In pratica la procedura di questi nuovi ingressi fuori quota dovrebbe essere la seguente:
- le organizzazioni datoriali di settore “manifestano” al Ministero del lavoro il loro fabbisogno;
- il Ministero predispone i piani di formazione professionale e civico-linguistica di cui al comma 1dell’art. 23 T.U. Immigrazione;
- il Ministero del lavoro comunica al Ministero dell’interno, entro sette giorni dall’inizio dei corsi, i nominativi degli iscritti ai fini dei controlli su eventuali cause ostative all’ingresso;
- l’impresa richiede il nulla osta che viene rilasciato al di fuori dei limiti numerici del decreto flussi;
- entro sei mesi dalla conclusione del corso il frequentante (che può anche essere un apolide o un rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissario) richiede il visto di ingresso corredando la domanda con la conferma della disponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro.