Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato al di fuori dei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del T.U. Immigrazione (c.d. Decreto Flussi).
La richiesta di conversione deve essere presentata quando il permesso per studio è ancora in corso di validità.
Nel caso di lavoro subordinato, per richiedere la conversione occorre inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente una domanda di stipula del contratto di soggiorno (Mod VA).
Nel caso di lavoro autonomo, occore inviare allo Sportello Unico competente una domanda di rilascio di attestazione dei requisiti richiesti per il tipo di lavoro autonomo che si intende svolgere (Mod Z).
Le domande devono essere compilate on line ed inviate tramite l'apposito portale del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, accedendo all'area riservata con SPID o CIE.
Anche la conversione del permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età può essere richiesta in qualunque momento, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.
Il permesso per studio consente l’esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
La durata pari a quella del corso che si intende seguire.
Nel caso di iscrizione ad un corso pluriennale ha durata di un anno ed è rinnovabile.
Per gli studenti universitari il permesso può essere rinnovato al massimo per 3 anni oltre la durata legale del corso di Laurea prescelto.
È possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche in caso di passaggio ad un corso universitario diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia.
In ogni caso è necessario superare almeno una verifica di profitto (esame) il primo anno ed almeno 2 verifiche negli anni successivi.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto nel corso dell’anno, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato a coloro che hanno ottenuto un visto d’ingresso per studio e deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso la Questura del luogo di dimora.
Alla richiesta devono essere allegati, oltre alle foto in formato tessera, alla marca da bollo ed all’attestazione di versamento per il rilascio del permesso elettronico:
Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato anche, al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età. In questo caso non occorrono né il visto, in quanto si tratta di persone già legalmente presenti in Italia, né la copertura assicurativa per le spese sanitarie, in quanto si mantiene l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il domicilio e i mezzi economici di sussistenza possono essere forniti dai genitori o dagli affidatari.
La disponibilità della copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri può essere dimostrata tramite:
La disponibilità di tali risorse può essere provata: