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Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene rilasciato a colui che, anche a seguito del rilascio del visto per residenza elettiva, intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare attività lavorativa. Il permesso viene, dunque, rilasciato a chi sia in grado di fornire idonee garanzie sulla disponibilità di una abitazione e di risorse economiche autonome, stabili e regolari, per sé e per eventuali familiari a carico derivanti da rendite, pensioni o attività gestite all’estero.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19201 del 28 settembre 2015 stabilendo che il Giudice di Pace, ai sensi della Direttiva 2008/115/CE, è tenuto a valutare, oltre ala legittimità del provvedimento di espulsione presupposto anche le sussistenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio. Nel caso in cui non vi siano possibilità concrete di effettuare l’allontanamento, il trattenimento diviene illegittimo. Nel caso in esame si trattava di una donna apolide di fatto, priva passaporto e residente in Italia da oltre 20 anni per la quale risultava, dunque, impossibile l’accompagnamento nel paese di origine.

pdfCorte di Cassazione 28 settembre 2015

La Camera ha approvato le modifiche alla L. 91 del 1992 che introducono importanti novità sulle modalità di acquisto della cittadinanza italiana. In primo luogo, la cittadinanza italiana sarà riconosciuta ai minori nati in Italia da genitori stranieri, almeno uno dei quali titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana potrà essere fatta dal genitore fino al compimento della maggiore età oppure dall’interessato stesso entro due anni dal compimento del diciottesimo anno. Sale, inoltre, a due anni anche il termine per presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero nato in Italia che abbia vissuto ininterrottamente nel nostro paese fino alla maggiore età. Infine, sarà concessa la cittadinanza italiana anche al minore straniero, figlio di almeno un genitore regolarmente residente che, giunto in Italia prima del dodici anni, abbia frequentato uno o più cicli scolastici per almeno cinque anni. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Con la Circolare del 30 settembre 2015, il Ministero dell’Interno ha fornito nuovi chiarimenti in relazione alla fase di verifica dell’adempimento dell’accordo di integrazione. In particolare, il Ministero ha confermato che nel caso in cui al termine del periodo totale di validità dell’accordo di integrazione (due anni + un anno di proroga) il numero dei crediti sia inferiore a 30, l’accordo andrà chiuso per inadempimento parziale e non per inadempimento, dando così la possibilità alle Questura di concedere, comunque, il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una valutazione discrezionale. La Circolare chiarisce, invece, che in base al D.P.R. n. 179 del 2011, l’inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori comporta la perdita totale dei crediti, salvo il caso in  cui l’interessato sia in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché quest’obbligo venisse rispettato. Infine, nella Circolare si affronta il caso in cui lo straniero abbia lasciato l'Italia prima della scadenza del permesso di soggiorno per poi rientrare con un nuovo visto come accade per l’ingresso per casi particolari di cui all’art. 27 del T.U. Immigrazione. Sul punto il Ministero chiarisce che, in caso di ingressi successivi al primo, non sarà più necessario procedere alla sottoscrizione dell’accordo di integrazione.

pdfCircolare del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2015

 

Dal 24 settembre 2015 i rifugiati ed gli apolidi, nonché gli stranieri che non possono ottenere il passaporto da parte delle loro Autorità governative, saranno muniti di titolo di viaggio elettronico. Si tratta di un nuovo tipo di documento, composto da 32 pagine, più sicuro e difficilmente falsificabile, dotato di microchip contenente le impronte digitali del titolare. Con decreto del Ministero dell’Economia del 14 settembre 2015 è stato determinato l’importo a carico dei soggetti richiedenti, determinato in euro 34,20 maggiorato dell'I.V.A., oltre ad una commissione di euro 0,50, per un totale di euro € 42,22 da versare sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

Con la sentenza n. 4199 dell’8 settembre 2015, il Consiglio di Stato ha stabilito importanti principi in tema di diritto all’informazione a favore del richiedente asilo. In particolare nella sentenza si afferma che le garanzie partecipative connesse alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale non possono subire deroghe e devono comprendere tutte le informazioni dettagliatamente previste dal regolamento UE n. 604/2013. Colui che presenta la domanda di protezione, dunque, deve ricevere per iscritto ed in una lingua a lui comprensibile tutte le informazioni relative alla conseguenze della sua domanda, ai criteri di determinazione dello Stato competente per l’esame, alla possibilità di presentare informazioni relative a familiari già presenti, alle modalità di impugnazione e alla tutela legale, al trattamento dei suoi dati personali. Per tale motivo non possono considerarsi rispettate le garanzie di informazione per il semplice fatto che il richiedente abbia svolto con l’ausilio di un mediatore il colloquio in cui aveva la possibilità di chiedere informazioni.

pdfConsiglio Stato n. 4199/15

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