Sono minorenni privi di cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa in Italia, senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Non sono minori stranieri non accompagnati i minori presenti in Italia insieme a genitori irregolarmente soggiornanti.
Rientrano tra i minori stranieri non accompagnati i minori che vivono con adulti diversi dai genitori o che comunque non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
È tuttora controverso se siano da considerare MSNA i minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) poiché la legge italiana non richiede alcuna formalizzazione dell’affidamento da parte dell’autorità giudiziaria.
Con le ordinanze n. 9199/19 e 41930/21, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema, ritenendo necessaria la nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso di minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, ritenuti privi di poteri di rappresentanza e responsabilità legale.
I diritti in materia di protezione dei minori vanno riconosciuti a tutti i minori senza discriminazioni, conformemente a quanto espressamente previsto dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che ha stabilito che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse.
Inoltre, il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. Il diritto all’ascolto è principio fondamentale che ha trovato ulteriore riconoscimento in Italia a seguito dell’entrata in vigore d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”), secondo cui in tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, il minore che ha compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, se in grado di sostenere l’audizione, è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
Nel caso in cui venga rilevata la presenza in Italia di un MSNA, le autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali ed i rappresentanti legali delle strutture di accoglienza che siano venuti a contatto con lui ne danno immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. La comunicazione va trasmessa anche alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro, a fini di censimento e monitoraggio.
Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il ruolo del tutore può essere affidato al sindaco o all’assessore alle politiche sociali o un privato cittadino.
La L.47/2017 ha istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari: privati cittadini, selezionati e formati a cura dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di MSNA (di regola massimo tre minori per tutore).
Con l’entrata in vigore della L. 47/2017 (c.d. Legge “Zampa”) è stato sancito esplicitamente il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Il divieto opera sempre e comunque, a prescindere dalle ragioni dell’ingresso in Italia del minore, quindi indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un richiedente asilo.
Dal divieto di espulsione e di respingimento deriva l’impossibilità di procedere al trattenimento degli stranieri minorenni, trattandosi di una modalità di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento.
Resta ferma, invece, la possibilità che i minori accompagnati seguano i genitori che devono essere espulsi. Il divieto di espulsione, respingimento e trattenimento che vige in Italia per i minori non opera in generale a livello europeo: la “direttiva rimpatri” consente l’applicazione di tali misure anche nei loro confronti. Troviamo quindi paesi europei in cui la detenzione amministrativa di MSNA e di famiglie con figli minori è prevista per legge e applicata anche nella prassi (Polonia, Belgio, Bulgaria).
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. Il provvedimento espulsivo può essere adottato dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del Questore, a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Il Tribunale per i Minorenni deve decidere tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.
È un provvedimento di rimpatrio disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora il ricongiungimento del minore con i familiari nel proprio Paese d’origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse e sia accertato che il minore vi si troverebbe in condizioni migliori.
Al fine di verificare la sussistenza di queste condizioni, sono svolte indagini familiari per ricostruire la rete parentale del minore ed accertamenti sulla sua situazione in Italia, anche attraverso specifiche relazioni ad opera del servizio sociale.
Nel corso della procedura il minore ed il suo tutore sono sentiti personalmente.
Perché un minore possa avere accesso ai diritti ed alle misure di protezione, inclusione ed accoglienza previste nel suo interesse, occorre che prima sia indentificato come tale.
Nel momento in cui il MSNA è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale della struttura di prima accoglienza in cui è stato inserito svolge un colloquio con lui, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Si tratta di un adempimento preliminare, indispensabile anche per comprendere se il minore sia in possesso di documenti anagrafici utili ad accertarne in via principale l’età. Infatti, il compito di procedere all’identificazione, solo dopo che sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria e che il medesimo sia stato inserito in una struttura di accoglienza, spetta alle autorità di pubblica sicurezza, che devono operare con l’aiuto di mediatori culturali ed alla presenza del tutore o del tutore provvisorio, se già nominato in favore del minore. Qualora le forze dell’ordine abbiano dubbi sulla sua età, procedono alla verifica prima di tutto attraverso documenti idonei allo scopo, come, ad esempio, passaporto, carta d’identità o anche certificato di nascita, pur in copia e privo di fotografia, "fintanto che non sia certa la sua falsità", secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (sent. 5936/2020, ordinanze nn. 11232/22 e 15308/23).
Può anche essere richiesta la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del paese d’origine dell’interessato, vietata però nel caso in cui il minore sia un richiedente asilo o qualora emerga una possibile esigenza di protezione internazionale o ancora se il minore dichiara di non volersi avvalere del loro intervento.
Se non ci sono documenti disponibili e se sussistono dubbi fondati sull’età dichiarata, allora si procede all’accertamento socio-sanitario dell’età. A disporre l’accertamento socio-sanitario dell’età è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, dei servizi sociali, delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, in generale, di tutti i soggetti tenuti a segnalare i minori soli presenti sul territorio.
Una volta effettuati gli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell’età, che viene notificato all’interessato ed al tutore e può essere impugnato entro 10 giorni alla Corte d’Appello. Per tutta la durata della procedura di attribuzione dell’età, compresa la fase dell’impugnazione, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso fino alla decisione e, finché questa non interviene, l’interessato è considerato minore, anche ai fini della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età o della richiesta di protezione internazionale, oltre che per le misure di accoglienza.
L’accertamento socio–sanitario dell’età ha lo scopo di stabilire l’età cronologica del minore (il tempo intercorso dalla nascita al momento dell’esame), attraverso la rilevazione dell’età biologica (il grado di maturazione raggiunto al momento dell’esame).
Poiché ciascun individuo matura con il proprio ritmo persone con la medesima età cronologica possono essere fisicamente molto diverse. Di conseguenza, l’età cronologica di un soggetto individuata sulla base di rilevazioni fisiche non potrà mai essere determinata con precisione ma solo in termini probabilistici, con una variabilità biologica pari a ± 2 anni, indipendentemente dal metodo impiegato.
L’accertamento deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare (quindi non sono validi accertamenti fondati su un unico metodo) da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona.
In base ad una recente riforma in vigore dal 6 ottobre 2023, l’accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati adottato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata Governo - Regioni - Autonomie Locali; il Protocollo prevede che l’accertamento si svolga attraverso lo svolgimento di tre fasi successive e progressive ad invasività incrementale:
Nella valutazione si deve tenere conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato, applicando un metodo alla volta a partire da quello meno invasivo e omettendo di applicare gli altri se dai precedenti sia già stato possibile stabilire la minore età dell’interessato. Il margine di errore, che va obbligatoriamente indicato perché il referto possa essere ritenuto valido, deve tenere conto della variabilità biologica di cui sopra e comporta l’indicazione di valori ricompresi tra minimo e massimo dell’età attribuibile. Qualora anche dopo l’accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa viene presunta ad ogni effetto di legge (ad esempio, se sul referto viene indicata un’età anagrafica pari a 18 anni, con un margine di errore di ± 2 anni, l’interessato andrà considerato minorenne).
Con la riforma del 2023 è stata però introdotta una disciplina derogatoria, applicabile in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito o di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. In condizioni che dovrebbero quindi essere caratterizzate da eccezionalità, è l'autorità di pubblica sicurezza a poter prendere l’iniziativa, disponendo nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta o orale, in caso di urgenza.
A conclusione dell’accertamento, sempre l’autorità di pubblica sicurezza provvede alla redazione di un verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore. Il verbale, notificato all’interessato e contestualmente al tutore, se nel frattempo è stato nominato, può essere impugnato davanti al Tribunale per i Minorenni entro 5 giorni dalla notificazione.
L’interessato viene considerato minore a ogni effetto e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso solo se il Tribunale per i Minorenni, su sua espressa richiesta, decide di sospendere l’efficacia del verbale che ne afferma la maggiore età.
Un MSNA può ottenere un permesso di soggiorno principalmente attraverso due percorsi: quello come MSNA non richiedente asilo oppure quello conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale.
Al MSNA non richiedente asilo verrà rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, valido fino al compimento della maggiore età, nei casi in cui non vi siano le condizioni per un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari), su richiesta dello stesso minore, che può presentare la domanda direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore.
Il permesso di soggiorno per minore età va rilasciato indipendentemente dall’esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento per tutelare l’esercizio di diritti fondamentali correlati al possesso del titolo di soggiorno (iscrizione anagrafica, assegnazione del pediatra/medico di base, inserimento scolastico).
Il MSNA ha invece diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari qualora:
Nel caso in cui abbia ottenuto un permesso per motivi familiari, al compimento dei 18 anni il MSNA potrà convertirlo automaticamente in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Invece, in caso di permesso per minore età, il MSNA, per vedersi riconosciuta la conversione, dovrà soddisfare specifici requisiti:
La domanda di conversione del permesso di soggiorno va presentata alla Questura competente 60 giorni prima del compimento dei 18 anni o comunque non oltre i 60 giorni successivi a tale data, da parte del tutore, prima della maggiore età, dal diretto interessato dopo.
A partire dal 6 ottobre 2023, è prevista un’ulteriore condizione per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato alla minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo: la verifica dei requisiti per il rilascio di questi permessi (con particolare riguardo alla regolarità dei contratti sottoscritti, al rispetto delle regole sul contratto collettivo di lavoro, all’esistenza concreta dell’attività autonoma, ecc.) da parte di consulenti del lavoro o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Eventuali condanne penali non compromettono la permanenza regolare sul territorio del minore, a meno che si traducano in un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Una volta raggiunta la maggiore età, però, la normativa esclude la possibilità di rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno in caso di condanne, anche non definitive, per alcuni tipi di reato, tra i quali figurano quelli per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (ad esempio: furto aggravato, rapina, violenza sessuale, ecc.), nonché tutti quelli che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Nel caso di minori titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che abbiano subito condanne per i reati indicati, la Questura nel decidere se rilasciare o meno il permesso di soggiorno alla maggiore età, deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, e della durata del suo soggiorno in Italia.
Inoltre, in caso di domanda di protezione internazionale, al richiedente che abbia subito condanne deve essere sempre garantita una forma di protezione che lo tuteli dal rischio di espulsione, se, nel Paese di origine, correrebbe il rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti.
Qualora poi, per un reato commesso da minore, l’interessato abbia espiato una pena incarcere o attraverso misure alternative alla detenzione o, ancora, abbia ottenuto sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, dimostrando concreta partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale, potrebbe richiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni che si siano occupati del suo caso.
L’iscrizione al SSN è garantita oggi a tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione sul territorio e dalla Regione italiana in cui risiedono.
I minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono iscritti al SSN e usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. I MSNA sono obbligatoriamente iscritti al SNN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
La Costituzione italiana, l’ordinamento comunitario, le Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese garantiscono il diritto all’istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza.
Tutti i minori stranieri presenti sul territorio sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano (ed è inclusa la possibilità, quindi, di partecipare a tutte le attività dell’istituto che il minore frequenta). L’effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, anche mediante l’attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana.
Il minore privo di documenti va identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’identità del minore e dell’adulto. Se anche successivamente non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità per il minore di proseguire gli studi e di conseguire il titolo finale.
Il diritto dello studente di portare a compimento il percorso di studi iniziato, anche se divenuto nel frattempo maggiorenne ed indipendentemente dalla sua posizione sul territorio, è stato espressamente sancito dalla L. 47/2017 con riferimento ai corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; in tal caso, i titoli conclusivi sono rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un MSNA, la Questura competente in relazione al luogo in cui dimora sospende il procedimento e ne dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione ricevuta dovrebbe provvedere alla nomina del tutore. Il tutore o, se questo non è stato ancora nominato, il responsabile della struttura di accoglienza in cui si trova il minore, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria, prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del procedimento.
Il MSNA ha diritto all’esame prioritario della propria richiesta di asilo.
Nel corso del colloquio personale presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere necessariamente presente un componente con specifica formazione, alla presenza del tutore, dell’avvocato eventualmente nominato e di eventuale personale di sostegno (ad esempio un operatore della struttura in cui è accolto). Peraltro, il minore, dopo essere stato ascoltato alla presenza del tutore, può essere nuovamente ascoltato da solo se la Commissione ritiene che ciò sia necessario in relazione alla sua situazione personale e nel suo esclusivo interesse.
Ai fini del riconoscimento di una forma di protezione, non è comunque sufficiente la sola minore età, ma occorre fornire indicazioni aggiuntive in merito a specifiche ed ulteriori ragioni di vulnerabilità e/o a un percorso di integrazione particolarmente significativo, che possano giustificare quanto meno la sussistenza dei presupposti per una protezione complementare, fondata sul rispetto dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e sull’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana (diritto d’asilo), norme indicative di obblighi internazionali e costituzionali che lo Stato italiano deve comunque rispettare.
Per quanto riguarda la protezione internazionale, risulta invece fondamentale circostanziare approfonditamente le domande presentate, in modo da sottolineare la presenza di eventuali atti contro l’infanzia e l’adolescenza subiti che, se gravi, possono costituire forme di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati, l’aver vissuto nel Paese d’origine come minori di strada, ecc.).
In caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al MSNA può essere convertito in permesso per studio, per accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo.
In tal caso, la richiesta è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del decreto con cui l'Autorità giudiziaria ha negato la sospensione del provvedimento impugnato, o ancora entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.
Il sistema di accoglienza per i MSNA (richiedenti e non richiedenti asilo) è articolato in due fasi.
Nella prima fase, i minori sono accolti, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, presso strutture governative di prima accoglienza per minori, istituite e gestite dal Ministero dell’Interno, per un periodo non superiore a 45 giorni durante i quali si procede all’identificazione, all’eventuale accertamento dell’età e a fornire le informazioni sui diritti riconosciuti (compreso quello di richiedere la protezione internazionale) e sulle modalità di esercitarli. Questi centri di accoglienza (detti “centri FAMI”) sono tenuti a garantire ai minori una serie di servizi, tra cui la mediazione culturale, l’orientamento legale, l’assistenza sanitaria e psicologica.
La seconda fase prevede il trasferimento dei minori in strutture di seconda accoglienza, predisposte dai comuni nell’ambito del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione (dal 2002 al 2018 denominato SPRAR e, dal 2018 al 2020, SIPROIMI).
Tali strutture devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa in materia; rispetto ai centri FAMI (ed ai CAS per minori, v. infra) devono anche garantire i servizi volti all’inclusione sociale e all’autonomia del minore, quali l’inserimento scolastico e la formazione professionale, nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Qualora non siano disponibili posti nelle strutture di prima accoglienza e nel SAI, l’accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal comune in cui il minore si trova. Se l’accoglienza non può essere assicurata neanche dal comune, dall’agosto del 2016, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l’attivazione di strutture ricettive temporanee (c.d. CAS per MSNA) per i minori ultraquattordicenni, per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra.
A partire dal 6 ottobre 2023, in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee riservate a minori, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata (quindi separata da quelle riservate ai maggiorenni) all’interno di CAS per adulti, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile al massimo di ulteriori 60 giorni.
La permanenza del MSNA nei CAS per minori e nelle sezioni dedicate presso i CAS adulti è sempre finalizzata al trasferimento nel SAI; in attesa che questo avvenga, anche ai minori inseriti nelle strutture per adulti devono essere garantiti gli standard specifici prescritti per l’accoglienza dei minorenni.
A seconda della tipologia di accoglienza in cui risulta inserito il MSNA, diverso sarà il trattamento a lui riservato al raggiungimento della maggiore età.
Per coloro che sono ospitati in strutture SAI e non sono richiedenti asilo, sono previsti ulteriori 6 mesi di accoglienza dopo la maggiore età.
I MSNA richiedenti asilo presenti in strutture SAI al compimento dei 18 anni restano accolti in progetti SAI per maggiorenni o in CAS per adulti fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione e ancora per i 6 mesi successivi all’adozione del provvedimento finale di attribuzione della protezione.
Qualora invece i MSNA non siano richiedenti asilo e si trovino presso strutture non SAI, tendenzialmente perdono il diritto alle misure di accoglienza dopo i 18 anni. Per evitare la brusca interruzione di ogni forma di supporto e del percorso di autonomia, la L. 47/2017 ha previsto che, quando un MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso finalizzato all’autonomia, necessita ancora di un supporto, il Tribunale per i Minorenni possa disporne l’affidamento ai servizi sociali non oltre il compimento dei 21 anni, con possibile accoglienza all’interno del SAI, prolungandone così la presa in carico ed aumentando esponenzialmente le possibilità di un concreto e positivo inserimento socio-lavorativo. Per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni e, qualora non abbiano i requisiti per accedere alla conversione, la Questura dovrà procedere al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per integrazione.
Specifiche misure di accoglienza sono infine previste per i minori vittime di tratta o sfruttamento, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.