Famiglia e minori

Quali sono i casi di coesione con il familiare non europeo già in Italia?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare di un cittadino straniero regolarmente residente sul territorio nazionale se:

  • è già in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o scaduto da meno di un anno
  • il familiare cittadino straniero è in possesso dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare – reddito, abitazione idonea e, ove richiesto, assicurazione sanitaria.

A fronte della sussistenza dei requisiti reddituali ed abitativi è ammessa, quindi, la conversione del permesso di soggiorno già detenuto ed eventualmente anche già scaduto, anche nei casi in cui il titolo di soggiorno non fosse ulteriormente rinnovabile (es. cure mediche, turismo, assistenza minori). Tale procedura trova applicazione, ad esempio, in caso di rilascio di un permesso per cure mediche alla donna per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino: alla scadenza tale titolo di soggiorno non potrà più essere rinnovato, ma la cittadina straniera potrà chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi familiari qualora il marito sia regolarmente residente in Italia e disponga di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
Nel caso di familiare di rifugiato, la normativa prevede un trattamento estremamente favorevole poiché non è necessario il pregresso possesso di un permesso di soggiorno da convertire, né la dimostrazione dei mezzi di sussistenza e dell’idoneità alloggiativa.

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