Il 20 marzo è entrato in vigore il D.P.R. n. 21 del 12 gennaio 2015 con il quale vengono disciplinati importanti aspetti relativi alla presentazione della richiesta di protezione internazionale, all’esame della richiesta ed alla decisione finale nonché alla tutela giurisdizionale garantita al richiedente. Nel decreto si stabiliscono inoltre criteri di composizione e regole di funzionamento delle Commissioni Territoriali per i riconoscimento della protezione internazionale nonché le modalità di accoglienza presso i Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo (CARA) e le regole per una più efficiente gestione degli stessi.
Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 3 marzo 2015, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino somalo che dal 2011 attendeva il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei suoi figli minori. Il Giudice ha ritenuto che, pur in presenza di alcune difficoltà legate alla differente traslitterazione del nome dei figli ed alla necessità di effettuare in via preventiva l’esame del DNA per accertare la filiazione, un ritardo di quattro anni senza l’adozione di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Consolare non possa essere considerato un comportamento conforme al diritto poiché in ogni caso l’Amministrazione è tenuta a fornire una risposta al richiedente entro un termine ragionevole. Inoltre il Giudice ha rinvenuto nel silenzio dell’Amministrazione, durato circa 3 anni, un livello sufficiente di negligenza tale da giustificare anche il risarcimento del danno al ricorrente liquidato in via equitativa.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 390 del 28 gennaio 2015 ha confermato come non ci sia differenza di trattamento tra il permesso di soggiorno rilasciato al coniuge o al parente del cittadino italiano e quello rilasciato al familiare di cittadino non comunitario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 286/98 trattandosi in entrambi i casi di permessi di soggiorno per “motivi familiari”. Tale categoria di permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta alla disciplina generale relativa ai casi di conversione prevista dall’art. 14 D.P.R. 394/99. Nel caso, dunque, il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato per il venir meno della convivenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 30 D.Lgs. 286/98 quali la morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio, lo stesso potrà essere convertito ad altro titolo, per es. per lavoro autonomo, qualora ne sussistano i requisiti.
Con la sentenza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato avverso il diniego della cittadinanza al diciottesimo anno di età da un giovane nato in Italia iscritto all’anagrafe solo all’età di due anni. Ciò in quanto i genitori del richiedente avevano ottenuto il permesso di soggiorno e quindi la residenza soltanto in epoca successiva alla nascita del figlio. Il Giudice ha affermato che il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. 91 del 1992 disposizione che nulla dice circa la regolarità del soggiorno dei genitori e che, in ogni caso, non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell’iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed ininterrotta sul Territorio Nazionale.
Con la Circolare del 27 gennaio 2015 il Ministero dell’Interno ha chiarito che i titolari di protezione internazionale non sono tenuti al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Coloro che avessero già provveduto al versamento hanno diritto di ottenere il rimborso della somma.
Con circolare del 16 gennaio 2015, il Ministero dell’Interno ha diffuso alcune novità in tema di Ritorno Volontario Assistito (RVA) in particolare sul progetto RIRVA Rete Italiana per il Rimpatrio Volontario Assistito. Il progetto prevede una serie di azioni e strumenti per favorire il RVA dei cittadini dei paesi terzi già presenti nei paesi dell’Unione Europea e che intendano ricevere aiuto per ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine in condizioni di sicurezza e con un’assistenza adeguata. In particolare è stato attivato il Numero Verde Ritorno – 800 72 20 71, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, al fine di fornire informazioni ad operatore e soggetti interessati. Sono stati inoltre istituiti 14 Focal Point distribuiti sul territorio nazionale con lo scopo di dare supporto ed informazioni agli enti che collaborano alla rete.