Sperimentazione di buone pratiche di gestione di servizi

Contratto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato quando un datore di lavoro intenda assumere un lavoratore alle proprie dipendenze affinché lo stesso svolga specifiche mansioni sotto le sue direttive, in un determinato luogo ed in un orario vincolato.
Le principali caratteristiche del rapporto di lavoro (orario settimanale, retribuzione, maggiorazioni per straordinario o festivo, ferie etc.) sono indicate nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che fissa anche i minimi retributivi. Il CCNL applicato viene generalmente indicato nella lettera/contratto di assunzione e nella comunicazione UNILAV.
Il contratto di lavoro subordinato può essere a tempo pieno, quando l’orario lavorativo è pari a 40 ore settimanali o alla diversa durata prevista per il tempo pieno dal CCNL oppure a tempo parziale, se l’orario di lavoro è ridotto. In questo secondo caso la percentuale di part time e la collocazione oraria devono essere indicati nel contratto.
Il contratto di lavoro subordinato può essere:
  • a tempo determinato, in questo caso nel contratto di assunzione è indicato il termine del rapporto che potrà essere di durata massima fino a 12 mesi, estendibile a 24 mesi ma solo al ricorrere di determinate condizioni (casi previsti dai CCNL, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, sostituzione di altri lavoratori).
  • a tempo indeterminato, in questo caso non è previsto un termine di durata ed il rapporto di lavoro prosegue fino a quando il datore di lavoro non procede al licenziamento o il lavoratore non si dimette o interviene un'altra causa di interruzione.
Cosa fare in caso di licenziamento?
Il lavoratore che riceva una lettera di licenziamento ha 60 giorni di tempo per proporre impugnazione.
L’impugnazione deve essere inviata in forma scritta e con un mezzo idoneo a dare data certa (raccomandata a.r., pec,etc...).
Tale atto non richiede particolari formalità e può essere fatto personalmente o con l’assistenza di un sindacato o di un avvocato.
I lavoratori possono ottenere assistenza ed essere messi in contatto con legali con esperienza in diritto del lavoro dagli uffici tecnici delle principali organizzazioni sindacali.
Dalla data di invio dell’impugnazione decorrono ulteriori 180 giorni per la proposizione di eventuale ricorso giudiziale al Giudice del lavoro, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato.
Le conseguenze di un licenziamento illegittimo mutano in base alla data di assunzione ed alle dimensioni aziendali oltre che ai motivi di licenziamento.
Nel caso di soci di cooperativa che vengano contestualmente licenziati ed esclusi da socio, il termine per proporre il ricorso giudiziale avverso l’esclusione da socio è di soli 60 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione stessa, è necessario pertanto rivolgersi al un legale nel tempo più breve possibile.
Tutti i lavoratori entro 68 giorni dal licenziamento devono fare anche la domanda di Naspi (indennità disoccupazione) all’INPS. La procedura è telematica e può essere fatta personalmente o per il tramite di un patronato o CAF.
Contratto tramite agenzia di somministrazione
Può accadere che il contratto di lavoro subordinato non sia stipulato direttamente dall’azienda che necessita del lavoratore, ma tramite una agenzia di somministrazione (es. Temporay, Adecco, Gi Group) a cui l’azienda utilizzatrice ha chiesto la fornitura di personale.
Il contratto con il lavoratore in questo caso è stipulato dall’agenzia di somministrazione e può anch’esso essere a tempo indeterminato (c.d. staff leasing: in tal caso il contratto deve indicare l’importo dell’indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione) ovvero a termine.
I lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall’azienda.
L’azienda utilizzatrice è obbligata in solido con l’agenzia di somministrazione a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i relativi contributi previdenziali. 
Lavoro in appalto
L’appalto è il contratto con cui un datore di lavoro (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un altro soggetto (committente appaltante) un’opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo economico. Può accadere dunque che l’attività lavorativa del dipendente sia svolta in favore di un soggetto terzo (è il caso ad esempio delle cooperative che svolgono servizi di logistica).
La società appaltante è obbligata in solido con l’appaltatore, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali maturati nell’appalto.
L’appalto è legittimo se l’appaltante svolge l’effettiva gestione di un servizio con propri uomini e mezzi.
Capita talvolta che, dietro formali contratti di appalto, si nascondano invece intermediazioni illegittime di manodopera, cioè situazioni in cui, di fatto, il lavoratore opera sotto le direttive dell’appaltante ed è inserito nella sua organizzazione aziendale, pur essendo formalmente assunto da altro soggetto. In tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell’appaltante.
Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato in cui il datore di lavoro ha la facoltà di chiamare il lavoratore che abbia sottoscritto il contratto secondo le proprie necessità cioè “a chiamata”, nel rispetto di un termine minimo di preavviso. Il lavoratore viene pagato solo per i giorni di effettivo lavoro (salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità’ a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità’ di disponibilità) e dunque non ha alcuna garanzia di svolgere la prestazione lavorativa.
I casi di utilizzo sono individuati nei CCNL e in appositi decreti.
Questa tipologia di contratto può, in ogni caso, essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, o con più di 55 anni.
La legge stabilisce un numero massimo di 400 giornate in cui il lavoratore può essere chiamato nel corso di un triennio. Tale limite non opera nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacoli.
Collaborazioni autonome occasionali
In caso di svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (ossia aventi carattere episodico e in assenza di coordinamento con l’attività del committente), fino alla soglia di reddito di € 5.000 nell’anno solare - considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali -, si ha diritto all’esenzione dall’obbligo contributivo.
Contratto di lavoro autonomo con soggetto titolare di partita IVA
Il contratto con soggetto titolare di partita iva è stipulato in occasione di un lavoro autonomo e non subordinato.
Un esempio tipico è il contratto di prestazione d’opera, che è caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione poiché il lavoratore lavora autonomamente, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio committente. Il lavoratore può dunque organizzare autonomamente il proprio lavoro, orari, modalità, organizzazione con mezzi propri in virtù dell’obbiettivo che il contratto prefigge cioè la realizzazione di un’opera materiale o intellettuale. Viene previsto un compenso che però è legato al risultato da raggiungere e non all’orario di lavoro.
Generalmente le parti si accordano in merito al corrispettivo da pagare e alle tempistiche per la realizzazione del lavoro commissionato o attraverso un contratto di prestazione d’opera o attraverso una lettera di incarico.
Tutti i lavori in cui di fatto è prevista una subordinazione gerarchica e organizzativa (il lavoratore ha orari fissi, lavora con mezzi propri dell’imprenditore, in luoghi di sua proprietà e riceve direttive precise a cui si deve attenere) dovrebbero essere stipulati con la forma del lavoro subordinato e non con il pagamento della retribuzione mediante partita iva.
Contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, riservato ai lavoratori di età tra i 15 ed i 29 anni, in cui è prevista insieme all’attività lavorativa anche un’attività di formazione sia pratica che teorica.
Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al contratto di apprendistato è associato un piano formativo che - salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante - è predisposto da un’istituzione formativa con il coinvolgimento di un’impresa. Sotto il profilo del trattamento retributivo, vige il divieto di retribuzione a cottimo e inoltre il datore di lavoro può inoltre sotto-inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante agli addetti alle medesime mansioni al cui conseguimento il contratto è finalizzato. Esistono 3 tipologie di apprendistato:
  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione ed è riservato ai giovani tra i 15 ai ed i 25 anni.
  • La durata è determinata dalla qualifica o diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni (estesa fino a 4 anni in specifici casi ).
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.

2. apprendistato professionalizzante,

  • è volto al conseguimento di una qualifica professionale, ai fini contrattuali ed è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni (17 se hanno già la qualifica).
  • Gli accordi interconfederali e i CCNL fissano, in relazione alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità’ della formazione nonché la  durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni.
  • La formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore massimo di 120, nel triennio, disciplinata dalle regioni e dalle province autonome.

3. apprendistato di alta formazione e ricerca,

  • si tratta di un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, che può essere stipulato con soggetti di età’ compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o altri titoli ritenuti dalla norma equipollenti a tal fine.
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
Può capitare che il contratto di apprendistato si risolva in un rapporto di lavoro ordinario in cui non è svolta attività formativa e semplicemente il lavoratore viene pagato meno: in tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro, con diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.
Lavoro domestico
Il lavoro domestico è il lavoro svolto da coloro che prestano assistenza all’interno di un’abitazione, ad una singola persona oppure ad un nucleo familiare. Il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato. L’assunzione del lavoratore domestico può avvenire a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno la convivenza dello stesso con il nucleo familiare o il singolo. La lettera di assunzione di un lavoratore domestico deve indicare il livello di inquadramento, che varia con il variare delle mansioni, la retribuzione oraria o mensile, l’inclusione o meno del vitto e dell’alloggio, la collocazione dell’orario di lavoro.
L’assunzione con tali specifiche deve essere comunicata dal datore di lavoro all’Inps attraverso apposita procedura online.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore mensilmente le buste paga e la Certificazione Unica al termine dell’anno. Il lavoratore domestico ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori dipendenti in termini di ferie, orario di lavoro ordinario e straordinario, malattia, maternità.
Trattandosi, tuttavia, di un rapporto di lavoro che si svolge tra le mura domestiche è importante il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, con la conseguenza che si tratta dell’unica tipologia di rapporto di lavoro in cui è previsto il licenziamento senza necessità di motivazione specifica e non sindacabile. In caso di licenziamento improvviso, dunque, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle spettanze di fine rapporto ma non potrà contestare la legittimità del recesso. Il lavoratore domestico ha diritto all’indennità di disoccupazione. Nel caso vengano svolti unicamente piccoli lavori domestici (quali lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare) è possibile per i datori di lavoro persone fisiche ricorrere allo strumento del Libretto di Famiglia. Si tratta in sostanza di un "portafoglio" telematico gestito dalla piattaforma telematica dell'INPS in cui il datore di lavoro versa gli importi di denaro e l'Inps provvede poi a riversare al prestatore del servizio quanto dovuto, sulla base delle comunicazioni ricevute, dopo circa 15 giorni, con un compenso minimo prefissato di € 10 lordi (che comprendono € 8 di retribuzione, contributi e assicurazione INAIL). Ricorrono però dei limiti economici annui, ovvero: € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, € 10.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Contratti di tirocinio formativo o stage
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento della Naspi (indennità disoccupazione).
È previsto altresì che il soggetto promotore assicuri il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile. Esistono due tipi di tirocini:
  • i tirocini “curriculari”, rivolti a giovani che frequentino un percorso di istruzione o formazione, finalizzati a integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dai Regolamenti di istituto o di ateneo, promossa da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo formativo in un ambiente di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre a livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni (in materia di elementi qualificanti, modalità di svolgimento dell’attività, indennità minima, etc).

Come si entra in Italia per lavoro?
I cittadini non comunitari possono entrare in Italia per lavorare ed ottenere a questo fine un regolare permesso di soggiorno, solo nell'ambito di specifiche procedure e previo ottenimento di specifico visto.
I permessi di soggiorno per motivi di lavoro possono essere rilasciati per lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per lavoro stagionale pluriennale, per lavoro autonomo.
Il numero degli stranieri che può entrare in Italia per motivi lavorativi è fissato da specifici provvedimenti (c.d. “decreti flussi”).
La legge disciplina il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, fissando le condizioni e i requisiti necessari per ottenerli, nonché le modalità operative per richiederli.
Quando i decreti flussi non vengono emanati o se i posti previsti sono esauriti, non è possibile entrare in Italia in maniera regolare per lavoro. Questi decreti, generalmente, prevedono che il lavoratore non sia già in Italia e che venga dunque “chiamato” dal datore di lavoro che richiede una autorizzazione all’assunzione.
Che cos’è il “decreto flussi” e cosa sono le quote di ingresso? (lavoro subordinato-stagionale)
I c.d. “decreti flussi” sono emanati periodicamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato dell’occupazione e sul numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento, nonché sui dati concernenti l’effettiva richiesta di lavoro forniti dall’Anagrafe Informatizzata, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nei decreti sono previste delle quote numeriche di lavoratori ammessi all’ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro subordinato e/o stagionale e/o autonomo nel corso dell’anno. I “decreti flussi” possono indicare quote
numeriche generiche (es: sono ammessi all’ingresso 2000 lavoratori) oppure specificare il tipo di lavoratore (es: solo colf e badanti) o, ancora, prevedere quote specifiche di lavoratori provenienti da un determinato paese (es: 2000 lavoratori nigeriani). Le quote vengono ripartite in base alle aree regionali e provinciali. L’art. 1 del d.l. 20/2023 ha previsto un DPCM triennale, per il solo triennio 2023 – 2025, che contenga esso stesso “le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo(comma 1). IL DPCM approvato prevede delle quote riservate a stati che svolgono campagne sui rischi dell’immigrazione irregolare e per rifugiati e apolidi. Viene poi invece inserita la possibilità di prevedere ingressi fuori quota per gli stati con cui l’Italia firma accordi di rimpatrio. Per questi paesi sarà possibile l’ingresso fuori quota con la sola richiesta di nulla osta al SUI territorialmente competente. Questa possibilità però non è ancora stata resa effettiva.
Qual è la procedura per entrare in Italia col “decreto flussi”?
La procedura per entrare in Italia con il decreto flussi è, generalmente, prevista nello stesso e può variare da un decreto all’altro. Tutte le procedure di presentazione delle domande, sono ora gestite per via telematica. Il datore di lavoro deve accedere al Portale Servizi del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) ed inviare la richiesta telematica con allegati i documenti relativi al lavoratore che intende assumere e al rapporto di lavoro (dati anagrafici e documenti di identità, tipo contratto di lavoro, orario, inquadramento, eventuali documenti relativi all’alloggio). Il datore di lavoro può accedere alla procedura autonomamente oppure avvalendosi del supporto dei numerosi enti o patronati abilitati, per svolgere tutta la pratica. I decreti flussi, generalmente, stabiliscono una data e un orario specifico a partire dal quale le domande possono essere inviate (cosidetto “Click day”). Le domande vengono valutate in ordine cronologico.
Se la domanda rientra nelle quote il datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per depositare la documentazione. Se la domanda viene accolta verrà emessa l’autorizzazione all’ingresso (cosidetto nulla osta all’ingresso). Con la nuova procedura il rilascio del nullaosta è automatico dopo il 60 giorno dalla presentazione della domanda, anche in assenza di parere della Questura.
Cosa deve fare il lavoratore dopo aver ottenuto il nulla osta?
Il lavoratore, ricevuto il nulla osta all’ingresso, dovrà entro 90 giorni richiedere all’autorità consolare italiana nel proprio paese di origine, il visto di ingresso. La normativa in tema di ingresso e soggiorno prevede che una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia il lavoratore dovrà presentarsi entro 8 giorni alla Questura dell’area in cui andrà a lavorare per richiedere il permesso di soggiorno. In realtà ogni decreto flussi prevede diverse modalità di registrazione del lavoratore straniero una volta giunto in Italia. Tale registrazione in concreto avviene su appuntamento allo Sportello Unico Immigrazione competente per la zona di assunzione. L’appuntamento può essere richiesto via mail, o essere addirittura già trasmesso dal SUI a seconda della tipologia di ingresso. In tale occasione viene fatto firmare l’Accordo di Integrazione (gli unici lavoratori esentati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi). Con la nuova procedura nelle more della convocazione in Prefettura per la firma del contratto di soggiorno il lavoratore può comunque lavorare, ma solo alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la domanda.
Cosa accade se il datore di lavoro diventa indisponibile durante la procedura di ingresso del lavoratore?
Se il datore di lavoro si rende indisponibile prima della consegna del nulla osta, la domanda decade e il lavoratore non potrà fare ingresso in Italia.
Se il datore di lavoro si rende indisponibile dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso in Italia del lavoratore, il lavoratore si può rivolgere ad un legale, anche presso il sindacato. Il lavoratore potrebbe ottenere a seconda dei casi un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Quali sono i permessi di soggiorno che consentono di lavorare?
Tutti i permessi che recano la dicitura “permesso unico lavoro” consentono di lavorare, anche alcuni permessi che non recano tale dicitura consentono l'esercizio di attività lavorativa, talvolta senza condizioni, altre con limitazioni.  È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:
  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo;
  • lavoro stagionale (per attività stagionali);
  • motivi familiari;
  • richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta);
  • protezione sussidiaria;
  • asilo politico;
  • apolidia;
  • protezione umanitaria/protezione sociale/calamità;
  • protezione speciale (consente di lavorare ma la sua convertibilità o meno in permesso per lavoro dipende dalla data in cui è stato richiesto e conseguente normativa che è stata applicata per il suo rilascio);
  • attesa occupazione;
  • studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali);
  • permesso soggiorno UE di lungo periodo;
  • permesso per titolari carta Blu UE (inizialmente limitatamente alla tipologia di lavoro per cui è rilasciato);
  • residenza elettiva;
  • assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
  • permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso);
  • permesso familiari cittadini italiani;
  • carta familiari cittadini UE.
I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari, consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l’effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi). Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. Non è più necessario verificare disponibilità di quote per procedere alla conversione, serve tuttavia munirsi di nulla osta da richiedere con procedura telematica al SUI di competenza. L’invio telematico avviene tramite il Portale servizi del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm). Può essere convertito in permesso di lavoro al di fuori delle quote il permesso per studio di stranieri che abbiano conseguito, a seguito di frequenza del relativo corso di studi in Italia, un titolo di studi universitario (diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale, dottorato, master, diploma di specializzazione o di perfezionamento post laurea in presenza di specifiche caratteristiche quanto a crediti e durata).
Quali sono le comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro?
Almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa, in caso di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione unica per via telematica al centro per l’impiego territorialmente competente. Tale comunicazione, chiamata UNILAV, sostituisce tutte le precedenti comunicazioni a Questura, INPS, Centro per l’impiego.
Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, proroga o risoluzione dello stesso.
Quali sono i documenti necessari per l’assunzione del lavoratore?
Ai fini dell’assunzione è necessario produrre:
  • un documento d’identità in corso di validità (passaporto del paese d’origine o carta identità italiana o UE);
  • permesso di soggiorno valido o se in fase di rinnovo vecchio permesso e ricevuta richiesta rinnovo,
  • codice fiscale.
Si può lavorare con la ricevuta del primo rilascio del permesso di soggiorno?
Sì, l’art. 5 c.9 bis del T. U. Immigrazione prevede che possa lavorare chi ha richiesto il permesso di soggiorno e sia in attesa del rilascio.
Si può lavorare con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?
Sì, è possibile lavorare ed anche essere assunti a condizione che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo.
Si può lavorare con la ricevuta di conversione del permesso di soggiorno?
Sì, è possibile lavorare anche nel periodo in cui è stata richiesta la conversione del permesso se sia il permesso precedente che quello che si richiede consentono lo svolgimento di attività lavorativa.
Come funziona il rilascio ed il rinnovo del permesso per attesa occupazione?
La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore non comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita del permesso di soggiorno.
Il cittadino straniero che resti senza lavoro può alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura competente. Per potere ottenere il rilascio è importante che il cittadino straniero si sia iscritto nelle liste del Centro dell’Impiego della propria area di residenza quando ha perso il lavoro.
L’iscrizione va allegata alla richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione che si presenta con il kit postale.
Il permesso per attesa occupazione viene generalmente concesso per la durata massima di un anno. Tuttavia il rinnovo è possibile per un periodo anche superiore all’anno, se il lavoratore è parte di un nucleo familiare, già costituito sul territorio nazionale, composto da una persona che dimostri di disporre di risorse sufficienti in relazione al numero dei componenti (si fa riferimento al reddito richiesto per il ricongiungimento familiare). In questo caso bisogna inviare tutti i documenti relativi al nucleo familiare e ai rapporti di lavoro dei suoi componenti.
Quali categorie di lavoratori possono fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi (art. 23)?
La nuova procedura prevede che oltre ai lavoratori che rientrano in speciali categorie /art 27 Dlgs 286/1998 possano fare ingresso fuori quota, ex art. 23 T.U. Immigrazione anche i lavoratori che abbiano seguito particolari corsi professionalizzanti nel paese di origine.
Qual è la procedura di ingresso dei lavoratori al di fuori delle quote (art. 23)?
 In pratica la procedura di questi nuovi ingressi fuori quota dovrebbe essere la seguente:
  • le organizzazioni datoriali di settore “manifestano” al Ministero del lavoro il loro fabbisogno;
  • il Ministero predispone i piani di formazione professionale e civico-linguistica di cui al comma 1dell’art. 23 T.U. Immigrazione;
  • il Ministero del lavoro comunica al Ministero dell’interno, entro sette giorni dall’inizio dei corsi, i nominativi degli iscritti ai fini dei controlli su eventuali cause ostative all’ingresso;
  • l’impresa richiede il nulla osta che viene rilasciato al di fuori dei limiti numerici del decreto flussi;
  • entro sei mesi dalla conclusione del corso il frequentante (che può anche essere un apolide o un rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissario) richiede il visto di ingresso corredando la domanda con la conferma della disponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro.
Quali categorie di lavoratori possono fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi (art. 27)?
Rimangono poi invece i lavoratori che rientrano in speciali categorie previste dall’art. 27 del T. U. Immigrazione, i quali possono entrare in Italia senza bisogno che venga emanato un decreto flussi e senza che siano previste delle quote massime di ingressi. Si tratta dei lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:
  • Dirigenti/personale altamente specializzato dipendenti della società distaccante, da almeno 6 mesi che vengono assunti dalla società distaccataria in Italia. Il contratto può essere prorogato sino a 5 anni ed è possibile che il lavoratore sia poi assunto dalla azienda italiana.
  • Lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche. L’ingresso è autorizzato per la durata strettamente necessaria alla realizzazione dell’opera oggetto del contratto di appalto. Può essere prorogato sino ad un massimo di 4 anni.
  • Docenti di scuole e università straniere operanti in Italia. L’istanza può essere presentata solo da istituzioni scolastiche straniere, operanti da almeno 5 anni in Italia e che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione del MIUR. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni.
  • Professori universitari destinati a svolgere incarichi accademici. È possibile l’assunzione anche senza limiti di tempo.
  • Traduttori e interpreti. La proroga del contratto, presso il SUI, è possibile nel limite massimo di 2 anni.
  • Lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcarsi su navi italiane, I relativi visti d’ingresso per lavoro subordinato sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate. Per la richiesta di visto i lavoratori marittimi devono presentare, oltre al documento di viaggio in corso di validità, anche una copia del contratto di appalto tra la società straniera e l’armatore italiano, il certificato di iscrizione della nave nel Registro Internazionale e la richiesta della società armatrice documentata con contratto di lavoro nominativo.
  • Collaboratori familiari aventi in corso all’estero, e da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, residenti all’estero, ma che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’istanza può essere presentata solo da un cittadino italiano o europeo. Il cittadino extracomunitario non può cambiare datore di lavoro ed il suo diritto a vedersi rinnovare il permesso di soggiorno, viene meno nel momento in cui il rapporto di lavoro, che ne ha legittimato l’ingresso, si dovesse interrompere.
  • Persone che entrano con visto per vacanze lavoro dagli stati con cui è stata sottoscritta una specifica convenzione che, attualmente, sono: Canada, Australia, Nuova Zelandae Corea del Sud. Per prestazioni di lavoro della durata massima di 3 mesi per ciascun rapporto di lavoro, in un arco temporale che varia da 6 mesi sino ad 1 anno a seconda della convenzione di riferimento.
  • Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. La struttura sanitaria che presenta l’istanza deve essere accreditata presso la Regione. Prima di presentare l’istanza è necessario attivarsi presso il ministero della Salute, per ottenere l’equipollenza del titolo di studio da infermiere.
  • I lavoratori dello spettacolo. I datori di lavoro devono richiedere il nulla osta alla Direzione Generale per l’Impiego - Segreteria del Collocamento dello Spettacolo di Roma. Sarà cura dello stesso Ufficio inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale del datore di lavoro. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.
  • Gli sportivi per i quali le società sportive devono richiedere, a titolo professionistico o dilettantistico, la Dichiarazione Nominativa di Assenso del CONI. Sarà cura dello stesso Ufficio, in caso di attività sportiva a titolo professionistico, inoltrare il nulla osta al SUI, la cui competenza territoriale è determinata in base alla sede legale della società sportiva richiedente. Datore di lavoro e lavoratore dovranno pertanto concordare con il Sui l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a cui seguirà la spedizione del KIT postale per il rilascio del permesso di soggiorno.
Qual è la procedura di ingresso dei lavoratori al di fuori delle quote (art. 27)?
Per questi lavoratori i datori di lavoro italiani o stranieri titolari di permesso di soggiorno possono presentare la domanda di rilascio del nulla osta, durante l’intero corso dell’anno senza attendere che venga emanato un decreto flussi e senza che siano previste delle quote massime di ingressi.
Per il rilascio del nulla osta è sempre competente lo Sportello Unico Immigrazione ma con procedure e modulistiche diverse a seconda della categoria. Anche in questo caso il datore di lavoro deve registrarsi sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 e poi compilare ed inviare in via telamatica i relativi moduli.
Come si converte il permesso di soggiorno da studio a lavoro?
Il comma 2 dell’art. 3 del d.l. 20/2023 modifica l’art. 6, comma 1, del TU immigrazione prevedendo che il permesso per studio sia sempre convertibile in permesso per lavoro “al di fuori delle quote” previa stipula, prima della scadenza, del contratto di soggiorno. In qualsiasi momento dell’anno dunque un ex studente che abbia completato il proprio corso di studi e sia in possesso di un permesso in corso di validità può chiedere la conversione del proprio permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.  Per le ipotesi di conversione resta inalterata la procedura del parere della ITL sulla capacità economica del datore di lavoro e la richiesta di conversione al SUI territorialmente competente. La richiesta si presenta ancora online, ma in qualunque momento dell’anno e senza limitazioni numeriche.
Come funziona l’ingresso per lavoro autonomo?
L’ingresso per lavoro autonomo del cittadino straniero è ammesso sempre nell’ambito delle quote a ciò specificatamente destinate dai decreti flussi.
Il cittadino straniero che intenda richiedere il nulla osta per lavoro autonomo deve essere in possesso dei requisiti e dei documenti di licenza o autorizzazione per l’attività che intende svolgere e/o dell’iscrizione alla camera di commercio che dovranno essere presentati alla Questura, competente a rilasciare il nulla osta per lavoro autonomo.
A seguito del rilascio del nulla osta il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine.
Una volta entrato in Italia il lavoratore richiede il primo permesso di soggiorno tramite l’invio del kit postale. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato per la duratadi due anni e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in presenza dei requisiti. Se al momento del rinnovo il cittadino straniero lavoratore autonomo risulta disoccupato può richiedere il permesso per “attesa occupazione”. In passato le quote per lavoro autonomo non specificavano la tipologia di lavoratori/imprenditori ammessi all’ingresso, mentre negli ultimi anni è stata prevista l’apertura di quote solo per alcune tipi di figure professionali e/o imprenditoriali, ed i requisiti per ottenere i visti di ingresso per lavoro autonomo sono divenuti sempre più stringenti, rendendo difficilmente accessibile tale categoria di ingressi, salvo che per profili di investitori ed imprenditori. 
Chi ha accesso al pubblico impiego?
Possano partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni, e fatta salva la necessaria conoscenza della lingua italiana, oltre ai cittadini italiani anche:
  • i cittadini comunitari ed i loro familiari regolarmente soggiornanti;
  • i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • i titolari di permesso per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria).
Le posizioni di lavoro pubblico che comportano lo svolgimento diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell’interesse nazionale restano riservate ai cittadini italiani (esempi: dirigenza pubblica, magistratura, avvocatura dello Stato, funzionari di alcuni ministeri).
In quali casi viene rilasciato il permesso per grave sfruttamento lavorativo?
Hanno diritto al permesso per grave sfruttamento lavorativo, previsto dall’art. 18 del T. U. Immigrazione, gli stranieri vittime dei reati di “riduzione e mantenimento in schiavitù o tratta” e dunque gli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento, da cui possono sorgere concreti pericoli per l’incolumità.La situazione che dà diritto al permesso deve essere segnalata o dai servizi sociali degli enti locali o da associazioni che operano nel settore o da enti e associazioni che gestiscono progetti rivolti alle vittime di sfruttamento o dalla Procura della Repubblica, quando l’esistenza delle vittime emerga a seguito di indagini su reati.Per il rilascio del permesso è necessario il parere favorevole del Pubblico Ministero che conduce l’indagine e l’adesione al progetto di inserimento da parte dello straniero.Il permesso ha una durata di 6 mesi ed è rinnovabile fino ad un anno o al maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso per lavoro alla scadenza nel caso in cui il titolare abbia reperito un’occupazione

Aggiornamento al 30/06/2024

Aggiornamento al 30/06/204

 

Esistono diverse tipologie di contratti di lavoro: di seguito si illustrano le caratteristiche principali delle tipologie più diffuse.

Aggiornamento al 30/06/2024

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