Procedure

Qual è la procedura di ingresso dei lavoratori al di fuori delle quote (art. 23)?

 In pratica la procedura di questi nuovi ingressi fuori quota dovrebbe essere la seguente:

  • le organizzazioni datoriali di settore “manifestano” al Ministero del lavoro il loro fabbisogno;
  • il Ministero predispone i piani di formazione professionale e civico-linguistica di cui al comma 1dell’art. 23 T.U. Immigrazione;
  • il Ministero del lavoro comunica al Ministero dell’interno, entro sette giorni dall’inizio dei corsi, i nominativi degli iscritti ai fini dei controlli su eventuali cause ostative all’ingresso;
  • l’impresa richiede il nulla osta che viene rilasciato al di fuori dei limiti numerici del decreto flussi;
  • entro sei mesi dalla conclusione del corso il frequentante (che può anche essere un apolide o un rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissario) richiede il visto di ingresso corredando la domanda con la conferma della disponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro.

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