Sì. Chiunque dà alloggio o ospita stranieri nella propria casa, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza (con una dichiarazione di ospitalità) nei seguenti casi:
- quando si dà in affitto o comodato un immobile o parte di esso;
- quando si cede in proprietà un immobile;
- quando si cede, anche parzialmente, ai fini dell'alloggio, un immobile.
L'obbligo riguarda ogni cittadino e associazione, privata o pubblica, che deve dare questa comunicazione, entro 48 ore in forma scritta, di persona oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle Autorità di Pubblica Sicurezza locali competenti, anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini.
La comunicazione va inviata alla Questura dei comuni capoluogo di provincia, al Comune nei comuni che non sono capoluogo e al Centro per l'Impiego competente (contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro), riportando i dati anagrafici di chi concede l'alloggio, i dati anagrafici della persona ospitata, l'indirizzo esatto dell'immobile in cui si ospiteranno le persone straniere ed il titolo cui l'immobile è concesso ad uso abitativo (affitto, comodato, proprietà, oppure semplicemente la dichiarazione di ospitalità senza fini di lucro).
Nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, la comunicazione va effettuata mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.