Abitare

Esistono obblighi per chi ospita, a qualsiasi titolo, dei cittadini stranieri nel proprio alloggio?

Sì. Chiunque dà alloggio o ospita stranieri nella propria casa, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza (con una dichiarazione di ospitalità) nei seguenti casi:

  • quando si dà in affitto o comodato un immobile o parte di esso;
  • quando si cede in proprietà un immobile;
  • quando si cede, anche parzialmente, ai fini dell'alloggio, un immobile.

L'obbligo riguarda ogni cittadino e associazione, privata o pubblica, che deve dare questa comunicazione - entro 48 ore in forma scritta, di persona oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle Autorità di Pubblica Sicurezza locali competenti - anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini. La comunicazione va inviata alla Questura dei comuni capoluogo di provincia, al Comune nei comuni che non sono capoluogo e al Centro per l'Impiego competente (contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro), riportando i dati anagrafici di chi concede l'alloggio, i dati anagrafici della persona ospitata, l'indirizzo esatto dell'immobile in cui si ospiteranno le persone straniere ed il titolo cui l'immobile è concesso ad uso abitativo (affitto, comodato, proprietà, oppure semplicemente la dichiarazione di ospitalità senza fini di lucro). La legge 99/2013 ha previsto che, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, la comunicazione vada effettuata mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

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