Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, con l’articolo 8 co. 2 del D.L. n.119/2014 pubblicato il 22 agosto 2014, il Governo ha nuovamente rinviato (fino al 30 giugno 2015) l’entrata in vigore della piena parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione.
Come è noto la parificazione tra i cittadini non comunitari ed i cittadini italiani è già in atto in relazione a tutti i certificati che non siano richiesti esplicitamente da disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione.
Alla luce dell’ennesimo rinivio resta quindi esclusa la possibilità di procedere all’autocertificazione per il certificato del casellario giudiziale e il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), per la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), per la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999) e per la certificazione attestante l'iscrizione a un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/19).
