizione anagrafica) e, ove richiesto, la vivenza a carico. Sulla base dei medesimi documenti, al cittadino extraeuropeo è rilasciata una carta di soggiorno quinquennale. Tale titolo di soggiorno può essere rilasciato anche nel caso in cui il rapporto familiare sia sorto in Italia e, comunque, dopo l’ingresso ad altro titolo sul territorio nazionale del cittadino straniero.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare di un cittadino straniero regolarmente residente sul territorio nazionale se:
A fronte della sussistenza dei requisiti reddituali ed abitativi è ammessa, quindi, la conversione del permesso di soggiorno già detenuto ed eventualmente anche già scaduto, anche nei casi in cui il titolo di soggiorno non fosse ulteriormente rinnovabile (es. cure mediche, turismo, assistenza minori). Tale procedura trova applicazione, ad esempio, in caso di rilascio di un permesso per cure mediche alla donna per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino: alla scadenza tale titolo di soggiorno non potrà più essere rinnovato, ma la cittadina straniera potrà chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi familiari qualora il marito sia regolarmente residente in Italia e disponga di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
Nel caso di familiare di rifugiato, la normativa prevede un trattamento estremamente favorevole poiché non è necessario il pregresso possesso di un permesso di soggiorno da convertire, né la dimostrazione dei mezzi di sussistenza e dell’idoneità alloggiativa.
Nel concetto di coesione familiare rientrano tutti quei casi in cui il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino straniero già presente sul territorio nazionale è necessario per tutelare il diritto all’unità familiare. Tale procedura può considerarsi alla stregua di un ricongiungimento sur place, atteso che nella quasi totalità dei casi è richiesta la dimostrazione della sussistenza dei medesimi requisiti richiesti in caso di ingresso, ma tutta la procedura si svolge in Italia.
In caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno o di visto di ingresso per motivi familiari può essere presentato ricorso avanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale Ordinario ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nei primi due casi, quindi, la competenza territoriale sarà individuata in base al luogo in cui si trova la Prefettura UTG o la Questura che ha emesso il decreto impugnato, mentre il provvedimento di diniego di visto di ingresso dovrà essere impugnato avanti al Tribunale ordinario di Roma, poiché l’Amministrazione che adotta l’atto è il Ministero degli Esteri. Non è previsto un termine di decadenza per la presentazione del ricorso ed il Giudice, oltre ad annullare il provvedimento impugnato, ha il potere di ordinare all’Amministrazione procedente di adempiere all’istanza presentata, rilasciando il visto, il nulla osta o il permesso di soggiorno inizialmente negato.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato nel termine di 90 giorni ed ha una validità di 6 mesi. Il visto di ingresso è rilasciato nel termine di 30 giorni, mentre il permesso di soggiorno è rilasciato nel termine di 60 giorni.
Appare opportuno specificare che tali termini sono tutti ordinatori e non perentori, pertanto il loro mancato rispetto non comporta né una sanzione per l’Amministrazione procedente né l’automatica accettazione della domanda. Nella prassi, infatti, si riscontra una durata molto più lunga della procedura rispetto a quella prevista dalla normativa.