I familiari del cittadino europeo hanno il diritto di accompagnarlo o raggiungerlo nel Paese membro in cui si trasferisce, al fine di tutelare la libertà di circolazione a lui attribuita e di garantire il suo diritto fondamentale all’unità familiare. La normativa applicabile è contenuta nel D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007.
I familiari a cui si estende il diritto in esame sono:
- figli minori di 21 anni naturali o legittimi anche adottati del cittadino europeo o del coniuge o del partner
- ascendenti a carico diretti o del coniuge o del partner
- coniuge, purché non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata.
Ai fini dell’ingresso è sufficiente che il familiare extraeuropeo di cittadino UE richieda il visto di ingresso in Italia presso le autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine o di dimora dimostrando il rapporto di parentela, la residenza del familiare in Italia (attestazione dell’iscrizione anagrafica) e, ove richiesto, la vivenza a carico. Sulla base dei medesimi documenti, al cittadino extraeuropeo è rilasciata una carta di soggiorno quinquennale. Tale titolo di soggiorno può essere rilasciato anche nel caso in cui il rapporto familiare sia sorto in Italia e, comunque, dopo l’ingresso ad altro titolo sul territorio nazionale del cittadino straniero.