Un MSNA può ottenere un permesso di soggiorno principalmente attraverso due percorsi: quello come MSNA non richiedente asilo oppure quello conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale.
Al MSNA non richiedente asilo verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, valido fino al compimento della maggiore età, nei casi in cui non vi siano le condizioni per un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari), su richiesta dello stesso minore, che può presentare la domanda direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore.
Il permesso di soggiorno per minore età va rilasciato indipendentemente dall’esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento per tutelare l’esercizio di diritti fondamentali correlati al possesso del titolo di soggiorno (iscrizione anagrafica, assegnazione del pediatra/medico di base, inserimento scolastico).
Il MSNA ha invece diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari qualora:
L’accertamento socio–sanitario dell’età ha lo scopo di stabilire l’età cronologica del minore (il tempo intercorso dalla nascita al momento dell’esame), attraverso la rilevazione dell’età biologica (il grado di maturazione raggiunto al momento dell’esame).
Poiché ciascun individuo matura con il proprio ritmo persone con la medesima età cronologica possono essere fisicamente molto diverse. Di conseguenza, l’età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere determinata con precisione ma solo in termini probabilistici, con una variabilità biologica pari a ± 2 anni, indipendentemente dal metodo impiegato.
L’accertamento deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (quindi non sono validi accertamenti fondati su un unico metodo) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona.
In base ad una recente riforma in vigore dal 6 ottobre 2023, l’accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati adottato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata Governo - Regioni - Autonomie Locali; il Protocollo prevede che l’accertamento si svolga attraverso lo svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale:
Nella valutazione si deve tenere conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato, applicando un metodo alla volta a partire da quello meno invasivo e omettendo di applicare gli altri se dai precedenti sia già stato possibile stabilire la minore età dell’interessato. Il margine di errore, che va obbligatoriamente indicato perché il referto possa essere ritenuto valido, deve tenere conto della variabilità biologica di cui sopra e comporta l’indicazione di valori ricompresi tra minimo e massimo dell’età attribuibile. Qualora anche dopo l’accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa viene presunta ad ogni effetto di legge (ad esempio, se sul referto viene indicata un’età anagrafica pari a 18 anni, con un margine di errore di ± 2 anni, l’interessato andrà considerato minorenne).
Con la riforma del 2023 è stata però introdotta una disciplina derogatoria, applicabile in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito o di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. In condizioni che dovrebbero quindi essere caratterizzate da eccezionalità, è l'autorità di pubblica sicurezza a poter prendere l’iniziativa, disponendo nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta o orale, in caso di urgenza.
A conclusione dell’accertamento, sempre l’autorità di pubblica sicurezza provvede alla redazione di un verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore. Il verbale, notificato all’interessato e contestualmente al tutore, se nel frattempo è stato nominato, può essere impugnato davanti al Tribunale per i Minorenni entro 5 giorni dalla notificazione.
L’interessato viene considerato minore a ogni effetto e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso solo se il Tribunale per i Minorenni, su sua espressa richiesta, decide di sospendere l’efficacia del verbale che ne afferma la maggiore età.
Perché un minore possa avere accesso ai diritti ed alle misure di protezione, inclusione ed accoglienza previste nel suo interesse, occorre che prima sia indentificato come tale.
Nel momento in cui il MSNA è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale della struttura di prima accoglienza in cui è stato inserito svolge un colloquio con lui, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Si tratta di un adempimento preliminare, indispensabile anche per comprendere se il minore sia in possesso di documenti anagrafici utili ad accertarne in via principale l’età. Infatti, il compito di procedere all’identificazione, solo dopo che sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria e che il medesimo sia stato inserito in una struttura di accoglienza, spetta alle autorità di pubblica sicurezza, che devono operare con l’aiuto di mediatori culturali ed alla presenza del tutore o del tutore provvisorio, se già nominato in favore del minore. Qualora le forze dell’ordine abbiano dubbi sulla sua età, procedono alla verifica prima di tutto attraverso documenti idonei allo scopo, come, ad esempio, passaporto, carta d’identità o anche certificato di nascita, pur in copia e privo di fotografia, "fintanto che non sia certa la sua falsità", secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (sent. 5936/2020, ordinanze nn. 11232/22 e 15308/23).
Può anche essere richiesta la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del paese d’origine dell’interessato, vietata però nel caso in cui il minore sia un richiedente asilo o qualora emerga una possibile esigenza di protezione internazionale o ancora se il minore dichiara di non volersi avvalere del loro intervento.
Se non ci sono documenti disponibili e se sussistono dubbi fondati sull’età dichiarata, allora si procede all’accertamento socio-sanitario dell’età. A disporre l’accertamento socio-sanitario dell’età è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, dei servizi sociali, delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, in generale, di tutti i soggetti tenuti a segnalare i minori soli presenti sul territorio.
Una volta effettuati gli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell’età, che viene notificato all’interessato ed al tutore e può essere impugnato entro 10 giorni alla Corte d’Appello. Per tutta la durata della procedura di attribuzione dell’età, compresa la fase dell’impugnazione, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso fino alla decisione e, finché questa non interviene, l’interessato è considerato minore, anche ai fini della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età o della richiesta di protezione internazionale, oltre che per le misure di accoglienza.
È un provvedimento di rimpatrio disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora il ricongiungimento del minore con i familiari nel proprio Paese d’origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse e sia accertato che il minore vi si troverebbe in condizioni migliori.
Al fine di verificare la sussistenza di queste condizioni, sono svolte indagini familiari per ricostruire la rete parentale del minore ed accertamenti sulla sua situazione in Italia, anche attraverso specifiche relazioni ad opera del servizio sociale.
Nel corso della procedura il minore ed il suo tutore sono sentiti personalmente.
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. Il provvedimento espulsivo può essere adottato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Questore, a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Il Tribunale per i Minorenni deve decidere tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.
Con l’entrata in vigore della L. 47/2017 (c.d. Legge “Zampa”) è stato sancito esplicitamente il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il divieto opera sempre e comunque, a prescindere dalle ragioni dell’ingresso in Italia del minore, quindi indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un richiedente asilo.