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Si alla conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in lavoro autonomo

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 390 del 28 gennaio 2015 ha confermato come non ci sia differenza di trattamento tra il permesso di soggiorno rilasciato al coniuge o al parente del cittadino italiano e quello rilasciato al familiare di cittadino non comunitario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 286/98 trattandosi in entrambi i casi di permessi di soggiorno per “motivi familiari”. Tale categoria di permesso di soggiorno, inoltre, è sottoposta alla disciplina generale relativa ai casi di conversione prevista dall’art. 14 D.P.R. 394/99. Nel caso, dunque, il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato per il venir meno della convivenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 30 D.Lgs. 286/98 quali la morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio, lo stesso potrà essere convertito ad altro titolo, per es. per lavoro autonomo, qualora ne sussistano i requisiti.

pdfConsiglio di Stato 390/2015

 

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