Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 128 del 14 gennaio 2015, ha statuito l’importante principio in base al quale il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti non può essere revocato per la sopravvenuta mancanza di reddito da parte del cittadino straniero. Come è noto il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti viene rilasciato previa titolarità di un reddito minimo idoneo al sostentamento del richiedente e dei suoi familiari. Successivamente il permesso, valido a tempo indeterminato, viene sottoposto ad un aggiornamento dei dati ogni cinque anni e può essere revocato solo per i motivi previsti dalla legge ed in particolare per motivi di ordine pubblico legati alla pericolosità sociale del titolare. Non è, invece, prevista da alcuna disposizione la possibilità di disporre la revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per mancanza di svolgimento di attività lavorativa e quindi per insufficienza del reddito.
