Nel caso in cui venga rilevata la presenza in Italia di un MSNA, le autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali ed i rappresentanti legali delle strutture di accoglienza che siano venuti a contatto con lui ne danno immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. La comunicazione va trasmessa anche alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro, a fini di censimento e monitoraggio.

Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il ruolo del tutore può essere affidato al sindaco o all’assessore alle politiche sociali o un privato cittadino.
La L.47/2017 ha istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari: privati cittadini, selezionati e formati a cura dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di MSNA (di regola massimo tre minori per tutore).

Sono minorenni privi di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia, senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Non sono minori stranieri non accompagnati i minori presenti in Italia insieme a genitori irregolarmente soggiornanti.
Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati i minori che vivono con adulti diversi dai genitori o che comunque non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
È tuttora controverso se siano da considerare MSNA i minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) poiché la legge italiana non richiede alcuna formalizzazione dell’affidamento da parte dell’autorità giudiziaria.

Con le ordinanze n. 9199/19 e 41930/21, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, ritenendo necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso di minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, ritenuti privi di poteri di rappresentanza e responsabilità legale.

I diritti in materia di protezione dei minori vanno riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni, conformemente a quanto espressamente previsto dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che ha stabilito che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse.

Inoltre, il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. Il diritto all’ascolto è principio fondamentale che ha trovato ulteriore riconoscimento in Italia a seguito dell’entrata in vigore d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”), secondo cui in tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, il minore che ha compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, se in grado di sostenere l’audizione, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il Tribunale per i minorenni può su richiesta degli interessati autorizzare il soggiorno temporaneo di un parente del minore per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico. La norma in esame può trovare applicazione non solo in favore dei genitori, ma altresì di tutte le figuri parentali – nonni, zii, fratelli o sorelle maggiori – la cui presenza in Italia risulti assolutamente necessaria per evitare un significativo pregiudizio al minore.

La norma non esplicita quali possano essere i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore tali da giustificare una deroga alle regole in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, ma si limita a fornire due parametri di riferimento, non esaustivi, quali l’età e le condizioni di salute del minore.

La loro individuazione, pertanto, è rimessa al Tribunale per i Minorenni, che potrà concederla in tutti quei casi in cui l’allontanamento del minore o di uno dei suoi genitori dal territorio nazionale rappresenti un grave pregiudizio al suo sviluppo psicofisico del minore, ad esempio in caso di gravi patologie fisiche.

Allo stesso modo anche la durata della predetta autorizzazione è decisa dal Tribunale per i Minorenni con decreto, al quale consegue il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori.

Tale permesso non è rinnovabile, se non attraverso un nuovo procedimento giudiziale, può essere convertito in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari attraverso l’istituto della coesione familiare.

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile, né tra loro né con altre persone. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.
Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare. Pertanto solo gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno potranno accedere a tale istituto poiché l’iscrizione anagrafica è subordinata alla regolarità del soggiorno.
Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla registrazione anagrafica di una convivenza di fatto hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.

Le unioni civili sono state introdotte con la legge 20 maggio 2016 n. 76 e si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ed entrambi hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.
L’unione civile non puo' essere costituita nel caso in cui una delle due parti sia già sposata o unita con altra persona. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.Ai fini della celebrazione di una unione civile il cittadino straniero dovrà essere titolare di un passaporto o di un titolo equipollente in corso di validità e del nulla osta alla celebrazione dell’unione civile rilasciato dalle autorità diplomatiche del proprio Paese di origine.
Nel caso in cui tale nulla osta non possa essere richiesto, in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla celebrazione di una unione civile tra persone dello stesso sesso hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.

Qualora l’autorità consolare non rilasci il predetto nulla osta al matrimonio – ad esempio per ragione di differenze religiose tra i coniugi – il Comune rifiuterà le pubblicazioni di matrimonio. In tal caso sarà necessario chiedere al Tribunale ordinario, Volontaria Giurisdizione, l’accertamento del diritto a contrarre matrimonio. In accoglimento a tale richiesta il Giudice ordinerà le pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato trascorsi i termini di legge.

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