Sono minorenni privi di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia, senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Non sono minori stranieri non accompagnati i minori presenti in Italia insieme a genitori irregolarmente soggiornanti.
Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati i minori che vivono con adulti diversi dai genitori o che comunque non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
È tuttora controverso se siano da considerare MSNA i minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) poiché la legge italiana non richiede alcuna formalizzazione dell’affidamento da parte dell’autorità giudiziaria.
Con le ordinanze n. 9199/19 e 41930/21, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, ritenendo necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso di minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, ritenuti privi di poteri di rappresentanza e responsabilità legale.
I diritti in materia di protezione dei minori vanno riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni, conformemente a quanto espressamente previsto dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che ha stabilito che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse.
Inoltre, il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. Il diritto all’ascolto è principio fondamentale che ha trovato ulteriore riconoscimento in Italia a seguito dell’entrata in vigore d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”), secondo cui in tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, il minore che ha compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, se in grado di sostenere l’audizione, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
