Ai familiari extraeuropei di cittadini italiani si applica la disciplina prevista per i familiari dei cittadini europei, in quanto più favorevole rispetto alle disposizioni di cui al Testo Unico Immigrazione, tuttavia in tali casi residuano ancora alcune disposizioni di ulteriore favore che completano il quadro normativo.
In particolare, il cittadino straniero convivente con familiare entro il secondo grado (figlio, fratello, genitore, ascendente del genitore) o il coniuge o il partner in una convivenza registrata avente la cittadinanza italiana non può essere espulso ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni, rinnovabile.
La condizione di non espellibilità – e conseguentemente anche il rilascio del permesso di soggiorno – opera a fronte dell’accertamento della mera convivenza di fatto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di un reddito sufficiente al sostentamento, la disponibilità di un alloggio idoneo o di una copertura sanitaria.