Famiglia e minori

Cosa si può fare in caso di diniego della domanda di ricongiungimento familiare?

In caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno o di visto di ingresso per motivi familiari può essere presentato ricorso avanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale Ordinario ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nei primi due casi, quindi, la competenza territoriale sarà individuata in base al luogo in cui si trova la Prefettura UTG o la Questura che ha emesso il decreto impugnato, mentre il provvedimento di diniego di visto di ingresso dovrà essere impugnato avanti al Tribunale ordinario di Roma, poiché l’Amministrazione che adotta l’atto è il Ministero degli Esteri. Non è previsto un termine di decadenza per la presentazione del ricorso ed il Giudice, oltre ad annullare il provvedimento impugnato, ha il potere di ordinare all’Amministrazione procedente di adempiere all’istanza presentata, rilasciando il visto, il nulla osta o il permesso di soggiorno inizialmente negato.

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