Famiglia e minori

Cosa sono le unioni civili?

Le unioni civili sono state introdotte con la legge 20 maggio 2016 n. 76 e si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri ed entrambi hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.
L’unione civile non puo' essere costituita nel caso in cui una delle due parti sia già sposata o unita con altra persona. In caso di scioglimento dell’unione civile, esso ha effetto immediato e non è previsto nessun periodo di separazione.Ai fini della celebrazione di una unione civile il cittadino straniero dovrà essere titolare di un passaporto o di un titolo equipollente in corso di validità e del nulla osta alla celebrazione dell’unione civile rilasciato dalle autorità diplomatiche del proprio Paese di origine.
Nel caso in cui tale nulla osta non possa essere richiesto, in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ai fini della applicazione della normativa in materia di immigrazione i rapporti sorti in seguito alla celebrazione di una unione civile tra persone dello stesso sesso hanno il medesimo valore di quelli sorti a seguito della celebrazione di un matrimonio.

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