Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di 90 giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.
Il beneficiario della protezione internazionale ha diritto al ricongiungimento familiare a condizioni privilegiate rispetto ai titolari di un diverso titolo di soggiorno.
La procedura di ricongiungimento familiare e le categorie di familiari ricongiungibili sono le medesime previste in via generale dal T.U. Immigrazione ma se il titolare di protezione internazionale è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare ai suoi ascendenti diretti di primo grado senza le limitazioni previste in via generale.
Il titolare di protezione internazionale ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare non deve fornire la prova del possesso di un alloggio idoneo e di un reddito minimo. Se è impossibilitato a fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari può ricorrere ad altri mezzi atti a dimostrarne l’esistenza, e le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine sono tenute a svolgere le verifiche di volta in volta ritenute necessarie al fine di rilasciare adeguate certificazioni sostitutive. In ogni caso la domanda di ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale non può essere rifiutata unicamente per l’assenza di documenti probatori i vincoli familiari.
Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza.
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.
Il D.L. n. 20 /2023 ha stabilito che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è in via generale convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fatta eccezione per alcuni casi specifici.
Nei casi in cui è possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre necessario il possesso del passaporto.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere in Italia sino all’adozione della decisione sulla sua domanda e, in caso di proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale.
Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale, rinnovabile, che ha validità limitatamente al territorio italiano.
Il richiedente non è, dunque, autorizzato a circolare e soggiornare negli altri Stati UE e, laddove rintracciato in uno Stato membro, privo di un diverso titolo di soggiorno valido su quel territorio, sarà riaccompagnato in Italia.
Il richiedente la protezione internazionale è altresì tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda. Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio personale finalizzato all’esame della sua domanda di protezione internazionale e, in caso di regolare convocazione e mancata comparizione, senza una preventiva richiesta di rinvio, la Commissione Territoriale decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare un attestato nominativo, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.