Procedure

Quali sono i permessi di soggiorno che consentono di lavorare?

È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:

  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo
  • lavoro stagionale (per attività stagionali)
  • motivi familiari
  • richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta)
  • protezione sussidiaria
  • asilo politico
  • apolidia
  • attesa occupazione
  • studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali)
  • permesso soggiorno UE di lungo periodo
  • permesso per titolari carta Blu UE
  • residenza elettiva
  • assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
  • permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso)
  • per calamità (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
  • per atti di particolare valore civile (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
  • protezione speciale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
  • casi speciali/protezione sociale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro).

I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari, consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l’effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi).

Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. La procedura per richiedere la conversione è telematica, il SUI della prefettura https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2.

Search