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Cosa succede in caso di ingresso illegale?

Lo straniero che si presenti ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano viene respinto dalla polizia. In questo caso il vettore con cui stava viaggiando è tenuto a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il visto di cui lo straniero sia eventualmente in possesso.
Il respingimento dall’Italia determina un divieto di rientro nel Paese e la segnalazione i fini della non ammissione nell’area Schengen qualora la persona straniera sia fermata all'ingresso o subito dopo e, in tali circostanze, sia stata temporaneamente ammessa nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Il cittadino straniero che entri nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e vi permanga irregolarmente, se fermato dalle forze dell’ordine, può essere destinatario di un decreto di espulsione, eventualmente corredato da un divieto di rientro per almeno tre anni e dalla segnalazione ai fini della non ammissione nell’area Schengen.
Le condotte di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano sono punite anche dal reato penale di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, per il quale è prevista la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 €, che può essere sostituita con l’espulsione.

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parimenti non è permesso l’allontanamento dall’Italia di chi rischi di essere sottoposta a tortura.
Pertanto non possono essere disposti il respingimento e l’espulsione degli stranieri che abbiano presentato domanda di asilo in Italia sino alla conclusione della procedura di valutazione dell’istanza.
Infine non possono essere espulsi:
- i familiari di cittadino italiano, entro il secondo grado, con lo stesso conviventi;
- le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, nonché il loro coniuge se regolarmente sposato;
- i minori stranieri non accompagnati.

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