Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi.
Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 45 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica.

La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI).

Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia del minore, quali l’inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.

A partire dal 6 ottobre 2023, in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee riservate a minori, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata (quindi separata da quelle riservate ai maggiorenni) all’interno di CAS per adulti, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile al massimo di ulteriori 60 giorni.
La permanenza del MSNA nei CAS per minori e nelle sezioni dedicate presso i CAS adulti è sempre finalizzata al trasferimento nel SAI; in attesa che questo avvenga, anche ai minori inseriti nelle strutture per adulti devono essere garantiti gli standard specifici prescritti per l’accoglienza dei minorenni.

Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un MSNA, la Questura competente in relazione al luogo in cui dimora sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione ricevuta dovrebbe provvedere alla nomina del tutore. Il tutore o, se questo non è stato ancora nominato, il responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento.
Il MSNA ha diritto all’esame prioritario della propria richiesta di asilo.

Nel corso del colloquio personale presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere necessariamente presente un componente con specifica formazione, alla presenza del tutore, dell’avvocato eventualmente nominato e di eventuale personale di sostegno (ad esempio un operatore della struttura in cui è accolto). Peraltro, il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del tutore, può essere nuovamente ascoltato da solo se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse.

Ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è comunque sufficiente la sola minore età, ma occorre fornire indicazioni aggiuntive in merito a specifiche ed ulteriori ragioni di vulnerabilità e/o a un percorso di integrazione particolarmente significativo, che possano giustificare quanto meno la sussistenza dei presupposti per una protezione complementare, fondata sul rispetto dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e sull’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana (diritto d’asilo), norme indicative di obblighi internazionali e costituzionali che lo Stato italiano deve comunque rispettare.

Per quanto riguarda la protezione internazionale, risulta invece fondamentale circostanziare approfonditamente le domande presentate, in modo da sottolineare la presenza di eventuali atti contro l’infanzia e l’adolescenza subiti che, se gravi, possono costituire forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati, l’aver vissuto nel Paese d’origine come minori di strada, ecc.).

La Costituzione italiana, l’ordinamento comunitario, le Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese garantiscono il diritto all’istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza.
Tutti i minori stranieri presenti sul territorio sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di partecipare a tutte le attività dell’istituto che il minore frequenta). L’effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l’attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana.
Il minore privo di documenti va identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’identità del minore e dell’adulto. Se anche successivamente non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità per il minore di proseguire gli studi e di conseguire il titolo finale.
Il diritto dello studente di portare a compimento il percorso di studi iniziato, anche se divenuto nel frattempo maggiorenne ed indipendentemente dalla sua posizione sul territorio, è stato espressamente sancito dalla L. 47/2017 con riferimento ai corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; in tal caso, i titoli conclusivi sono rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.

L’iscrizione al SSN è garantita oggi a tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione sul territorio e dalla Regione italiana in cui risiedono.

I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. I MSNA sono obbligatoriamente iscritti al SNN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

Eventuali condanne penali non compromettono la permanenza regolare sul territorio del minore, a meno che si traducano in un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Una volta raggiunta la maggiore età, però, la normativa esclude la possibilità di rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno in caso di condanne, anche non definitive, per alcuni tipi di reato, tra i quali figurano quelli per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (ad esempio: furto aggravato, rapina, violenza sessuale, ecc.), nonché tutti quelli che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel caso di minori titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che abbiano subito condanne per i reati indicati, la Questura nel decidere se rilasciare o meno il permesso di soggiorno alla maggiore età, deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, e della durata del suo soggiorno in Italia.
Inoltre, in caso di domanda di protezione internazionale, al richiedente che abbia subito condanne deve essere sempre garantita una forma di protezione che lo tuteli dal rischio di espulsione, se, nel Paese di origine, correrebbe il rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti.

Qualora poi, per un reato commesso da minore, l’interessato abbia espiato una pena incarcere o attraverso misure alternative alla detenzione o, ancora, abbia ottenuto sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, dimostrando concreta partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, potrebbe richiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni che si siano occupati del suo caso.

Nel caso in cui abbia ottenuto un permesso per motivi familiari, al compimento dei 18 anni il MSNA potrà convertirlo automaticamente in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Invece, in caso di permesso per minore età, il MSNA, per vedersi riconosciuta la conversione, dovrà soddisfare specifici requisiti:

  1. il possesso di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
  2. la presenza in Italia da almeno tre anni e l’ammissione per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato munito di caratteristiche precise (in questo caso viene anche richiesta la disponibilità di un alloggio);
    o, in alternativa, rispetto alla condizione n.2:
  3. il parere positivo della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che basa la propria decisione su un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione sociale e civile (scuola, formazione, lavoro, ecc), fatta salva una valutazione caso per caso. Il parere della Direzione Generale costituisce un requisito necessario per la conversione, ma non è vincolante: questo significa che le valutazioni effettuate dalla DG Immigrazione devono essere vagliate al pari di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, poiché la Questura, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno, conserva autonomia di giudizio.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno va presentata alla Questura competente 60 giorni prima del compimento dei 18 anni o comunque non oltre i 60 giorni successivi a tale data, da parte del tutore, prima della maggiore età, dal diretto interessato dopo.

A partire dal 6 ottobre 2023, è prevista un’ulteriore condizione per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato alla minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo: la verifica dei requisiti per il rilascio di questi permessi (con particolare riguardo alla regolarità dei contratti sottoscritti, al rispetto delle regole sul contratto collettivo di lavoro, all’esistenza concreta dell’attività autonoma, ecc.) da parte di consulenti del lavoro o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

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