La procedura di ricongiungimento familiare prende il via con l’inoltro della domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare presentata dal cittadino straniero regolarmente residente in Italia allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente per territorio in base alla residenza del richiedente. domanda deve essere inoltrata in via telematica ed in seguito il richiedente, su appuntamento, dovrà presentare agli uffici dello Sportello Unico la documentazione attestante i requisiti richiesti e la titolarità di un permesso di soggiorno valido.
A seguito del rilascio, il nulla osta sarà inviato con procedura telematica all’autorità diplomatica o consolare italiana competente in base al Paese di origine o di dimora del familiare da ricongiungere per il rilascio del visto di ingresso.
Giunto in Italia, il familiare ricongiunto deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura UTG ai fini della predisposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari da inoltrare alla Questura territorialmente competente.

I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare né l’idoneità abitativa dell’alloggio di cui hanno disponibilità, né il raggiungimento della soglia di reddito richiesta.

Ai fini dell’ottenimento del ricongiungimento familiare allo straniero regolarmente residente in Italia è richiesta la dimostrazione della disponibilità di:

  • un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e l’idoneità abitativa rilasciata dal Comune di residenza;
  • un reddito minimo annuo;
  • una assicurazione sanitaria in caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne.

Per quanto attiene alla disponibilità del reddito, la soglia minima richiesta è parametrata all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (aggiornamento al 2024).

 

   Assegno sociale – importo per 1 persona
€ 6.947,33
   n. 1 familiare da ricongiungere € 10.420,99
   n. 2 familiari da ricongiungere  € 13.894,66
   n. 3 familiari da ricongiungere € 17.368,32
   n. 4 familiari da ricongiungere € 20.841,99
   n. 5 familiari da ricongiungere € 24.315,65
   n. 6 familiari da ricongiunge € 27.789,32

 

Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2024 è pari a € 13.894,66.

Si segnala che l'importo dell'assegno sociale è modificato ogni anno. Per ogni aggiornamento visitare il sito INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-sociale

Il familiare da ricongiungere dovrà, invece, presentare alle rappresentanze diplomatiche presso il Paese di origine o quello di dimora il proprio passaporto valido e la documentazione attestante i rapporti familiari.

I familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare sono:

  • coniuge, non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata;
  • figli minori di 18 anni non coniugati siano figli naturali o legittimi, nati da relazioni precedenti a quelli attuali, biologici o adottati. È richiesto il consenso all’espatrio dell’altro genitore, se non decaduto e se ancora in vita. La minore età del figlio ricongiunto è stabilita in base alla normativa italiana – quindi entro i 18 anni di età – e deve sussistere al momento della presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso, non rilevando se sopraggiunge la maggiore età al momento della richiesta di rilascio del visto né dell’ingresso in Italia. Sono ricongiungibili, altresì, i minori di età affidati o sottoposti a tutela in favore dello straniero regolarmente residente in Italia a condizione che l’atto di affidamento o di tutela provenga da una autorità pubblica e non sia frutto di un mero accordo tra privati;
  • figli maggiorenni solo se a carico dei genitori poiché impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita per gravi motivi di salute tali da comportare l’invalidità totale della persona;
  • genitori di età inferiore ai 65 anni solo se a carico e se non vi sono altri figli residenti nel Paese di origine o di provenienza;
  • genitori di età superiore ai 65 anni solo se a carico e se gli altri eventuali figli residenti nel Paese di origine o di provenienza non possono provvedere al sostentamento dell’ascendente per gravi motivi di salute documentati.

I cittadini extraeuropei regolarmente residenti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di una durata non inferiore ad un anno.

Non possono presentare domanda di ricongiungimento familiare:

  • i richiedenti asilo/protezione internazionale;
  • coloro i quali godono di una protezione temporanea.

Il diritto all’unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale della persona previsto e tutelato dalla nostra Costituzione ed da altri testi convenzionali internazionali ed europei.
Il ricongiungimento familiare è l’istituto giuridico che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che si trovano nel Paese di origine.

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram

Search