Sperimentazione di buone pratiche di gestione di servizi

Come è possibile valorizzare in Italia il percorso di studi e professionale svolto all’estero?
I percorsi di studi e professionali che in Italia consentono di valorizzare quanto acquisito in un altro paese possono essere diversi, a seconda della finalità:
  • riconoscimento formale del titolo di studio o della qualifica professionale: è necessario presentare domanda di riconoscimento del titolo, allegando la documentazione richiesta, all’ente italiano competente. In caso di accettazione il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente. L’ente competente può accettare la richiesta, respingerla o richiedere il superamento di misure compensative;
  • riconoscimento di un titolo di studio e di crediti formativi, per proseguire in Italia un percorso di studi (istruzione, formazione professionale, istruzione tecnica superiore, università o istituti AFAM, Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica, Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica: è necessario fare richiesta di iscrizione all’ente formativo responsabile del percorso di studi a cui si è interessati, allegando la documentazione necessaria, per la valutazione del proprio percorso di studi al fine dell’accesso e/o al fine di ottenere un’abbreviazione di carriera. Se la richiesta viene accetta è possibile iscriversi e completare il percorso di studi;
  • riconoscimento per l’accesso a concorsi pubblici e al pubblico impiego, ad altro tipo di corsi o concorsi per l’impiego, a tirocini formativi specifici e al praticantato: si chiede all’ente competente di valutare il proprio titolo come equivalente al titolo italiano richiesto per quella specifica finalità;
  • percorsi di validazione e certificazione delle competenze anche non formali e informali a livello regionale: si tratta di percorsi che riconoscono in tutto o in parte una certificazione regionale. In Piemonte è attualmente possibile accedervi tramite l’ingresso in progetti che ne prevedano la sperimentazione (si tratta di un sistema di recente avvio).
È importante conoscere la lingua italiana?
In quasi tutti i percorsi la conoscenza della lingua italiana è molto importante e talvolta viene richiesto il possesso di una apposita certificazione.
Presso i Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) del territorio sono previsti corsi di alfabetizzazione, di preparazione agli esami di certificazione e di approfondimento della conoscenza della lingua italiana. È inoltre possibile chiedere informazioni sulle altre possibilità di formazione linguistica presso gli uffici che si occupano di orientamento (Centri per l’impiego, Informagiovani e altro).
È sempre necessario avviare un percorso di riconoscimento per poter svolgere in Italia la professione per cui ci si è formati e di cui si ha esperienza?
Per lavorare non sempre è necessario attivare un percorso di riconoscimento. Le professioni non regolamentate in Italia, quelle cioè che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, sono ad accesso libero (mai nel caso delle professioni sanitarie).
Che cosa è necessario sapere prima di avviare un percorso di riconoscimento?
Le pratiche di riconoscimento richiedono:
  • di attivarsi nel paese in cui si è studiato;
  • di prevedere dei costi (diversi in ogni paese) per pratiche di legalizzazione e traduzione, marche da bollo, delle eventuali misure integrative (dette “misure compensative”, cioè un esame, un tirocinio formativo-valutativo o l’acquisizione di crediti o annualità di studio);
  • di sapere che la durata dei percorsi dipende da diversi fattori (ad esempio dalla possibilità di attivarsi velocemente, dai tempi delle amministrazioni pubbliche, dai tempi per il superamento delle eventuali misure compensative, dalla previsione di finestre temporali per la consegna delle richieste).
Che cosa si intende con riconoscimento e come funziona?
Vi sono diverse tipologie di riconoscimento:
  1. Il riconoscimento con la logica dell’equipollenza, si intende il conferimento a un titolo di studio o professionale conseguito all’estero dello stesso valore legale del titolo italiano corrispondente; la valutazione da parte dell’ente competente avviene secondo una logica comparativa (vengono paragonati nel dettaglio i programmi di studio effettuati all’estero e quelli previsti per l’analogo percorso in Italia) e sulla base della situazione individuale del richiedente.
L’esito positivo può essere di riconoscimento immediato oppure di riconoscimento subordinato al superamento di misure integrative, dette “misure compensative”, cioè un esame, un tirocinio formativo-valutativo o l’acquisizione di crediti o annualità di studio; se i requisiti non sono sufficienti l’esito sarà di diniego (negativo).
Per i titoli di studio (diplomi di scuola secondaria di I e II grado e titoli accademici) avviene tramite rilascio, da parte dell’ente italiano competente per l’analogo percorso, di una dichiarazione di equipollenza.
Per le qualifiche professionali (titoli che afferiscono ad una professione regolamentata dalla legislazione nazionale, che ne stabilisce il titolo di studio indispensabile per l’accesso e i successivi requisiti per l’esercizio della professione, dal tirocinio, all’esame di Stato, alle norme di deontologia professionale) avviene tramite la pubblicazione di un decreto di riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero italiano competente per quella professione;

2. Il riconoscimento con la logica dell’equivalenza, sono previste delle forme di riconoscimento finalizzate ad uno specifico scopo, che prevedono una valutazione più generale sul livello nel sistema educativo estero e sulle caratteristiche del titolo estero; gli effetti giuridici di un’equivalenza sono prodotti per lo specifico scopo per cui viene richiesta. Si tratta dunque di una richiesta valida soltanto per una singola occasione, da eventualmente ripresentarsi per una occasione seguente. L’esito può essere negativo o positivo. Si tratta di percorsi di riconoscimento di un titolo di studio per proseguire in Italia un percorso di studi, di percorsi per l’accesso a concorsi pubblici e al pubblico impiego o ad altra forma di corso o concorso per il lavoro, a tirocini formativi specifici e al praticantato e per l’iscrizione ai Centri per l’Impiego.

Dove è consultabile l’elenco delle professioni regolamentate in Italia?
Come funzionano e che tempistiche hanno i procedimenti di riconoscimento (equipollenza) di un titolo di studio o una qualifica professionale?
Una volta ricevute le richieste l’amministrazione competente provvede all’analisi della documentazione e, se completa, la sottopone alla valutazione dell’organo deputato, che sancisce l’esito della domanda.
Di seguito i possibili esiti:
  • Riconoscimento/Equipollenza
    La richiesta viene accolta e l’ente competente ne rilascia relativo documento formale (Decreto di riconoscimento o Dichiarazione di equipollenza), che ha valore immediato. Nel caso del riconoscimento di una qualifica possono essere necessarie alcune altre prescrizioni per l’effettivo esercizio della tua professione (ad esempio il deposito del decreto presso la Camera di Commercio, l’iscrizione ad un albo/ordine professionale, l’esercizio della professione entro un termine definito, eccetera).
  • Riconoscimento vincolato al superamento di misure compensative 
    La richiesta di riconoscimento è accolta, ma il contenuto della formazione e/o esperienza è stato valutato non completo. L’effettivo riconoscimento viene vincolato al superamento di misure compensative, cioè ulteriori verifiche su alcune materie.
    Per i riconoscimenti di qualifiche professionali si tratta di un esame teorico-pratico (prova attitudinale) o di un periodo di tirocinio specifico della durata massima di tre anni (tirocinio di adattamento).
    Per cittadini Ue, nella maggior parte dei casi, viene data la possibilità di scegliere quale misura compensativa attivare; negli altri casi viene definita dall’ente competente.
    Per i riconoscimenti di titoli di studio, le misure compensative consistono nel sostenere una parte dei percorsi (ad esempio alcuni esami o altri crediti, o annualità).
    Superate le misure prescritte, il riconoscimento diventerà effettivo.
  • Diniego
    La richiesta non viene accolta. L’esito negativo deve indicare anche le motivazioni, che possono riguardare le caratteristiche del titolo della tua formazione.
Come funzionano e che tempistiche hanno i procedimenti di riconoscimento (equivalenza) di un titolo di studio?
Una volta ricevute le richieste l’amministrazione competente provvede all’analisi della documentazione, la riposta dovrebbe avvenire entro la data della selezione, in caso di ritardo, si è autorizzati a partecipare alla selezione “sotto condizione”, in attesa cioè di risposta.
Di seguito i possibili esiti; la richiesta di equivalenza può essere: • accettata, in questo caso sarà confermata la possibilità di accedere al percorso richiesto, • negata, in questo caso il percorso avviato viene invalidato (una risposta negativa arrivata dopo aver effettuato sotto condizione la selezione determina l’esclusione dalla stessa indipendentemente dal posto raggiunto in graduatoria).
Quali sono i documenti richiesti?
I documenti richiesti variano a seconda del percorso scelto, in generale, per avviare la maggior parte dei percorsi, è necessario disporre di:
  • documentazione in originale riferita al titolo che si intende riconoscere (in genere legalizzata e tradotta);
  • relativi documenti informativi, documenti che forniscono informazioni sul titolo estero cui sono allegati e sono rilasciati nel paese di acquisizione del titolo o in Italia;
  • eventuali altri documenti, ad esempio in molti percorsi vengono chieste le pagelle o gli estratti degli esami, nei percorsi di equipollenza spesso vengono richiesti i programmi formativi degli studi effettuati, distinti per materia.
I titolari di protezione internazionale sono equiparati a un cittadino Ue in tutte le pratiche ed è possibile concordare con gli enti competenti deroghe alla disposizione che prevede di essere in possesso del documento originale legalizzato; alcune pratiche non sono richieste e i documenti informativi possono essere richiesti tramite appositi servizi.
Che cosa sono i documenti informativi da allegare al titolo di studio o alla qualifica?
I documenti informativi sono dei documenti che forniscono informazioni sul titolo estero cui sono allegati e sono rilasciati nel paese di acquisizione del titolo o in Italia; in particolare forniscono informazioni su:
  • livello di istruzione nel sistema educativo
  • istituzione rilasciante e veridicità del documento
  • natura (studio o professionalizzante).
I principali documenti informativi sono:
  1. Dichiarazione di Valore in loco, è rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per territorio, che hanno l’onere di accertare l’autenticità del titolo in questione e le sue caratteristiche. È possibile richiedere la Dichiarazione di Valore per motivi di studio (informazioni relative esclusivamente alle caratteristiche del titolo di studio) o per motivi professionali (informazioni relative anche ad altri requisiti necessari all’esercizio di una professione).
  2. Dichiarazione di conformità alla normativa europea (o anche Certificazione di Conformità), certifica che un titolo professionale è conforme a quanto prescritto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. È un documento rilasciato dall’autorità competente del paese di provenienza per una data professione regolamentata, è valido solo per titoli acquisiti in paesi Ue.
  3. Attestato di comparabilità del titolo estero, viene rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), la procedura di richiesta si svolge online.
    È un documento di carattere informativo che riporta le informazioni generali riferite al titolo estero e fornisce un parere sulla corrispondenza nel sistema educativo italiano, è accettato dalla maggior parte delle università nelle procedure di riconoscimento di un titolo di studio o di ammissione ai corsi accademici.
Come fare per esercitare la professione sviluppata in un altro paese?
Per svolgere in Italia una professione studiata o esercitata in un paese estero, se si tratta di una professione regolamentata in Italia (cioè una professione per cui sono previsti requisiti specifici di accesso definiti per legge), è necessario richiedere il riconoscimento della qualifica professionale al Ministero italiano competente per quella professione.
Se invece si tratta di una professione non regolamentata in Italia (una professione per cui non sono previsti requisiti specifici di accesso, cioè una professione ad accesso libero), è possibile svolgerla senza alcuna limitazione (ad eccezione delle professioni sanitarie).
Dove è possibile trovare maggiori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali, l’elenco delle professioni regolamentate e dei ministeri competenti?
È possibile trovare maggiori informazioni sul portale https://qualifyme.it/ alla pagina del percorso Riconoscimento di un titolo o qualifica professionale.
Come fare per partecipare ad un concorso pubblico o ad altre forme di accesso al pubblico impiego con un titolo estero?
È possibile partecipare ad un concorso pubblico o ad altre forme di accesso al pubblico impiego tramite procedura di equivalenza del titolo di studio estero ai fini della partecipazione ad una selezione che abbia, come requisito, il possesso di un certo titolo di studio. Il provvedimento di equivalenza è valido solo per il concorso a cui fa riferimento, per cui si inoltra la richiesta; per qualsiasi altro concorso pubblico sarà quindi necessario presentare una nuova domanda di equivalenza.
La documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza è la seguente:
  • titolo estero tradotto e legalizzato, con allegata Dichiarazione di Valore;
  • piano di studi/estratto esami tradotto e legalizzato (non richiesto per la licenza media);
  • bando del concorso pubblico/selezione cui si vuole partecipare.
È possibile trovare maggiori informazioni sui percorsi di equivalenza consultando il portale qualifyme.it, alla pagina dei percorsi per Fini specifici.
I cittadini di paesi terzi possono partecipare a concorsi pubblici e accedere al pubblico impiego?
Ad oggi, la partecipazione a concorsi pubblici o ad altre forme di accesso al pubblico impiego è concessa solo ai cittadini UE e ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari, nonché ai titolari di protezione internazionale (equiparati ai cittadini Ue).
Come fare per proseguire gli studi in Italia, vedendo riconosciuto il percorso estero?
In linea generale è necessario essere in possesso di un titolo di studio di livello equivalente al titolo italiano richiesto per l’accesso al percorso del sistema educativo di istruzione e formazione scelto, che consenta, nel paese di conseguimento, di accedere ad un analogo percorso. I documenti richiesti possono variare sensibilmente a seconda del tipo di percorso formativo scelto:
  • Istruzione secondaria di I grado (licenza media),
  • Istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità),
  • Formazione Professionale regionale (qualifica, specializzazione, patenti di mestiere e abilitazioni, formazione continua),
  • Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS),
  • Istruzione Tecnica Superiore (ITS),
  • Istruzione accademica o AFAM (Laurea, Laurea Magistrale, master, Specializzazione, Dottorato).
Per persone fino a 29 anni di età è possibile acquisire i titoli di studio anche tramite percorsi di apprendistato (contratti di formazione e lavoro).
È possibile trovare maggiori informazioni sui documenti richiesti e gli enti competenti per i singoli percorsi consultando il portale https://qualifyme.it, alla sezione Iscrizione ad un percorso formativo.
Ci sono possibilità di sostegno alla frequenza di percorsi di studio (prestazioni di sostegno al diritto allo studio)?
Il diritto allo studio è il diritto di ognuno all’accesso e al conseguimento dei risultati negli studi a prescindere dalle condizioni socio-economiche individuali. Il sostegno al diritto allo studio si realizza attraverso diversi interventi, che variano a seconda della tipologia di istruzione e sono attuati sia a livello nazionale che territoriale, e che sono utili a garantire a ciascuno il diritto all’istruzione: ad esempio borse di studio, servizi alloggiativi, esenzioni totali o parziali delle quote di iscrizione, libri gratuiti ed altre agevolazioni.
A chi è possibile rivolgersi:
  • Ente regionale per il Diritto allo Studio, EDISU Piemonte (per percorsi universitari), che eroga borse di studio e risorse abitative e si occupa anche di altre provvidenze (mense, sussidi straordinari, orientamento, aule studio, spazi culturali/ricreativi/sportivi) rivolte a tutti gli studenti;
  • Atenei (per percorsi universitari), che possono erogare direttamente alcuni benefici, rivolti a studenti meritevoli ma privi di mezzi, che non hanno accesso alle risorse erogate dagli enti regionali per il Diritto allo Studio;
  • Altri enti pubblici o privati (per tutti i percorsi), che possono erogare benefici di sostegno allo studio (bandi per borse di studio aperti da fondazioni private) e fornire opportunità di microcredito (forme di finanziamento agevolate di sostegno ad una progettualità).
A chi è possibile rivolgersi per ricevere orientamento e informazione?
Esistono dei servizi attivi a livello nazionale che offrono supporto a quanti intendano riconoscere il proprio titolo di studio o professionale o siano interessati a riprendere gli studi grazie a dei titoli acquisiti all’estero.
Per saperne di più è possibile rivolgersi a:
  • il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, che può dare informazioni su tutti i percorsi di riconoscimento,
  • il Punto di contatto nazionale sulle qualifiche, che può dare informazioni sui precorsi di riconoscimento di titoli e qualifiche professionali.
Esistono anche servizi e progetti attivi nei vari territori regionali nel campo dell’orientamento anche sul tema dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.
In Piemonte è possibile avere specifica informazione, orientamento e consulenza su questi temi presso lo sportello Extra-Titoli (attivo a Torino e in altre città del Piemonte).
Per trovare informazioni sui percorsi possibili per utilizzare in Italia titoli di studio e qualifiche, su documenti richiesti ed enti competenti, è possibile consultare il portale https://qualifyme.it.  

A chi viene rilasciato il permesso di soggiorno per studio?
Il permesso di soggiorno per studio può essere rilasciato:
  • a coloro che hanno ottenuto un visto d'ingresso per studio;
  • al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età.
Che cos’è il visto di ingresso per studio?
Il visto di ingresso per studio consente l’ingresso in Italia per soggiorni a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, o allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.
Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che, conseguito il diploma di laurea presso un’Università italiana, deve sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale.
Un cittadino straniero residente all’estero che intende frequentare in Italia un qualsiasi corso di studio può richiedere il visto di ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo paese di residenza.
Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.
Quali sono i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per studio?
Per ottenere il visto per studio è necessario avere:
  • un’età superiore a 14 anni (ai minori di 14 anni può essere concesso solo eccezionalmente un visto per studio di durata fino a 45 giorni, per la frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico, organizzati da Associazioni o Istituti di provata e nota affidabilità);
  • documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, oppure l’attività di ricerca da svolgere;
  • una polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno richiesto, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in presenza di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine;
  • documenti che provano che si hanno mezzi per il sostentamento non inferiori alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale (per l’anno 2022 l’importo annuo dell’assegno sociale è pari a € 6.085,43);
  • documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio;
  • la disponibilità di un alloggio comprovata da una prenotazione alberghiera o dalla dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.
Come si presenta la domanda di iscrizione all’Università o ad altro corso di studio?
Prima di richiedere il visto per studio occorre ora accedere e registrarsi sul portale UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/  e compilare una domanda telematica di preiscrizione al corso di studio prescelto. La richiesta, una volta validata dall'Ateneo, deve essere presentata al consolato o all'ambasciata italiana nel Paese di provenienza insieme agli altri documenti. I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singolo Ateneo e pubblicati nei rispettivi siti. La vera e propria iscrizione (immatricolazione) all'Università verrà effettuata in Italia, una volta ottenuto il visto.
Quali documenti occorre allegare alla domanda di iscrizione?
  • Per l’iscrizione all’università: titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale (o attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge con traduzione curata o confermata (legalizzata) dalla Rappresentanza italiana del Paese di residenza. I titoli di studio stranieri sono validi ai fini dell’iscrizione se consentono l’accesso alle Università del Paese da cui sono rilasciati e se sono stati conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni: se il periodo di studi è inferiore, occorre un certificato universitario che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni di studio mancanti per raggiungere i 12 anni di scolarità o il conseguimento, se si tratta di stranieri soggiornanti in Italia, di un diploma di maturità italiano. Gli stranieri provenienti da un Paese in cui è previsto un apposito esame di idoneità accademica per iscriversi all’Università devono presentare anche il certificato che ne attesta il superamento;
  • Per l’iscrizione ad altri corsi di studio: titolo che abilita alla prosecuzione degli studi (es. Laurea di I livello se si chiede l’iscrizione ad un corso di II livello, Laurea se si chiede l’iscrizione ad un Master o ad un dottorato di ricerca, ecc.) sempre tradotto e legalizzato;
  • 2 fotografie di cui una autenticata;
  • eventuali certificati di competenza in lingua italiana;
  • eventuali altri documenti richiesti per il corso di studio prescelto.
Che cosa fare se è prevista una prova di ammissione per il corso universitario?
Nel caso sia prevista una prova di ammissione, ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri residenti all’estero ammessi alle prove di ammissione, inviandolo alle Ambasciate e ai Consolati italiani nel Paese di provenienza, insieme alle indicazioni riguardanti la sede, la data e l’orario delle prove.
Entro una data che può variare di anno in anno (in genere, all’inizio di agosto), le Ambasciate e i Consolati italiani all’estero pubblicano gli elenchi degli studenti ammessi alle prove. Gli elenchi sono consultabili anche sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. A partire dalla data di pubblicazione, gli studenti ammessi possono fare richiesta di visto d’ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano nel Paese di provenienza.
Come si prova la disponibilità dei mezzi di sostentamento e della somma per il viaggio di ritorno?
La disponibilità di tali risorse può essere provata:
  • esibendo denaro contante, travel cheques, carte di credito;
  • presentando lettera di credito bancario di istituto estero che assicuri che si dispone della somma;
  • presentando una certificazione che provi che già si dispone presso una banca Italiana della suddetta somma, mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero;
  • documentazione attestante l’ottenimento di borse di studio, prestiti d’onore o servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani; se sono di importo inferiore all’importo stabilito come “mezzi di sussistenza”, possono essere utilizzati ad integrazione di altre documentazioni che provano la disponibilità di reddito, fino al raggiungimento dell’importo richiesto; non è sufficiente la semplice candidatura a una borsa di studio;
  • per quanto riguarda la somma occorrente per il rimpatrio può essere sufficiente esibire il biglietto di ritorno.
Come funziona la copertura assicurativa per le cure mediche?
La disponibilità della copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri può essere dimostrata tramite:
  • la disponibilità della somma necessaria per l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale;
  • la stipula di polizza assicurativa con un ente assicurativo estero o italiano.
Che cos’è il permesso di soggiorno per studio?
Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato a coloro che hanno ottenuto un visto d’ingresso per studio e deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso la Questura del luogo di dimora.
Alla richiesta devono essere allegati, oltre alle foto in formato tessera, alla marca da bollo ed all’attestazione di versamento per il rilascio del permesso elettronico:
  • copia del passaporto con visto (esibendo l’originale);
  • copia certificato di iscrizione al corso di studi (esibendo l’originale);
  • certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;
  • attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario;
  • polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.
Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato anche, al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età. In questo caso non occorrono né il visto, in quanto si tratta di persone già legalmente presenti in Italia, né la copertura assicurativa per le spese sanitarie, in quanto si mantiene l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il domicilio e i mezzi economici di sussistenza possono essere forniti dai genitori o dagli affidatari.
Qual è la durata del permesso di soggiorno per studio?
La durata pari a quella del corso che si intende seguire.
Nel caso di iscrizione ad un corso pluriennale ha durata di un anno ed è rinnovabile.
Per gli studenti universitari il permesso può essere rinnovato al massimo per 3 anni oltre la durata legale del corso di Laurea prescelto.
È possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche in caso di passaggio ad un corso universitario diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia.
In ogni caso è necessario superare almeno una verifica di profitto (esame) il primo anno ed almeno 2 verifiche negli anni successivi.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto nel corso dell’anno, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
È possibile lavorare con il permesso di soggiorno per studio?
Il permesso per studio consente l’esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
È possibile convertire il permesso di soggiorno per studio?
Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato al di fuori dei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del T.U. Immigrazione (c.d. Decreto Flussi). La richiesta di conversione deve essere presentata quando il permesso per studio è ancora in corso di validità. Nel caso di lavoro subordinato, per richiedere la conversione occorre inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente una domanda di stipula del contratto di soggiorno (Mod VA). Nel caso di lavoro autonomo, occore inviare allo Sportello Unico competente una domanda di rilascio di attestazione dei requisiti richiesti per il tipo di lavoro autonomo che si intende svolgere (Mod Z). Le domande devono essere compilate on line ed inviate tramite l'apposito portale del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, accedendo all'area riservata con SPID o CIE. Anche la conversione del  permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età può essere richiesta in qualunque momento, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.

Aggiornamento al 30/06/2024

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