Analogamente a quanto previsto per la scuola materna, l’art. 143 del d.lgs. 297/1994 richiede per l’iscrizione del minore alla scuola elementare i soli requisiti dell’età anagrafica prescritta dalla legge (età compresa tra i sei e i dieci anni) e la documentazione sanitaria di cui all’art. 117.
Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Miur del 2014 hanno precisato che l’eventuale mancanza di tale documentazione sanitaria non può precludere l’ammissione né la regolare frequenza della scuola da parte del minore[1]. Tale disposizione ha validità e deve trovare applicazione in sede di iscrizione a tutti gli ordini e gradi di istruzione.
[1] Circolare Miur n. 28 del 10 gennaio 2014. Inoltre, laddove il minore risultasse non vaccinato e la famiglia dichiarasse di non voler provvedere, la scuola deve comunicarlo all’Asl di competenza.
Il sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni, istituito con il d.lgs. 65/2017, è costituito dai c.d. servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e i servizi integrativi), destinati ai bambini tra i zero e i tre anni, e dalle scuole dell’infanzia, per i bambini dai tre ai sei anni. Tra gli obbiettivi strategici del suddetto sistema c’è quello di conseguire l’inclusione di tutte le bambine ed i bambini al fine di garantirgli pari opportunità di educazione ed istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali ( art. 1 co. 1 d.lgs. 65/2017).
La scuola dell’infanzia, pur non essendo obbligatoria e non indirizzata direttamente all’istruzione del minore in senso stretto, è comunque pienamente inserita nell’ambito del sistema scolastico nazionale. Essa infatti “realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria” (art. 1 d.lgs. 59/04), con ciò ponendosi esplicitamente in diretta connessione funzionale alla scuola dell’obbligo[1]. Il minore inserito in simile percorso scolastico ha l’opportunità di sviluppare le proprie capacità affettive, psicomotorie, cognitive e sociali che promuovono le sue potenzialità e che sono funzionali a garantirgli un’effettiva uguaglianza nell’accesso ai futuri percorsi educativi[2].
L’art. 100 del d.lgs. n. 297/1994 pone come requisiti d’accesso il solo conseguimento dell’età anagrafica richiesta (età compresa tra i tre e i sei anni) e la produzione della documentazione sanitaria[3], comprovante l’avvenuta vaccinazione obbligatoria del minore di cui all’art. 117 del medesimo testo di legge.
Ciononostante, l’effettivo accesso al servizio risulta spesso difficile per i minori stranieri laddove gli enti locali pongono la residenza come requisito o criterio preferenziale per formare le graduatorie d’assegnazione presso asili nido o scuola materne comunali[4]. Si segnala inoltre come l’accesso al c.d. bonus asilo nido di cui all’art. 1 co. 355 l. 232/2016, sia stato di fatto riconosciuto dal d. P. C. M attuativo del 17 febbraio 2017 ai soli cittadini italiani, comunitari e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. La circolare INPS n. 88 del 22 maggio 2017 ha incluso tra i beneficiari della prestazione anche i familiari extra UE di cittadini comunitari e i titolari di protezione internazionale, escludendo pertanto tutte le altre categorie di stranieri[5].
[1] Vedi anche art. 99 co. 1 d.lgs. 297/1994
[2] Tribunale di Milano, ord. n. del 11 febbraio 2008
[3] La certificazione sanitaria richiesta è volta a comprovare l’avvenuta vaccinazione antidifterica ed antitetanica, antipoliomelitica e contro l’epatite B.
[4] S. Grigt, The journey of Hope, education for refugee and unaccompanied children in Italy, 2017, Education International, p. 21
[5] A. Baracchi, A. Guarisio “Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di assistenza e di sicurezza sociale” in P. Morozzo della Rocca (a cura di) Immigrazione, asilo e cittadinanza, Maggioli Editore, 2018, p. 458
Al fine di identificare i requisiti necessari per l’accesso ai vari percorsi di istruzione e formazione esistenti nel contesto italiano è opportuno, innanzitutto, ribadire che le norme che disciplinano tali requisiti sono da applicarsi indifferentemente ai minori di cittadinanza italiana ed ai minori stranieri. Tale principio di parità di trattamento è esplicitato dall’art. 45 co. 1 del D.P.R. n.394/1999 che prescrive che l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avvenga “nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani”. L’art. 38 co. 1 del d.lgs. 286/1998 infatti precisa che ai minori stranieri “si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita di comunità scolastica”.
Il principale riferimento normativo in materia di accesso all’istruzione scolastica è il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Questo disciplina i requisiti d’accesso ai vari ordini e gradi d’istruzione scolastica. Per una ricostruzione esaustiva della normativa di riferimento, consulta la relativa
tabella sinottica.
Quello all’istruzione oltre ad essere un diritto soggettivo del minore rappresenta per esso anche un dovere sociale. È infatti la stessa Costituzione a prevedere l’obbligatorietà dei primi otto anni di istruzione inferiore (Art. 34 co. 2 Cost.). Tale obbligo è stato in seguito esteso ed ampliato, sia in termini temporali che in termini sostanziali.
La riforma del sistema educativo realizzata a partire dalla legge n. 53/2003 ha infatti esteso la durata dell’obbligo scolastico, attualmente corrispondente a dieci anni (art. 1 co. 622 l. 296/2006; D.M. Miur n.139/2007; Circolare Miur 30 dicembre 2010 n. 101). Pertanto, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione riguarda i minori compresi nella fascia di età tra i sei e i sedici anni.
L’art. 68 della legge n. 144/1999 ha invece ampliato la portata del diritto-dovere all’istruzione, affiancando ad esso l’obbligo di formazione. Il diritto-dovere d’istruzione e formazione così ridefinito sussiste in capo al minore fino al compimento dei diciotto anni e può essere assolto attraverso vari percorsi, anche integrati tra loro, che conducano al conseguimento di un titolo di studio o una qualifica professionale. I suddetti percorsi possono essere intrapresi dal minore nei seguenti contesti:
Alla luce di quanto appena detto emerge come il diritto a ricevere un’istruzione permane in capo al minore presente sul territorio italiano sino al conseguimento della maggiore età ed il corrispondete obbligo si assolve soltanto con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.
I percorsi attraverso i quali il minore può assolvere al proprio dovere d’istruzione e formazione sono vari: oltre a quello dell’istruzione scolastica e della formazione professionale sopra menzionati esiste quello offerto dai Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA). Questi ultimi, presenti su tutto il territorio italiano, sono stati istituiti ed implementati negli anni con l’obbiettivo di fornire un percorso formativo in grado di facilitare l’adempimento dell’obbligo d’istruzione[1].
Seguendo la distinzione tra i vari percorsi così identificati proseguiamo qui di seguito ad analizzare i requisiti necessari per l’accesso a ciascuno di essi.
[1] L’art. 3 del D.M. 139/2007 include i CPIA negli interventi a sostegno all’adempimento dell’obbligo d’istruzione.
Da quanto appena detto emerge come ai fini del godimento del diritto all’istruzione e dell’accesso ai relativi servizi la regolarità del soggiorno del minore straniero non abbia alcuna rilevanza. Questo precetto viene espressamente statuito dall’art. 45 co. 1 D.P.R. n. 394/99 che recita “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (…)”.
Conformemente a ciò, l’art. 6 co.2 d.lgs. n. 286/1998 esclude l’obbligatorietà dell’esibizione del permesso di soggiorno al fine di ottenere provvedimenti inerenti le prestazioni scolastiche obbligatorie. Le scuole pertanto sono tenute ad accettare l’iscrizione del minore anche se la documentazione anagrafica da questo prodotta è irregolare, incompleta o del tutto assente[1].
Nonostante l’equiparazione al cittadino italiano nell’accesso all’istruzione sia riconosciuta indifferentemente a tutti i minori stranieri presenti sul territorio, alcune disposizioni di legge ribadiscono tale diritto in relazione a specifiche categorie di soggetti regolarmente soggiornanti. E’ quanto avviene per i minori titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria all’art. 26 d.lgs. n. 251/2007, per i soggiornanti di lungo periodo all’art. 9 co. 12 lett. c) d.lgs. n. 286/1998 e per i minori stranieri non accompagnati all’art. 14 l. n. 47/2017.
Per una ricostruzione della normativa di riferimento per ciascuna categoria di minore straniero, consulta
la tabella sinottica.
[1] Circolare Miur n.375/2013; si veda anche G. Bellagamba, G. Cariti, La nuova disciplina dell’immigrazione. Commento per articolo al testo unico 25 luglio 1998, n. 286, Giuffrè, Milano, 2008, p. 346
A partire dalla metà del secolo scorso quello all’istruzione è stato identificato, tanto nel contesto internazionale quanto in quello italiano, come un diritto fondamentale ed inviolabile della persona.
Alcune importanti fonti di diritto internazionale hanno affermato l’universalità di tale diritto. In primis, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che all’art. 26 statuisce che “ogni individuo ha diritto all’istruzione”.
Il medesimo principio viene espresso dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che all’art. 2 del Protocollo addizionale recita “il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno”; nonché dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 13 del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali.
Uno specifico riferimento al diritto del minore di ricevere un’istruzione viene compiuto dalla Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176/91. Questa riconosce, all’art. 28, “il diritto del fanciullo all’educazione” e precisa che “gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali (…)”.
Tale principio di universalità viene affermato anche dalla Costituzione italiana. Questa, all’art. 34, recita: “la scuola è aperta a tutti.” Tale diritto deve essere infatti garantito a tutti i minori senza discriminazioni basate su cittadinanza, regolarità del soggiorno o altre circostanze di sorta[1].
La Corte Costituzionale ha chiarito, sin dalla fine degli anni sessanta, che i diritti fondamentali o inviolabili previsti dalla Costituzione spettano anche allo straniero e che laddove le norme di legge differenzino il regime giuridico di quest’ultimo rispetto a quello del cittadino italiano, il nucleo minimo di tali diritti deve essere sempre riconosciuto ad ogni individuo[2]. E’ sulla base di questi presupposti che il d. lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico per l’immigrazione) riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante alcuni diritti inviolabili, tra i quali, il diritto all’istruzione (art. 38 d.lgs. 286/1998). La titolarità di simile diritto in capo allo straniero viene fatto discendere dalla mera istaurazione di un rapporto di fatto con il territorio italiano, che prescinde dalla regolarità del soggiorno. E’ in virtù di tale rapporto con il territorio che la persona, indipendentemente dal suo status giuridico, sviluppa delle relazioni di carattere economico e personale che lo rendono parte della comunità che abita quel territorio[3].
Non è un caso quindi che il già citato art. 38 d. lgs. 286/1998, nell’affermare l’esistenza dell’obbligo scolastico in capo ai minori stranieri, faccia riferimento ai “minori stranieri presenti sul territorio”, proprio a confermare come sia il criterio territoriale a determinare l’ambito soggettivo del diritto all’istruzione e non lo status giuridico del minore.
[1] A. Mastropaolo, “Gli stranieri di fronte all’istruzione”, in A. Giorgis, E. Grosso, M. Losana (a cura di) Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell’uguaglianza formale, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 195; E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello) in Digesto, IV ed., Vol. XV Pubblicistico, Utet, Torino, 2000, p. 173
[2] Si fa riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/1967 e 104/1969 che hanno chiarito come i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione sono da riconoscersi anche in capo agli stranieri anche laddove la Costituzione faccia espressamente riferimento soltanto ai cittadini. Si veda F. Astone, R. Cavallo Perin, A. Romeo, M. Savino (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali, Torino, Edizioni Università degli Studi di Torino, 2019; R. Cherchi, La condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante tra legge e diritti della persona, in Costituzionalismo.it, 2/2013
[3] M. Consito, E. Rozzi, “Il diritto alla salute, all’istruzione e formazione e al lavoro” in J. Long (a cura di) Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione, Cedam, Padova, 2018, pp. 175-177