Il lavoratore, ricevuto il nulla osta all’ingresso, dovrà entro 90 giorni richiedere all’autorità consolare italiana nel proprio paese di origine, il visto di ingresso. La normativa in tema di ingresso e soggiorno prevede che una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia il lavoratore dovrà presentarsi entro 8 giorni alla Questura dell’area in cui andrà a lavorare per richiedere il permesso di soggiorno. In realtà ogni decreto flussi prevede diverse modalità di registrazione del lavoratore straniero una volta giunto in Italia. Tale registrazione in concreto avviene su appuntamento allo Sportello Unico Immigrazione competente per la zona di assunzione. L’appuntamento può essere richiesto via mail, o essere addirittura già trasmesso dal SUI a seconda della tipologia di ingresso. In tale occasione viene fatto firmare l’Accordo di Integrazione (gli unici lavoratori esentati sono i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi).