La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per il lavoratore non comunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perdita del permesso di soggiorno.
Il cittadino straniero che resti senza lavoro può alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura competente. Per potere ottenere il rilascio è importante che il cittadino straniero si sia iscritto nelle liste del Centro dell’Impiego della propria area di residenza quando ha perso il lavoro.
L’iscrizione va allegata alla richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione che si presenta con il kit postale.
Il permesso per attesa occupazione viene generalmente concesso per la durata massima di un anno. Tuttavia il rinnovo è possibile per un periodo anche superiore all’anno, se il lavoratore è parte di un nucleo familiare, già costituito sul territorio nazionale, composto da una persona che dimostri di disporre di risorse sufficienti in relazione al numero dei componenti (si fa riferimento al reddito richiesto per il ricongiungimento familiare). In questo caso bisogna inviare tutti i documenti relativi al nucleo familiare e ai rapporti di lavoro dei suoi componenti.