Le CT hanno il compito di ascoltare il richiedente in una lingua da lui indicata, esaminare la domanda in modo obiettivo ed imparziale ed adottare un provvedimento motivato in relazione alle circostanze di fatto e di diritto, sulla sua domanda di protezione. La decisione della Commissione deve essere presa con riferimento alla situazione aggiornata del Paese di origine e/o di provenienza del richiedente. La decisione può essere di accoglimento o di rigetto.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 220/2017 in vigore dal 31 gennaio 2018 è stata delineata la nuova composizione delle CT, attualmente composte da 4 funzionari amministrativi con poteri istruttori, da un funzionario di carriera prefettizia con funzioni di Presidente e da un esperto in materia di protezione internazionale e tutela dei diritti umani designato dall’UNHCR.

Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale (CT) sono organi amministrativi con sede presso le Prefetture con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale o per motivi di protezione speciale del richiedente, sulla base del racconto della propria vicenda personale e dei motivi che lo hanno costretto a lasciare il Paese di cittadinanza o di dimora.
Le CT operano sotto il controllo della Commissione Nazionale Asilo (che ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale già riconosciuti dalle CT, nonché di coordinamento, aggiornamento e formazione dei componenti delle Commissioni).

I criteri di competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale sono individuati dal cd “Regolamento Dublino” e devono essere applicati secondo il seguente ordine gerarchico:

1. criteri familiari:

  • è competente ad esaminare la domanda lo Stato che ha autorizzato a soggiornare come beneficiario della protezione internazionale un familiare del richiedente oppure che ha in esame la domanda di protezione internazionale di una un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine, purché gli interessati abbiano espresso consenso scritto in tal senso;
  • è competente per l’esame di più domande presentate da più familiari simultaneamente lo Stato che sarebbe competente per il maggior numero di domande oppure lo Stato competente per il membro più anziano della famiglia;

2. criteri relativi ai permessi di soggiorno:

  • se il richiedente è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto di ingresso è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto e se il richiedente è titolare di più permessi d soggiorno o più visti è competente lo Stato che ha rilasciato il permesso o il visto più lungo o con scadenza più lontana. Tali criteri si applicano anche se il permesso di soggiorno è scaduto da meno di 2 anni ed il visto da meno di 6 mesi;
  • se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 2 anni ed il visto è scaduto da più di 6 mesi è competente lo Stato in cui è presentata la domanda;

3. criterio relativo al soggiorno o ingresso illegale:

  • è competente il primo Stato dell’Unione europea di cui il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera.

La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera, all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, oppure all’ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Al momento della domanda l’autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato “C3” nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l’indicazione dei suoi più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell’eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. Se il modello “C3” presenta degli errori di traduzione e/o di trascrizione, il richiedente, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale, confermerà o meno i suoi dati anagrafici ed i motivi posti a fondamento della sua domanda di protezione. Il C3 rappresenta pertanto il necessario presupposto per l’avvio della procedura che porterà all’audizione del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.

In Italia chiunque intenda iscriversi al SSN deve possedere il codice fiscale.
Se il minore possiede il codice fiscale l’iscrizione viene effettuata immediatamente.
Se il minore non possiede il codice fiscale può essere iscritto con il codice STP (straniero temporaneamente presente) oppure con il codice ENI (europeo non iscritto).
In Piemonte esiste la circolare regionale del 28/5/2015 prot. 10717 che stabilisce che per il minore irregolarmente presente si può richiedere il codice fiscale direttamente all’A.S.L.

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