Nel caso sia prevista una prova di ammissione, ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri residenti all’estero ammessi alle prove di ammissione, inviandolo alle Ambasciate e ai Consolati italiani nel Paese di provenienza, insieme alle indicazioni riguardanti la sede, la data e l’orario delle prove.
Entro una data che può variare di anno in anno (in genere, all’inizio di agosto), le Ambasciate e i Consolati italiani all’estero pubblicano gli elenchi degli studenti ammessi alle prove. Gli elenchi sono consultabili anche sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. A partire dalla data di pubblicazione, gli studenti ammessi possono fare richiesta di visto d’ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano nel Paese di provenienza.
Prima di richiedere il visto per studio occorre ora accedere e registrarsi sul portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/ e compilare una domanda telematica di preiscrizione al corso di studio prescelto. La richiesta, una volta validata dall'Ateneo, deve essere presentata al consolato o all'ambasciata italiana nel Paese di provenienza insieme agli altri documenti.
I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti.
La vera e propria iscrizione (immatricolazione) all'Università verrà effettuata in Italia, una volta ottenuto il visto.
Per ottenere il visto per studio è necessario avere:
Il visto di ingresso per studio consente l’ingresso in Italia per soggiorni a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, o allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che, conseguito il diploma di laurea presso un’Università italiana, deve sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale.
Un cittadino straniero residente all’estero che intende frequentare in Italia un qualsiasi corso di studio può richiedere il visto di ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo paese di residenza.
Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.
A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età.
Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori 6 mesi di accoglienza dopo la maggiore età.
I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all’adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione.
Qualora invece i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all’autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i Minorenni possa disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all’interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo. Per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per integrazione.
Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.