Migranti e lavoro

Quali tipologie di contratto di locazione esistono?
La normativa italiana (L. 431/98, art. 2, comma 3 - art. 5, commi 1, 2 e 3)  prevede diverse tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo, da stipulare a seconda delle esigenze specifiche del caso concreto. Contratto 4+4
In linea generale il contratto tipico e più diffuso è quello con durata di 4 anni con rinnovazione tacita di ulteriori 4 anni.
Per il contratto 4+4 il canone è stabilito liberamente dalle parti, cosi come le altre clausole della locazione. Contratto 3+2
Questo tipo di contratto prevede tariffe contenute (o agevolate) per l’inquilino e offre alcuni vantaggi fiscali al proprietario; ha una durata di 3 anni, al termine dei quali si rinnova in automatico per altri 2, salvo disdetta da comunicarsi entro sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata. A loro volta i rinnovi successivi avvengono ogni 2 anni, salvo disdetta.
A differenza del contratto tradizionale 4+4, il canone mensile non è libero, cioè non è il frutto della trattativa fra le parti, ma viene stabilito in base ad accordi territoriali che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di proprietari e inquilini e il Ministero dei Lavori Pubblici. Per questo motivo si chiama contratto a canone concordato o agevolato. Contratto ad uso transitorio
(DM 110175/2017 – art.2)
È un contratto di locazione temporaneo e ha una durata massima di 18 mesi.
Le esigenze della transitorietà (motivi di lavoro, salute o famiglia etc..) devono essere espressamente riportate nel contratto di locazione e documentate. In difetto il contratto si riconduce in un contratto di locazione ordinario.
Il contratto è stipulato per iscritto e se ha durata superiore ad un mese è necessaria la registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate.
Il contratto di locazione ad uso transitorio non si rinnova tacitamente e termina alla scadenza stabilita nel contratto, senza bisogno di disdetta.
Quali sono i requisiti per stipulare un contratto di locazione?
Non esistono leggi specifiche, in quanto la stipulazione di un contratto è rimessa alla volontà delle parti. Solitamente, tuttavia, i proprietari richiedono l’esibizione di un contratto di lavoro con relative buste paga. È agevolato chi possiede un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione di vecchiaia. I proprietari vogliono assicurarsi che il conduttore sia in grado di sostenere le spese della locazione. Potrebbero chiedere la firma di un garante, cioè una persona che firma il contratto e si impegna a pagare l’affitto in sostituzione del conduttore, laddove quest’ultimo non vi riuscisse.
È possibile prendere una casa in affitto senza stipulare un contratto di locazione?
Per tutelarsi è sempre necessario stipulare un regolare contratto di locazione per iscritto. In questo modo il conduttore è garantito nel suo diritto ad occupare e abitare l’immobile. 
Gli affitti “in nero”, cioè senza la sottoscrizione di un contratto di locazione, che prevedono il pagamento di un canone mensile, sono illegali.
Cos’è la disdetta del contratto di locazione?
Il conduttore può evitare il rinnovo automatico comunicando disdetta al proprietario entro 6 mesi dalla scadenza con lettera raccomandata. Al contrario il proprietario dell’immobile, esclusivamente per la prima scadenza (cioè dopo i primi quattro anni o dopo i primi tre se il contratto è agevolato) non può liberamente impedire il rinnovo del contratto, ma è vincolato da alcune condizioni. Il locatore (proprietario) può disdire il contratto al termine della prima scadenza soltanto in presenza dei seguenti motivi
  • vuole vendere l’immobile a terzi e non possiede altri immobili a uso abitativo oltre a quello in cui abita. L’inquilino ha il diritto di prelazione;
  • vuole destinare l’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale suo o di un parente entro il 2° grado;
  • vuole destinare l’immobile all’esercizio di attività con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali culturali o di culto. In questo caso, però, deve offrire all’inquilino un altro immobile;
  • l’immobile si trova in un edificio danneggiato che si deve demolire, ricostruire o ristrutturare integralmente;
  • l’inquilino dispone di un alloggio nello stesso comune o non occupa in maniera continuativa la casa che ha affittato;
Per le scadenze successive alla prima, il proprietario è libero di disdire il contratto liberamente per qualsiasi motivo senza alcun vincolo di motivazione.
Cos’è il recesso per gravi motivi?
La legge prevede la possibilità per il conduttore di recedere dal contratto di locazione (terminare la locazione) per gravi motivi da comunicarsi con preavviso di 6 mesi a mezzo di lettera raccomandata. I gravi motivi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione (es. problemi di salute, problemi di salubrità dell’immobile, perdita del lavoro, morte, trasferimento lavorativo etc…).
Tutte le comunicazioni vanno inviate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Cosa vuol dire registrare il contratto di locazione?
Tutti i contratti con durata superiore a 30 giorni vanno obbligatoriamente registrati presso la competente Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipulazione. Il locatore e il conduttore sono entrambi responsabili della registrazione del contratto. È possibile la registrazione tardiva oltre i 30 giorni, dietro pagamento di una sanzione. La mancata registrazione è causa di nullità del contratto. Il contratto nullo è considerato come se non fosse mai venuto ad esistenza (vengono meno tutte le tutele a favore delle parti).
I costi di registrazione consistono nel pagamento dell’imposta di registro e nell’imposta di bollo, da dividere al 50% tra conduttore e locatore, salvo diversi accordi.
Anche il rinnovo e la cessazione del contratto sono soggetti a registrazione.
Cos’è la cauzione?
La cauzione è la somma che il conduttore deve depositare all’inizio della locazione e che verrà restituita al termine della stessa. L’importo della cauzione è di circa 1 o 2 mensilità.  Lo scopo della cauzione è quello di garantire al proprietario la disponibilità di una somma di denaro per coprire eventuali danni che dovessero essere causati dall’inquilino durante la locazione. In assenza di danni, previo sopralluogo, al termine della locazione, la cauzione andrà interamente restituita al conduttore. La cauzione non può essere imputata in conto canoni (cioè non può essere utilizzata per coprire le mensilità dell’affitto), salvo che vi sia il consenso del proprietario.
Posso sospendere il pagamento dei canoni di locazione?
No. Il conduttore è sempre tenuto a corrispondere mensilmente i canoni di locazione al proprietario. Il canone non può essere mai sospeso nemmeno in presenza di problemi legati alle condizioni dell’immobile (muffa, condizioni igieniche, problemi di riscaldamento o areazione etc…). La sospensione del canone, senza il consenso del proprietario, espone il conduttore al rischio di ricevere una intimazione di sfratto per morosità.
Cos’è lo sfratto?
Lo sfratto è l’atto con il quale, nell'ambito di un rapporto di locazione, il proprietario richiede al conduttore la riconsegna dell’immobile di sua proprietà e di lasciare l’appartamento. La procedura si svolge avanti al Tribunale.  Lo sfratto è esecutivo nel momento in cui il Giudice, dopo aver verificato le condizioni, lo convalida emettendo apposita ordinanza. Nella prima fase il proprietario può provvedere ad inviare direttamente un sollecito di pagamento con raccomandata a/r dando un termine per il pagamento dei canoni scaduti. Se la morosità permane il proprietario si può rivolgere al Giudice del Tribunale, tramite un legale, per avviare la pratica di sfratto. La legge prevede 3 tipologie di sfratto:
  • sfratto per morosità: quando l’inquilino non paga 1 o più mensilità del canone di locazione o di spese accessorie (pulizia scale, acqua, spese condominiali, riscaldamento ...) la cui somma è pari a 2 o più mensilità;
  • sfratto per finita locazione: quando il conduttore, alla scadenza del contratto, non rilascia l'immobile al locatore pur essendovi tenuto;
  • licenza per finita locazione: il proprietario può agire prima della scadenza del contratto per assicurarsi che il conduttore lasci l’appartamento al termine della locazione.
Cos’è il termine di grazia?
Nello sfratto per morosità è importante presentarsi in Tribunale il giorno dell’udienza e richiedere il termine di grazia, che consiste in un lasso di tempo di massimo 90 giorni per poter sanare la morosità. Entro il termine di grazia il conduttore può pagare i canoni scaduti ed evitare lo sfratto. Se la morosità non viene sanata, il Giudice alla nuova udienza, dopo aver concesso il termine di grazia, convaliderà lo sfratto. Il cittadino italiano o straniero può recarsi autonomamente in udienza, anche senza l’ausilio di un avvocato.
Quali sono i tempi di uno sfratto?
Ogni caso è diverso e le tempistiche dipendono anche dal carico di lavoro dei Tribunali e dei singoli Giudici. In linea di massima ci vogliono circa 6 mesi prima di ottenere uno sfratto esecutivo.
Cosa devo fare se ricevo una notifica di sfratto?
Il nostro consiglio e quello di rivolgersi ad un avvocato o un’associazione a tutela dei diritti degli stranieri prima del giorno dell’udienza, in tempo utile per l’udienza e non ignorare le lettere che si ricevono. È fondamentale ritirare sempre la posta (lettere e atti giudiziari) al fine di conoscerne il contenuto e potersi difendere. Controllare sempre di avere il nome corretto sul campanello e sulla cassetta della posta.
Esistono strumenti per sostenere chi è sfrattato:
  • rivolgersi ad un avvocato competente in materia di locazioni;
  • rivolgersi al proprio comune di residenza, per capire se sono attivabili forme di sostegno. Esistono vari strumenti che la Città di Torino mette a disposizione per prevenire gli sfratti per morosità incolpevole alle quali si può accedere tramite segnalazione dei servizi sociali e in alcuni casi anche in autonomia. È richiesta in ogni caso la collaborazione della proprietà. I criteri d’accesso richiesti sono la residenza da almeno un anno in città, l’assenza di altri debiti verso la pubblica amministrazione, la presa in carico dei Servizi Sociali, etc. Le principali misure pubbliche per evitare lo sfratto sono: fondo FIMI - Fondo Morosità Incolpevole e il PAS – Promozione Abitare Sociale;
  • rivolgersi al sindacato inquilini:
    SICET, via Madama Cristina, 50 - 10125, Torino; tel. 011.65.20.151; email torino@sicet.it; sito: http://www.sicet.it/
    SUNIA, via Carlo Pedrotti, 5 - 10152, Torino; tel. 011.428.8600; email sunia.torino@sunia.it; sito: http://www.sunia.it/
    Unione inquilini, corso Taranto, 19/B - 10154, Torino c/o S.A.L.; sito: http://www.unioneinquilini.it/index.php;
  • presentare domanda di accesso all'ERP - Edilizia Residenziale Pubblica, tramite il canale dell'emergenza abitativa. Occorre rivolgersi al proprio comune di residenza;
  • rivolgersi a LO.CA.RE http://www.comune.torino.it/locare/;
  • rivolgersi alle associazioni del territorio che si occupano di supporto al diritto alla casa.
Come viene eseguito lo sfratto?
Il proprietario si reca presso l’immobile con l’ufficiale giudiziario nei giorni stabiliti e indicati nella monitoria di sgombero e intima al conduttore di lasciare l’appartamento. In caso di rifiuto il proprietario potrebbe rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere il loro ausilio.  Spesso il proprietario si rivolge anche ad un fabbro per il cambio immediato delle serrature al momento dell’accesso.
Cos’è la morosità incolpevole?
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare, dovute ad una delle seguenti cause:
  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Cos’è il Fondo per Morosità Incolpevole (FIMI)?
È un fondo istituito dalla Regione Piemonte per sostenere chi ha perso la casa per morosità incolpevole.
L'inquilino moroso deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno 1 anno. I contributi previsti sono destinati a ripianare in toto o in parte la morosità pregressa e possono anche coprire il deposito cauzionale del nuovo contratto a canone concordato e agevolato (3+2).
L'importo massimo di contributo concedibile non può superare € 8.000,00. Ulteriori informazioni: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/sostegno-al-pagamento-canoni-daffitto# http://www.comune.torino.it/locare/fondosalvasfratti/index.shtml
Cos'è il PAS?
Il PAS è un intervento che prevede la mediazione tra proprietario e inquilino che vogliano stipulare un contratto di locazione ordinario (3+2 o 4+4) con un canone più accessibile e calmierato. Lo strumento prevede di offrire un supporto alla locazione a favore delle persone in difficoltà abitativa: in particolare è previsto una erogazione da parte della Città di un contributo a fondo perduto per il sostegno abitativo, il cui tetto massimo non può superare l’80% del canone di affitto moltiplicato per 18 mesi, e comunque non oltre € 15.000 e il cui specifico ammontare viene quantificato caso per caso, in base sull’effettiva capacità economica del nucleo. I requisiti di accesso sono: il nucleo familiare, già beneficiario di interventi sociali, ospite di una struttura o in condizioni di emergenza economica e abitativa, dovrà risiedere a Torino da almeno 6 mesi (a prescindere dalla cittadinanza), possedere un indicatore ISEE non superiore a € 26.000 ed essere privo della disponibilità di un alloggio ritenuto adeguato. Il PAS non prevede la copertura di morosità pregressa e può prevedere un accantonamento di un anno di Fondo di Garanzia a favore della proprietà nel caso di nuove morosità.
Cos’è LO.CA.RE?
ll Comune di Torino ha istituito un centro servizi denominato Lo.C.a.Re. al fine di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta sul mercato privato della locazione, a titolo completamente gratuito e intervenendo con incentivi una tantum ed a fondo perduto. Si tratta di una Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO) istituita presso il Comune di Torino. Tutte le informazioni su: http://www.comune.torino.it/locare/index.shtml Per ottenere tali incentivi occorre iscriversi a Lo.C.A.Re. purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
  • cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
  • residenza anagrafica a Torino da almeno 1 anno e/o attività lavorativa continuativa a Torino da almeno un anno;
  • indicatore ISEE dell’anno in corso non superiore a € 26.000,00.
Il datore di lavoro è obbligato a riconoscere, nel proprio alloggio, la residenza anagrafica di colf o badanti?
Se il collaboratore/collaboratrice convivente ha già una residenza in Italia, il datore di lavoro non è obbligato a concederla presso il proprio alloggio.
Se invece ne fa richiesta, il datore di lavoro deve concederla all'interno della sua casa. Questo non vuol dire che l'assistente famigliare convivente entrerà a far parte della famiglia anagrafica dell'assistito preso cui vive e lavora, ma si procederà all'iscrizione in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia da vincoli affettivi.
Esistono obblighi per chi ospita, a qualsiasi titolo, dei cittadini stranieri nel proprio alloggio?
Sì. Chiunque dà alloggio o ospita stranieri nella propria casa, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza (con una dichiarazione di ospitalità) nei seguenti casi:
  • quando si dà in affitto o comodato un immobile o parte di esso;
  • quando si cede in proprietà un immobile;
  • quando si cede, anche parzialmente, ai fini dell'alloggio, un immobile.
L'obbligo riguarda ogni cittadino e associazione, privata o pubblica, che deve dare questa comunicazione, entro 48 ore in forma scritta, di persona oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle Autorità di Pubblica Sicurezza locali competenti, anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini. La comunicazione va inviata alla Questura dei comuni capoluogo di provincia, al Comune nei comuni che non sono capoluogo e al Centro per l'Impiego competente (contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro), riportando i dati anagrafici di chi concede l'alloggio, i dati anagrafici della persona ospitata, l'indirizzo esatto dell'immobile in cui si ospiteranno le persone straniere ed il titolo cui l'immobile è concesso ad uso abitativo (affitto, comodato, proprietà, oppure semplicemente la dichiarazione di ospitalità senza fini di lucro).
Nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, la comunicazione va effettuata mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
I miei parenti o amici possono venire a vivere con me nella casa che affitto?
L’inquilino che voglia portare altre persone a vivere in casa (familiari o amici) deve richiedere il permesso alla proprietà e comunicarlo all’Amministratore del condominio.
La proprietà deve firmare un modulo di consenso che consentirà ai nuovi arrivati di mettere la propria residenza nell’alloggio.
Cos’è l’Edilizia Residenziale Pubblica?
Si tratta di alloggi di proprietà pubblica messi a disposizione dai singoli Comuni, sulla base di leggi regionali, che consentono ai cittadini in condizioni di vulnerabilità e difficoltà economica di prendere in affitto appartamenti a canoni agevolati, decisamente sotto il prezzo di mercato. In Piemonte l’offerta e la gestione degli alloggi sociali sono di competenza delle ATC (Agenzie Territoriali per la Casa) e sono regolati dalla legge regionale n. 3 del 2010:
Agenzia Territoriale per la Casa - Ufficio Immobiliare - Sportello Unico
corso Dante 14, Torino
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ATC: tel. 011 3130333 - 011 3130339. Il canone è regolato dalla Legge Regionale e varia in base al reddito ed alla composizione del nucleo.
Come si accede all’Edilizia Residenziale Pubblica?
Per ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare occorre partecipare ad un bando di concorso emesso periodicamente dai singoli Comuni, i quali verificano la validità delle domande ricevute. Alle singole richieste è assegnato un punteggio in base alle condizioni del nucleo famigliare (condizione economica, abitativa, presenza di minori o disabili etc…). Si crea così la graduatoria utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per l’assegnazione delle case. Nell’anno 2023 è stato pubblicato il bando generale n. 8 per l’assegnazione di alloggi di sociali. In data 15 marzo 2024 è stato pubblicato l'elenco definitivo dei partecipanti al bando generale n. 8 per l'assegnazione degli alloggi sociali presenti sul territorio cittadino.  Dal 18 marzo al 30 novembre 2024 è previsto un secondo periodo di apertura del bando per consentire di presentare la domanda di alloggio sociale o di chiedere la variazione del punteggio di una domanda già presentata ove siano mutate le condizioni reddituali, sociali o abitative del nucleo rilevanti per legge. Le nuove domande o le istanze di variazione del punteggio potranno essere presentate con:
  1. consegna diretta, previa prenotazione telefonica al n. 011 011 24300, presso lo Sportello Casa della Divisione ERP in via Orvieto 1/20/A a Torino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30;
  2. spedizione per posta (allegando copia del documento di riconoscimento), con Raccomandata AR esclusivamente al seguente indirizzo: Città di Torino - Divisione E.R.P. - Ufficio Bando Generale - via Orvieto 1/20/A - 10149 Torino. Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione;
  3. via PEC all'indirizzo email: edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it (allegando copia del documento di identità); non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o successive alle ore 23:59 del 30/11/2024;
  4. on-line sul portale dei servizi TorinoFacile, se in possesso dell'identità digitale SPID, CIE (carta di identità elettronica) o TS (http://www.comune.torino.it/informacasa/).
Quali sono i requisiti per accedere alle case popolari?
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:
  1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o essere titolare di protezione internazionale;
  2. avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 10 novembre 2023, ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità della legge regionale piemontese sull’accesso alla case popolari (l.r. 3/2010) ed in particolare dell’art. 3 c. 1 lett. b) secondo cui “per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale” occorre “avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all’AIRE.” Il Comune di Torino, insieme ad altri Comuni piemontesi, aveva peraltro già ammesso con riserva all’ottavo bando di assegnazione di alloggi ERP i cittadini extra UE con meno di 5 anni di residenza (per approfondire clicca qui);
  3. i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare. A seguito della parziale modifica della circolare n.81/2019 della Regione Piemonte, diversamente da quanto stabilito e comunicato in precedenza, anche i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea possono documentare l’assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'estero tramite autocertificazione. Pertanto non è più necessaria l’apposita attestazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato estero;
  4. non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
  5. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  6. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  7. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
  8. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  9. essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa. Il limite viene aggiornato annualmente e quello relativo all’anno 2022 è pari a € 21.752,42.
Come si presenta la domanda?
Quali sono i documenti richiesti?
  • documento d’identità valido;
  • modello Isee correttamente compilato;
  • eventuale Certificato d’invalidità e relativo punteggio;
  • ogni altro documento idoneo a provare la situazione economica, sociale e famigliare del nucleo (contratto di lavoro, buste paga, certificato di disoccupazione etc.…).
Posso essere sfrattato da una casa popolare?
Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si parla di decadenza. Nel caso in cui un assegnatario di alloggio ERP non provveda al pagamento del canone per 3 mensilità, ATC informa il Comune e l'assegnatario medesimo; il Comune, entro al massimo due mesi, deve svolgere opportuni accertamenti fornendo ad ATC riscontro circa la possibilità dell'assegnatario di corrispondere quanto dovuto, saldando la morosità anche attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro sostenibile; se ciò non accade entro il tempo previsto, ATC procede ad avviare il procedimento di decadenza dell'assegnazione, chiedendone il pronunciamento al Comune con contestuale comunicazione all'assegnatario. Il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 3 mesi.
Cos’è l’emergenza abitativa?
La nozione di emergenza abitativa individua le situazioni di quei nuclei famigliari che necessitano di essere aiutati nell'individuazione di una soluzione abitativa in tempi molto più rapidi rispetto a quelli previsti per le assegnazioni ordinarie di alloggi ERP (secondo bando) per via della situazione abitativa “emergenziale” nella quale si trovano. Rientrano tra le situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:
  1. hanno subito uno sfratto o un pignoramento mobiliare e devono lasciare la propria casa;
  2. devono lasciare l’appartamento a causa di eventi che lo rendono inutilizzabile;
  3. abitano un alloggio dichiarato dall’ASL (Azienda sanitaria locale) non idoneo all’abitazione in relazione alle condizioni di salute degli inquilini;
  4. si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
  5. risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
Dove posso rivolgermi in caso di emergenza abitativa?
In caso di emergenza abitativa è possibile rivolgersi presso lo Sportello Casa di via Orvieto 1/20/A (piano primo), Torino - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e presentando la documentazione che attesti la propria condizione di emergenza. Numero sportelli Emergenza abitativa: 011011 24287- 011011 24226 Ulteriori informazioni su: http://www.comune.torino.it/informacasa/politiche_casa/casa_popolare/emergenzaabitativa.html È sempre consigliato rivolgersi ai servizi sociali della propria zona di residenza.

Aggiornamento al 30/06/2024

Che cos’è il visto di ingresso?
Il visto d’ingresso è il documento necessario affinché un cittadino straniero possa accedere legalmente nel territorio dello Stato italiano; non è richiesto ai cittadini dell’Unione Europea. Il visto non è richiesto per i cittadini di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigono accordi di libera circolazione.
Il visto è sempre necessario per soggiorni di durata superiore a 90 giorni mentre per permanenze in Italia di durata inferiore a 90 giorni per motivi di turismo, di transito o trasporto, motivi religiosi, d’affari, per invito, per missione e per gara sportiva la necessità, o meno, di munirsi del visto dipende dallo Stato di appartenenza.
Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltanto nell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazione dei flussi migratori, tranne che per categorie specifiche di lavoratori specializzati (cosidetti carte blu) o di impieghi particolari o nel caso di lavoratori in smart working (cosidetti nomadi digitali).
Quali sono questi impieghi particolari?
Si tratta di:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio o di uno stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell'Unione europea;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- professori universitari destinati a svolgere i n Italia un incarico accademico;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono i n Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con   le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsia si tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodi ci, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Quali sono i paesi soggetti ad obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?
I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Eswatini (ex Swaziland), Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Quali sono i paesi non soggetti all’obbligo di visto per soggiorni fino a 90 giorni?

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Per i cittadini del Regno Unito l’esenzione dall’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni si applica anche in caso di attività lavorativa retribuita.

Quali sono i paesi dell’Area Schengen?
Essi sono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria. A partire dal 31 marzo 2024, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno convenuto di abolire i controlli alle frontiere aeree e marittime per i cittadini in transito da e per la Bulgaria e la Romania, ma non a quelle terrestri.
Chi ha il permesso di soggiorno in Italia ha bisogno del visto?
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non ha bisogno del visto per entrare o uscire dall’Italia, ma è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, dovrà esibire la relativa ricevuta all’autorità di frontiera, assieme al permesso di soggiorno scaduto e al passaporto; in tale caso però non potrà soggiornare o transitare per Paesi dell’area Schengen, se non munendosi di visto.
Che cos’è il visto di reingresso?
Il visto di reingresso è necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o sottratto, oppure se è scaduto, durante la permanenza all’estero: in tal caso la richiesta di visto deve essere corredata dall’esibizione del permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni.
Quali sono i requisiti per ottenere il visto di ingresso?
Per ottenere il visto occorre indicare lo scopo del soggiorno ed esibire il passaporto (o documento equipollente in corso di validità) e la documentazione necessaria in base al tipo di visto richiesto: esistono, infatti, diversi tipi di visto e ognuno ha dei requisiti e delle procedure specifiche per ottenerlo.
Ad eccezione di chi richiede un visto per motivi di lavoro, il rilascio del visto è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata della permanenza in Italia e per il ritorno nel Paese di provenienza.
Quali sono i tipi di visto?
Esistono visti per:
- adozione;
- affari;
- cure mediche;
- motivi diplomatici;
- motivi familiari;
- gara sportiva;
- invito;
- investitori;
- lavoro autonomo;
- lavoro autonomo per costituzione di start up innovative;
- lavoro subordinato (stagionale e non stagionale);
- missione;
- motivi religiosi;
- reingresso;
- residenza elettiva;
- ricerca;
- studio;
- transito aeroportuale;
- transito;
- trasporto;
- turismo;
- vacanze-lavoro;
- volontariato.
Dove si richiede il visto di ingresso?
Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine o di residenza. Le domande relative ai visti d’ ingresso per meno di 90 giorni per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva possono essere presentate anche alle autorità diplomatiche o consolari di altri Paesi dell’Unione Europea.
Chi non può fare ingresso in Italia?
Non possono fare ingresso in Italia le persone che siano state destinatarie di un decreto di espulsione o un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera a meno che:
- il provvedimento non sia stato revocato o annullato;
- sia già trascorso il periodo di durata dell’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato italiano stabilito in tale atto;
- l’interessato abbia ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno all’ingresso nel Paese. Allo stesso modo non possono fare ingresso in Italia le persone segnalate da uno Stato membro nella banca dati del Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) ai fini della non ammissione nel territorio dell’Unione Europea.
Come si fa a sapere se sussistono segnalazioni nell’ambito del sistema informativo Schengen (S.I.S)?
Per sapere se la persona è stata segnalata ai fini della non ammissione occorre inviare una richiesta al Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione N.SIS, Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.
Cosa succede in caso di ingresso illegale?
Lo straniero che si presenti ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano viene respinto dalla polizia. In questo caso il vettore con cui stava viaggiando è tenuto a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il visto di cui lo straniero sia eventualmente in possesso.
Il respingimento dall’Italia determina un divieto di rientro nel Paese e la segnalazione i fini della non ammissione nell’area Schengen qualora la persona straniera sia fermata all'ingresso o subito dopo e, in tali circostanze, sia stata temporaneamente ammessa nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Il cittadino straniero che entri nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e vi permanga irregolarmente, se fermato dalle forze dell’ordine, può essere destinatario di un decreto di espulsione, eventualmente corredato da un divieto di rientro per almeno tre anni e dalla segnalazione ai fini della non ammissione nell’area Schengen.
Le condotte di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano sono punite anche dal reato penale di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, per il quale è prevista la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 €, che può essere sostituita con l’espulsione. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parimenti non è permesso l’allontanamento dall’Italia di chi rischi di essere sottoposta a tortura.
Pertanto non possono essere disposti il respingimento e l’espulsione degli stranieri che abbiano presentato domanda di asilo in Italia sino alla conclusione della procedura di valutazione dell’istanza.
Infine non possono essere espulsi:
- i familiari di cittadino italiano, entro il secondo grado, con lo stesso conviventi;
- le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, nonché il loro coniuge se regolarmente sposato;
- i minori stranieri non accompagnati.
Cosa fare in caso di diniego del visto?
Il rigetto viene notificato dall’ambasciata o dall’ufficio consolare italiano nel Paese di provenienza. Contro il diniego del visto per motivi di famiglia o quale familiare di cittadino dell’Unione Europea o per motivi umanitari si può proporre ricorso al Tribunale ordinario di Roma.
Invece, avverso i provvedimenti che negano gli altri tipi di visto il ricorso va notificato al Ministero degli Affari Esteri presso l’Avvocatura dello Stato di Roma entro 60 giorni dalla notifica. Negli ulteriori 30 giorni l’impugnazione va iscritta al ruolo del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Che cos’è la tratta di esseri umani?
La tratta di esseri umani, punita dall’art. 601 c.p., è una pratica che consiste nel forzare o indurre una persona a fare ingresso o a soggiornare sul territorio per sfruttarla a fini lavorativi, sessuali, nell’accattonaggio, nel compimento di attività illecite o per sottoporla al prelievo di organi.
La legge punisce penalmente questo comportamento, prevedendo una pena detentiva compresa tra 8 e 20 anni.
Cos’è il Sistema Antitratta?
Il Sistema italiano Antitratta è costituito dall’insieme di interventi realizzati in favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento tramite il programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale ed è coordinato e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Il Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento (PNA) stabilisce le strategie di intervento dello Stato sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, con l’obiettivo di migliorare la risposta nazionale al fenomeno in termini di prevenzione, contrasto e repressione del crimine, protezione e integrazione delle vittime e cooperazione con i paesi d’origine.
Il Piano definisce le priorità di intervento, le possibili fonti di finanziamento, le principali azioni che devono essere sviluppate sul territorio e le amministrazioni competenti per ciascuna azione.
Come si identifica una vittima di tratta e grave sfruttamento?
Per aiutare gli operatori ad individuare presunte vittime di tratta e grave sfruttamento, il PNA ha sviluppato le Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 al PNA): le linee guida contengono disposizioni utili sull’approccio alle presunte vittime, sulle modalità di intervista delle stesse e sul processo di identificazione, nonché un elenco, non esaustivo, di indicatori utili all’individuazione di una presunta situazione di tratta.
Che cos’è il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?
La vittima di tratta ha diritto ad ottenere uno speciale permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”, che viene però rilasciato con la dicitura “casi speciali”.
Ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un ulteriore periodo qualora sia necessario per motivi di giustizia. Dà diritto ad accedere ai servizi assistenziali ed allo studio, ad iscriversi nelle liste per la disponibilità lavorativa ed a svolgere lavoro subordinato.
Se alla conclusione del programma di assistenza e integrazione sociale il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto stesso e, in caso di lavoro a tempo indeterminato, per due anni. Il permesso può, inoltre, essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o in un permesso per motivi di studio.
Quali sono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno alla vittima di tratta?
Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori.
Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma individuale di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.
Quali sono le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale?
L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):
  • percorso giudiziario: la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subìti. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica a cui è stato assegnato il procedimento penale relativo ai fatti denunciati;
  • percorso sociale: la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all’assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale. In questo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta dell’ente che ha preso in carico la vittima, senza la preventiva acquisizione del parere della Procura della Repubblica.
Quali sono i casi di revoca del permesso di soggiorno per protezione sociale?
Il permesso viene revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale, di condotta incompatibile con le finalità del programma o quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.
Cos’è il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?
Il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ha lo scopo di fornire accoglienza e protezione alla persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta e, successivamente, di fornirle gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia. Su tutto il territorio nazionale sono attivi progetti che realizzano il programma unico.
Quali diritti garantisce il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?
Il programma garantisce alla vittima, in via transitoria (tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi), adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza sino al raggiungimento di una situazione di completa integrazione abitativa, lavorativa e sociale.
Quali sono gli enti autorizzati a svolgere il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?
Gli unici soggetti autorizzati a prendere in carico le vittime di tratta nello svolgimento del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale sono i Servizi Sociali degli enti locali, nonché gli enti del privato sociale iscritti nella Seconda Sezione del Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (l’iscrizione al Registro attesta la solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell’integrazione sociale degli stranieri).
La vittima di tratta può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale?
La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d’origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale.
In particolare, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il reclutamento forzato o con l’inganno di donne e minori per il loro sfruttamento sessuale può costituire persecuzione legata al “genere” e dà diritto alla protezione internazionale se le autorità del paese d’origine non sono in grado di offrire alla vittima una protezione efficace dai trafficanti.
In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.
Quali sono i diritti della vittima di tratta che fa richiesta di protezione internazionale?
La legge italiana considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.
Per favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l’UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell’esame di queste particolari domande.
Come si svolge l’esame della domanda di protezione internazionale di una potenziale vittima di tratta?
L’audizione avviene secondo le Procedure Operative Standard contenute nelle Linee Guida.
L’intervista deve essere condotta da un componente della Commissione Territoriale e da un interprete dello stesso sesso della potenziale vittima di tratta, soprattutto nei casi di tratta per sfruttamento sessuale. L’intervistatore deve informare il/la richiedente dei diritti previsti dalla legge italiana in favore delle vittime di tratta e, dopo averne ricevuto il consenso scritto, deve segnalare il caso a un ente autorizzato a svolgere programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale e sospendere l’esame. L’ente effettuerà dei colloqui con il/la richiedente e, all’esito, dove ritenuto opportuno, invierà̀ una nota di feedback alla Commissione contenente gli elementi utili alla prosecuzione del procedimento. Ricevuta la nota, la Commissione Territoriale potrà riavviare il procedimento e decidere sulla domanda.
Se il/la richiedente ha già aderito ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale (dunque, è già stato/a preso/a in carico da un ente antitratta), la sua domanda di protezione internazionale deve essere trattata dalla Commissione Territoriale in via prioritaria; nel caso in cui la persona abbia aderito al programma da poco tempo, il procedimento può essere sospeso per un massimo di tre mesi per verificare l’andamento del programma e, all’esito, la Commissione assume la decisione.
Come funziona l’accoglienza in favore della vittima di tratta che fa richiesta di protezione internazionale?
La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.
Tuttavia, nel caso in cui l’incolumità della vittima non sia a rischio, l’accoglienza può eventualmente proseguire in una struttura di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, purché sia idonea ad ospitare persone vulnerabili.

Cosa comporta l’acquisto della cittadinanza italiana?
L’acquisto della cittadinanza italiana comporta l’acquisizione di tutti i diritti ed i doveri previsti per i cittadini italiani. L’acquisto della cittadinanza italiana comporta automaticamente l’acquisto della cittadinanza dell’Unione Europea.
Chi acquista la cittadinanza italiana per nascita?
Sono cittadini italiani per nascita i figli di almeno un genitore di cittadinanza italiana.
Ai fini della trasmissione della cittadinanza non è sufficiente il mero legame biologico ma è necessario che il figlio venga legalmente riconosciuto.
Se il riconoscimento tardivo avviene durante la minore età, il figlio riconosciuto acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
Se il riconoscimento tardivo avviene dopo il compimento della maggiore età, il figlio riconosciuto puo' dichiarare entro un anno dal riconoscimento di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Come funziona il caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti in linea retta di un cittadino italiano?
I discendenti in linea retta di un cittadino italiano possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana se dimostrano che nessuno dei propri ascendenti ha rinunciato espressamente alla cittadinanza. Se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità devono chiedere l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune e poi presentare all’Ufficiale di Stato Civile la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza. In seguito possono ottenere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza fino al termine della procedura.
Se sono all’estero la procedura deve essere svolta per il tramite della rappresentanza consolare.
Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza italiana per nascita in Italia (cd. ius soli)?
È cittadino italiano per nascita il bambino nato o trovato in stato di abbandono in Italia i cui genitori rimangano ignoti.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da entrambi genitori apolidi.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da genitori cittadini di uno Stato la cui legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori. Deve trattarsi di una impossibilità totale di acquistare la cittadinanza del genitore quindi non si applica se l’acquisto della cittadinanza dei genitori è possibile attraverso dichiarazione di volontà o altri adempimenti amministrativi.
Quali sono i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?
L’acquisto della cittadinanza per matrimonio è regolato dall’art. 5 L. 91/1992.
Il coniuge di cittadino italiano puo' richiedere la cittadinanza italiana se dalla data del matrimonio sono trascorsi almeno due anni (se la coppia risiede in Italia) oppure tre anni (se la coppia risiede all’estero), senza che sia intervenuta separazione legale o scioglimento del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli della coppia.
Qual è la procedura per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?
La richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione. Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:
  1. Certificato di nascita tradotto e legalizzato;
  2. Carta di identità italiana;
  3. Passaporto;
  4. Permesso di soggiorno;
  5. Certificato penale rilasciato dal paese di origine;
  6. Atto integrale di matrimonio;
  7. Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro;
  8. Certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana;
  9. Documento di identità del coniuge.
La domanda è valutata direttamente dalla Prefettura del luogo in cui risiede il richiedente.  
Quali sono i reati che impediscono l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio?
Impedisce l’acquisto della cittadinanza per matrimonio la condanna per un delitto contro la personalità dello Stato previsto nel Libro I, Titolo I, capi I-III del Codice Penale. Nel caso di procedimento penale pendente per uno di questi reati, la domanda di cittadinanza rimane sospesa fino alla sentenza definitiva.
Impedisce l’acquisto della cittadinanza la condanna (inclusa la sentenza di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per un delitto non colposo per la quale la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni. Impedisce l’acquisto della cittadinanza la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno riportata all’estero se la condanna è stata riconosciuta in Italia.
La domanda puo' in ogni caso essere respinta per “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Quanti anni di residenza in Italia servono per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
I casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sono regolati dall’art. 9 L. 91/1992. Sono necessari:
  • 10 anni per il cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea;
  • 4 anni per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • 5 anni per i titolare di protezione internazionale e gli apolidi residenti in Italia;
  • 5 anni per i maggiorenni adottati da cittadino italiano;
  • 3 anni per i cittadini comunitari o non comunitari il cui genitore o nonno sia stato cittadino italiano;
  • 3 anni per i cittadini comunitari e non comunitari nati in Italia.
La residenza legale, intesa come iscrizione anagrafica, deve essere ininterrotta e la cittadinanza non puo' essere conferita a chi abbia poi successivamente trasferito la propria residenza fuori dall’Italia.
Qual è la procedura per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
La richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione. Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:
  1. Certificato di nascita tradotto e legalizzato;
  2. Carta di identità italiana;
  3. Passaporto;
  4. Permesso di soggiorno;
  5. Certificato penale rilasciato dal paese di origine;
  6. Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro
  7. La certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana;
  8. Documentazione relativa ai redditi.
La domanda è valutata dal Ministero dell’Interno e il provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Repubblica.
Qual è il limite di reddito necessario per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
Il richiedente deve essere in possesso di un reddito personale (o familiare) per i 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a:
  • euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
  • euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
  • euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730, CUD) relative ai redditi degli ultimi 3 anni.
È possibile richiedere la cittadinanza italiana in assenza di redditi propri?
Sì, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti puo' presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).
È necessario conoscere la lingua italiana per chiedere la cittadinanza italiana?
A seguito dell’approvazione della L. 132/2018, è richiesta la dimostrazione di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I richiedenti che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione o non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tenuti a depositare il titolo di studio conseguito presso un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure a produrre apposita certificazione.
È possibile ottenere la cittadinanza italiana in presenza di condanne penali?
Nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio è previsto che la riabilitazione faccia cessare l’effetto preclusivo della condanna. Nel caso di richiesta di cittadinanza per naturalizzazione non esiste un elenco di reati ostativi ma è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l’estinzione del reato prima della presentazione della domanda. Occorre tenere ben presente che la valutazione sulla concessione della cittadinanza è ampiamente discrezionale e comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente, quindi l’Amministrazione, anche in caso di riabilitazione, potrà tenere conto del fatto storico della commissione del reato.
Cosa si deve fare in caso di cambio residenza nel corso della procedura?
È sempre necessario comunicare all’Amministrazione i mutamenti di residenza.
Qual è il termine per la conclusione della procedura?
A seguito dell’entrata in vigore della L. 173/2020, le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 devono essere definite entro 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. Per le domande presentate in precedenza il termine per la conclusione della procedura rimane di 48 mesi.
È possibile conoscere lo stato della procedura?
Sì, occorre collegarsi al sito del Ministero dell’Interno ed accedere  tramite SPID alla propria area riservata. Nella sezione “visualizza lo stato della domanda” è possibile controllare l’avanzamento della pratica e nella sezione “comunicazioni” è possibile prendere visione di eventuali comunicazioni da parte dell’Amministrazione. Inoltre gli interessati, anche tramite l’assistenza di un avvocato, possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore quali sono le conseguenze per i figli minorenni?
I figli minorenni di chi acquista la cittadinanza italiana acquistano la cittadinanza italiana se conviventi. La convivenza deve essere stabile ed effettiva, opportunamente attestata con idonea documentazione come l’iscrizione anagrafica. La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva fisicamente con esso a seguito di separazione o divorzio, purché continui a sussistere uno stabile rapporto familiare.
Come funziona l’acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno per chi è nato in Italia?
Il cittadino straniero nato in Italia puo' fare la dichiarazione di elezione (cioè dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana) al compimento dei 18 anni a condizione che abbia mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia fino alla maggiore età. La dichiarazione di elezione deve essere fatta davanti all’ufficiale di stato civile entro il compimento dei 19 anni. In relazione al mantenimento della residenza in Italia fino alla maggiore età non è obbligatoria la mancanza di interruzioni dell’iscrizione anagrafica ma l’interessato puo' provare in altro modo la continuità della sua presenza in Italia.
Il Comune di residenza ha l’obbligo di inviare comunicazione scritta ai residenti che si trovino nelle condizioni di presentare la dichiarazione di elezione.
Quanto costa presentare la domanda di cittadinanza?
Per presentare la domanda di cittadinanza occorrono una marca da bollo telematica da euro 16,00 ed il versamento di euro 250 (mod. 451) sul c/c n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza - contributo di cui all’art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94”. Il versamento del contributo è previsto per tutte le istanze di elezione, acquisto, riacquisto e concessione della cittadinanza.
Come funziona l’acquisto della cittadinanza italiana per adozione?
I minori adottati da cittadino italiano acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.
I maggiorenni adottati da cittadino italiano possono ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza.
Quali sono i casi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”?
Acquistano la cittadinanza italiana per “beneficio di legge” coloro che abbiano almeno un genitore o un nonno di cittadinanza italiana per nascita se:
  • prestano effettivo servizio militare per lo Stato italiano dichiarando preventivamente di volere poi acquistare le cittadinanza italiana;
  • assumano un impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, e dichiarano di voler acquistare la cittadinanza;
  • al raggiungimento della maggiore età risiedono legalmente in Italia da due anni e dichiarano di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni.
Quali sono i casi di revoca della cittadinanza italiana?
La legge n. 132/2018 ha introdotto la revoca della cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, naturalizzazione o a seguito di dichiarazione di elezione al diciottesimo anno di età per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per alcuni reati in materia di terrorismo ed eversione dell’ordinamento costituzionale. La revoca è adottata entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Cosa fare in caso di diniego della richiesta di cittadinanza?
Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per naturalizzazione è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Nel caso di diniego di una domanda di cittadinanza per matrimonio è possibile presentare ricorso alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale del Tribunale  del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
Che cos’è il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?
Si tratta di un permesso di soggiorno che viene rilasciato al cittadino straniero, già residente ad altro titolo, per svolgere le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza (es. riconoscimento della cittadinanza per nascita in presenza di ascendenti cittadini italiani).

Che cos’è il ricongiungimento familiare?
Il diritto all’unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale della persona previsto e tutelato dalla nostra Costituzione ed da altri testi convenzionali internazionali ed europei.
Il ricongiungimento familiare è l’istituto giuridico che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che si trovano nel Paese di origine.
Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?
I cittadini extraeuropei regolarmente residenti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di una durata non inferiore ad un anno. Non possono presentare domanda di ricongiungimento familiare:
  • i richiedenti asilo/protezione internazionale;
  • coloro i quali godono di una protezione temporanea.
Quali sono i familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare?
I familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare sono:
  • coniuge, non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata;
  • figli minori di 18 anni non coniugati siano figli naturali o legittimi, nati da relazioni precedenti a quelli attuali, biologici o adottati. È richiesto il consenso all’espatrio dell’altro genitore, se non decaduto e se ancora in vita. La minore età del figlio ricongiunto è stabilita in base alla normativa italiana – quindi entro i 18 anni di età – e deve sussistere al momento della presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso, non rilevando se sopraggiunge la maggiore età al momento della richiesta di rilascio del visto né dell’ingresso in Italia. Sono ricongiungibili, altresì, i minori di età affidati o sottoposti a tutela in favore dello straniero regolarmente residente in Italia a condizione che l’atto di affidamento o di tutela provenga da una autorità pubblica e non sia frutto di un mero accordo tra privati;
  • figli maggiorenni solo se a carico dei genitori poiché impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita per gravi motivi di salute tali da comportare l’invalidità totale della persona;
  • genitori di età inferiore ai 65 anni solo se a carico e se non vi sono altri figli residenti nel Paese di origine o di provenienza;
  • genitori di età superiore ai 65 anni solo se a carico e se gli altri eventuali figli residenti nel Paese di origine o di provenienza non possono provvedere al sostentamento dell’ascendente per gravi motivi di salute documentati.
Quali sono i requisiti per fare il ricongiungimento familiare?
Ai fini dell’ottenimento del ricongiungimento familiare allo straniero regolarmente residente in Italia è richiesta la dimostrazione della disponibilità di:
  • un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e l’idoneità abitativa rilasciata dal Comune di residenza;
  • un reddito minimo annuo;
  • una assicurazione sanitaria in caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne.
Per quanto attiene alla disponibilità del reddito, la soglia minima richiesta è parametrata all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (aggiornamento al 2024).  
   Assegno sociale – importo per 1 persona
€ 6.947,33
   n. 1 familiare da ricongiungere € 10.420,99
   n. 2 familiari da ricongiungere  € 13.894,66
   n. 3 familiari da ricongiungere € 17.368,32
   n. 4 familiari da ricongiungere € 20.841,99
   n. 5 familiari da ricongiungere € 24.315,65
   n. 6 familiari da ricongiunge € 27.789,32
  Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto per il 2024 è pari a € 13.894,66. Si segnala che l'importo dell'assegno sociale è modificato ogni anno. Per ogni aggiornamento visitare il sito INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-sociale Il familiare da ricongiungere dovrà, invece, presentare alle rappresentanze diplomatiche presso il Paese di origine o quello di dimora il proprio passaporto valido e la documentazione attestante i rapporti familiari.
Quali sono i requisiti per fare il ricongiungimento da parte dei titolari di protezione internazionale?
I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare né l’idoneità abitativa dell’alloggio di cui hanno disponibilità, né il raggiungimento della soglia di reddito richiesta.
Come si chiede il ricongiungimento familiare?
La procedura di ricongiungimento familiare prende il via con l’inoltro della domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare presentata dal cittadino straniero regolarmente residente in Italia allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente per territorio in base alla residenza del richiedente. domanda deve essere inoltrata in via telematica ed in seguito il richiedente, su appuntamento, dovrà presentare agli uffici dello Sportello Unico la documentazione attestante i requisiti richiesti e la titolarità di un permesso di soggiorno valido.
A seguito del rilascio, il nulla osta sarà inviato con procedura telematica all’autorità diplomatica o consolare italiana competente in base al Paese di origine o di dimora del familiare da ricongiungere per il rilascio del visto di ingresso.
Giunto in Italia, il familiare ricongiunto deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura UTG ai fini della predisposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari da inoltrare alla Questura territorialmente competente.
Quanto dura la procedura di ricongiungimento?
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato nel termine di 90 giorni ed ha una validità di 6 mesi. Il visto di ingresso è rilasciato nel termine di 30 giorni, mentre il permesso di soggiorno è rilasciato nel termine di 60 giorni.
Appare opportuno specificare che tali termini sono tutti ordinatori e non perentori, pertanto il loro mancato rispetto non comporta né una sanzione per l’Amministrazione procedente né l’automatica accettazione della domanda. Nella prassi, infatti, si riscontra una durata molto più lunga della procedura rispetto a quella prevista dalla normativa.
Cosa si può fare in caso di diniego della domanda di ricongiungimento familiare?
In caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno o di visto di ingresso per motivi familiari può essere presentato ricorso avanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale Ordinario ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nei primi due casi, quindi, la competenza territoriale sarà individuata in base al luogo in cui si trova la Prefettura UTG o la Questura che ha emesso il decreto impugnato, mentre il provvedimento di diniego di visto di ingresso dovrà essere impugnato avanti al Tribunale ordinario di Roma, poiché l’Amministrazione che adotta l’atto è il Ministero degli Esteri. Non è previsto un termine di decadenza per la presentazione del ricorso ed il Giudice, oltre ad annullare il provvedimento impugnato, ha il potere di ordinare all’Amministrazione procedente di adempiere all’istanza presentata, rilasciando il visto, il nulla osta o il permesso di soggiorno inizialmente negato.
Che cos’è la coesione familiare?
Nel concetto di coesione familiare rientrano tutti quei casi in cui il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino straniero già presente sul territorio nazionale è necessario per tutelare il diritto all’unità familiare. Tale procedura può considerarsi alla stregua di un ricongiungimento sur place, atteso che nella quasi totalità dei casi è richiesta la dimostrazione della sussistenza dei medesimi requisiti richiesti in caso di ingresso, ma tutta la procedura si svolge in Italia.
Quali sono i casi di coesione con il familiare non europeo già in Italia?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare di un cittadino straniero regolarmente residente sul territorio nazionale se:
  • è già in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o scaduto da meno di un anno
  • il familiare cittadino straniero è in possesso dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare – reddito, abitazione idonea e, ove richiesto, assicurazione sanitaria.
A fronte della sussistenza dei requisiti reddituali ed abitativi è ammessa, quindi, la conversione del permesso di soggiorno già detenuto ed eventualmente anche già scaduto, anche nei casi in cui il titolo di soggiorno non fosse ulteriormente rinnovabile (es. cure mediche, turismo, assistenza minori). Tale procedura trova applicazione, ad esempio, in caso di rilascio di un permesso per cure mediche alla donna per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino: alla scadenza tale titolo di soggiorno non potrà più essere rinnovato, ma la cittadina straniera potrà chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi familiari qualora il marito sia regolarmente residente in Italia e disponga di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
Nel caso di familiare di rifugiato, la normativa prevede un trattamento estremamente favorevole poiché non è necessario il pregresso possesso di un permesso di soggiorno da convertire, né la dimostrazione dei mezzi di sussistenza e dell’idoneità alloggiativa.
Quali sono i casi di coesione con il familiare comunitario?
I familiari del cittadino europeo hanno il diritto di accompagnarlo o raggiungerlo nel Paese membro in cui si trasferisce, al fine di tutelare la libertà di circolazione a lui attribuita e di garantire il suo diritto fondamentale all’unità familiare. La normativa applicabile è contenuta nel D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007.
I familiari a cui si estende il diritto in esame sono:
  • figli minori di 21 anni o a carico, naturali o legittimi, anche adottati, del cittadino europeo o del coniuge o del partner;
  • ascendenti a carico diretti o del coniuge o del partner;
  • coniuge, purché non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata.
Ai fini dell’ingresso è sufficiente che il familiare extraeuropeo di cittadino UE richieda il visto di ingresso in Italia presso le autorità diplomatiche italiane nel Paese di origine o di dimora dimostrando il rapporto di parentela, la residenza del familiare in Italia (attestazione dell’iscrizione anagrafica) e, ove richiesto, la vivenza a carico. Sulla base dei medesimi documenti, al cittadino extraeuropeo è rilasciata una carta di soggiorno quinquennale. Tale titolo di soggiorno può essere rilasciato anche nel caso in cui il rapporto familiare sia sorto in Italia e, comunque, dopo l’ingresso ad altro titolo sul territorio nazionale del cittadino straniero.
Quali sono i casi di coesione con coniuge o con il familiare di cittadinanza italiana?
Ai familiari cittadini extraeuropei di cittadini italiani si applica la disciplina prevista per i familiari dei cittadini europei, solo nel caso in cui il cittadino italiano abbia, in precedenza, esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, risiedendo in un altro Stato europeo “cd. Cittadini italiani dinamici”.
Nel caso in cui il cittadino italiano non abbia esercitato tale diritto e abbia sempre risieduto in Italia o in Paesi extraue – “cd Cittadini italiani statici” – al familiare cittadino di un Paese extraUE è rilasciato un diverso permesso di soggiorno, denominato “FamIT”, della durata di 5 anni.
In tema di coesione del cittadino extraeuropeo con il coniuge o il familiare italiano, residuano, infine, alcune disposizioni di ulteriore favore che completano il quadro normativo. In particolare, il cittadino straniero convivente con familiare entro il secondo grado (figlio, fratello, genitore, ascendente del genitore) o il coniuge avente la cittadinanza italiana non può essere espulso ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni, rinnovabile.
La condizione di non espellibilità – e conseguentemente anche il rilascio del permesso di soggiorno – opera a fronte dell’accertamento della mera convivenza di fatto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di un reddito sufficiente al sostentamento, la disponibilità di un alloggio idoneo o di una copertura sanitaria.
Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al genitore del minore cittadino italiano?
Il genitore di un minore cittadino italiano può ottenere un permesso di soggiorno in ragione della condizione di non espellibilità derivante dalla convivenza con il figlio ovvero un permesso di soggiorno per motivi familiari a fronte della dimostrazione della non decadenza dalla potestà genitoriale.
In tal caso il rilascio del titolo di soggiorno prescinde sia dalla pregressa regolarità del soggiorno del genitore sia dalla effettiva convivenza di quest’ultimo con il figlio minore.
Quali sono i casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari?
I titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari possono svolgere attività lavorativa subordinata o in forma autonoma senza che sia necessario convertire il proprio permesso in altro titolo di soggiorno.
Al venire meno delle condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari – poiché ad esempio il legame familiare non sussiste più – può essere convertito in altro titolo a fronte della sussistenza dei requisiti previsti per legge (lavoro subordinato o autonomo, residenza elettiva, attesa occupazione).
Che tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato al minore con genitori regolari?
Il minore straniero che è presente sul territorio nazionale con uno o entrambi i genitori – oppure con una persona che lo rappresenta legalmente, ad esempio l’affidatario o il tutore – ne segue la condizione giuridica.
Nel caso in cui il genitore o il suo rappresentante legale siano regolarmente residenti sul territorio nazionale al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari sino alla maggiore età. La predetta disciplina trova applicazione in favore sia dei minori che sono entrati in Italia con il ricongiungimento familiare prima dei 14 anni sia dei figli di cittadini stranieri nati in Italia, mentre ne sono esclusi i minori stranieri che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale ormai ultraquattordicenni. In tal caso, infatti, sarà loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con durata pari a quella del titolo di soggiorno detenuto dal familiare già residente in Italia.
Come funziona il rinnovo alla maggiore età del permesso per motivi familiari?
Al momento del raggiungimento della maggiore età, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di esigenze sanitarie, di lavoro subordinato o autonomo. Tuttavia, una applicazione rigida della predetta normativa escluderebbe tutti quei casi, assai frequenti nella realtà odierna, in cui il giovane appena maggiorenne non abbia ancora reperito una attività lavorativa e non sia, al contempo, iscritto ad un corso di studi universitario o professionalizzante, vanificando, in questo modo, anni di integrazione sul territorio nazionale. Per tale ragioni le prassi amministrative delle singole Questure, armonizzate con la Circolare del Ministero dell’Interno del 28 marzo 2008, prot. n. 17272/7, si sono orientate verso il riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne, ancora a carico dei genitori, a rinnovare il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, a fronte della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggiativi
Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia?
Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L’ACNUR provvede alla vidimazione dell’atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita. A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione. Con Circolare del 12 gennaio 2022 il Ministero dell'Interno ha precisato che per i rifugiati è possibile, altresì, ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa l'insussistenza di ostatività a contrarre il matrimonio o unione civile.
Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia per un titolare dello status di rifugiato?
Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in Via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L’ACNUR provvede alla vidimazione dell’atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita.
A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione.
Cosa accade se l’autorità consolare non rilasci il predetto nulla osta al matrimonio?
Qualora l’autorità consolare non rilasci il predetto nulla osta al matrimonio – ad esempio per ragione di differenze religiose tra i coniugi – il Comune rifiuterà le pubblicazioni di matrimonio. In tal caso sarà necessario chiedere al Tribunale ordinario, Volontaria Giurisdizione, l’accertamento del diritto a contrarre matrimonio. In accoglimento a tale richiesta il Giudice ordinerà le pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato trascorsi i termini di legge.
Cosa sono le unioni civili?
Le unioni civili sono state introdotte con la legge 20 maggio 2016 n. 76 e si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ed entrambi hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.
L’unione civile non puo' essere costituita nel caso in cui una delle due parti sia già sposata o unita con altra persona. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.Ai fini della celebrazione di una unione civile il cittadino straniero dovrà essere titolare di un passaporto o di un titolo equipollente in corso di validità e del nulla osta alla celebrazione dell’unione civile rilasciato dalle autorità diplomatiche del proprio Paese di origine.
Nel caso in cui tale nulla osta non possa essere richiesto, in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla celebrazione di una unione civile tra persone dello stesso sesso hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.
Cosa sono le convivenze di fatto?
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile, né tra loro né con altre persone. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.
Gli interessati a costituire una convivenza di fatto devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare. Pertanto solo gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno potranno accedere a tale istituto poiché l’iscrizione anagrafica è subordinata alla regolarità del soggiorno.
Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla registrazione anagrafica di una convivenza di fatto hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.
Che cos'è la speciale autorizzazione al soggiorno rilasciata dal Tribunale per i Minorenni?
Il Tribunale per i minorenni può su richiesta degli interessati autorizzare il soggiorno temporaneo di un parente del minore per gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico. La norma in esame può trovare applicazione non solo in favore dei genitori, ma altresì di tutte le figuri parentali – nonni, zii, fratelli o sorelle maggiori – la cui presenza in Italia risulti assolutamente necessaria per evitare un significativo pregiudizio al minore. La norma non esplicita quali possano essere i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore tali da giustificare una deroga alle regole in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, ma si limita a fornire due parametri di riferimento, non esaustivi, quali l’età e le condizioni di salute del minore. La loro individuazione, pertanto, è rimessa al Tribunale per i Minorenni, che potrà concederla in tutti quei casi in cui l’allontanamento del minore o di uno dei suoi genitori dal territorio nazionale rappresenti un grave pregiudizio al suo sviluppo psicofisico del minore, ad esempio in caso di gravi patologie fisiche. Allo stesso modo anche la durata della predetta autorizzazione è decisa dal Tribunale per i Minorenni con decreto, al quale consegue il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori. Tale permesso non è rinnovabile, se non attraverso un nuovo procedimento giudiziale, può essere convertito in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari attraverso l’istituto della coesione familiare.

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