Famiglia e minori

Quali sono i casi di coesione con coniuge o con il familiare di cittadinanza italiana?

Ai familiari cittadini extraeuropei di cittadini italiani si applica la disciplina prevista per i familiari dei cittadini europei, solo nel caso in cui il cittadino italiano abbia, in precedenza, esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, risiedendo in un altro Stato europeo “cd. Cittadini italiani dinamici”.
Nel caso in cui il cittadino italiano non abbia esercitato tale diritto e abbia sempre risieduto in Italia o in Paesi extraue – “cd Cittadini italiani statici” – al familiare cittadino di un Paese extraUE è rilasciato un diverso permesso di soggiorno, denominato “FamIT”, della durata di 5 anni.
In tema di coesione del cittadino extraeuropeo con il coniuge o il familiare italiano, residuano, infine, alcune disposizioni di ulteriore favore che completano il quadro normativo. In particolare, il cittadino straniero convivente con familiare entro il secondo grado (figlio, fratello, genitore, ascendente del genitore) o il coniuge avente la cittadinanza italiana non può essere espulso ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni, rinnovabile.
La condizione di non espellibilità – e conseguentemente anche il rilascio del permesso di soggiorno – opera a fronte dell’accertamento della mera convivenza di fatto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di un reddito sufficiente al sostentamento, la disponibilità di un alloggio idoneo o di una copertura sanitaria.

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