Con la sentenza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato avverso il diniego della cittadinanza al diciottesimo anno di età da un giovane nato in Italia iscritto all’anagrafe solo all’età di due anni. Ciò in quanto i genitori del richiedente avevano ottenuto il permesso di soggiorno e quindi la residenza soltanto in epoca successiva alla nascita del figlio. Il Giudice ha affermato che il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. 91 del 1992 disposizione che nulla dice circa la regolarità del soggiorno dei genitori e che, in ogni caso, non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell’iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed ininterrotta sul Territorio Nazionale.
