È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- lavoro stagionale (per attività stagionali)
- motivi familiari
- richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta)
- protezione sussidiaria
- asilo politico
- apolidia
- attesa occupazione
- studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali)
- permesso soggiorno UE di lungo periodo
- permesso per titolari carta Blu UE
- residenza elettiva
- assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
- permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso)
- per calamità (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
- per atti di particolare valore civile (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro)
- protezione speciale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
- casi speciali/protezione sociale (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro).
I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari, consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l’effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi).
Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi. La procedura per richiedere la conversione è telematica, il SUI della prefettura https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2.