In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l’avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata o il richiedente asilo è sottoposto a trattenimento.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso.
La presentazione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008.
In questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza.
La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.
Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell’ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.
Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.
La decisione può essere di accoglimento o di rigetto. Nel caso di accoglimento la Commissione riconosce il diritto del richiedente a ricevere una protezione internazionale – e relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni – accertando lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Qualora la Commissione ritenga di non riconoscere la protezione internazionale, dovrà accertare se il richiedente ha diritto al riconoscimento della protezione speciale.
Se invece la CT ritenga che il richiedente non abbia diritto ad alcuna forma di protezione internazionale e speciale, adotterà un decreto di rigetto impugnabile innanzi al Tribunale ordinario.
L’accoglienza è garantita per tutto il tempo necessario a completare la procedura di esame della domanda in via amministrativa innanzi alla Commissione Territoriale.
In caso di rigetto della domanda da parte della Commissione Territoriale l’accoglienza permane per tutta la durata della procedura giudiziaria innanzi al Tribunale ordinario nei casi in cui la presentazione del ricorso determina la sospensione automatica degli effetti del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale. Negli altri casi, previsti dall’art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008, la permanenza in accoglienza è subordinata all’adozione da parte del Tribunale di un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
Il richiedente asilo perde il diritto a mantenere le misure di accoglienza in un CAS qualora produca un reddito annuo da lavoro superiore all'importo dell'assegno sociale annuo.
Il richiedente che ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
I richiedenti asilo possono essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei Centri governativi di prima accoglienza, ad eccezione dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, e di quelli che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale a seguito di corridoi umanitari o evacuazione o programmi di reinsediamento che, invece, possono accedere alle strutture del SAI.
Hanno accesso al Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) in presenza di posti disponibili:
La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore.
Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.
L’audizione del richiedente si svolge innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale in una lingua da lui indicata. Il richiedente ha l’obbligo di comparire personalmente e di consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti alla sua domanda.
Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, alla presenza del componente funzionario amministrativo, ove possibile dello stesso sesso del richiedente.
Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile o l’interessato ne faccia richiesta per gravi motivi. In presenza di richiedente vulnerabile perché portatore di particolari esigenze, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. La Commissione territoriale può comunque omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda in relazione agli elementi da lui forniti. In base alle norme introdotte con la L. 46 del 2017, il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Il richiedente può proporre un’istanza motivata e chiedere di non avvalersi della videoregistrazione. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile ed in ogni caso, tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l’interprete, verifica la correttezza della trascrizione, vi apporta le correzioni necessarie e rilascia copia della trascrizione al richiedente in lingua italiana.