Presentato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e dalla Fondazione Ismu il Rapporto “Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi. Rapporto nazionale 2013/2014”. Il volume fornisce una fotografia dettagliata della popolazione scolastica con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2013/2014. I dati vedono un costante e significativo incremento nelle iscrizioni degli alunni stranieri e tra le cittadinanze più numerose si confermano quella romena, seguita da quella albanese e poi marocchina. La Lombardia è la prima regione per numero di alunni stranieri, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Da segnalare che i nati nel nostro paese costituiscono ormai la maggioranza di questi alunni con un miglioramento nei percorsi scolastici, ovvero diminuzione dei ritardi scolastici e delle ripetenze.
Con la Delibera del 16 marzo 2015, la Giunta Regionale del Piemonte ha stabilito, in esecuzione delle “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” contenute nell’Accordo del 20 dicembre 2012, l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 34 del T.U. Immigrazione di tutti i minori stranieri presenti sul Territorio Nazionale a prescindere dalla titolarità del permesso di soggiorno. Le indicazioni operative per l’attuazione della decisione saranno predisposte con una successiva circolare applicativa.
Delibera Giunta Regionale
Si, il coniuge cittadino extracomunitario ha diritto alla carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.30 del 2007 in qualità di coniuge del cittadino italiano, rientrando tra i familiari indicati nell'art. 2 del D.Lgs 30/2007. La nozione di coniuge non viene infatti valutata sulla base dell'ordinamento italiano ma in base all'ordinamento dello Stato in cui è stato contratto il vincolo matrimoniale.
Si, al compimento del 14° anno di età occorre chiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno CE separato dei genitori. Tuttavia non si tratta di un vero e proprio rinnovo ma di un aggiornamento quindi non sarà necessario dare la dimostrazione dei requisiti previsti per il rilascio.
Si, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti può presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).
Con la Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2015 n. 1653, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative sulla gestione della verifica degli accordi di integrazione in scadenza, anche con riferimento agli accordi già prorogati di un anno. In particolare il Ministero ha fornito un elenco di titoli di studio il cui possesso esonera lo straniero dal superamento del test di lingua italiana e di cultura civica. Ciò al fine di consentire una semplificazione delle procedure e una razionalizzazione delle spese correlate.
Circolare Accordo Integrazione del 17/03/2015