Ai richiedenti asilo è preclusa la possibilità di iscriversi ai corsi di laurea erogati dalle Università sino a quando non venga loro riconosciuta la protezione internazionale.
Tale scelta, riconducibile alla precarietà della condizione in cui i richiedenti protezione internazionale versano, è sicuramente lesiva del diritto allo studio. Per tali ragioni, alcune università offrono ai richiedenti protezione internazionale la possibilità di avviare il proprio percorso universitario consentendo l’iscrizione a singoli corsi di studio.
L’Università di Bologna, a partire da un progetto realizzato con il Comune di Bologna per l’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio, prevede per i richiedenti asilo la possibilità di frequentare singoli corsi di studio. Per l’iscrizione ai corsi singoli è necessario verificare, sulla base della documentazione (anche incompleta) presentata, che il livello di istruzione conseguito sia quello richiesto per la frequenza del corso in questione. Il riconoscimento del titolo di studio, che implica la verifica della validità dello stesso, è richiesto solo nel caso in cui, dopo la regolarizzazione della presenza in Italia, il migrante decida di iscriversi ad un corso di laurea. In questa ipotesi, sarà possibile valorizzare i crediti formativi maturati tramite la frequenza dei corsi singoli attraverso la loro convalida.
L’Università di Trento, a partire dal 2015, ha avviato, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Centro Informativo per l’Immigrazione della Provincia di Trento e l’Opera Universitaria, un progetto con cui garantire, a partire dall’a.a. 2016/2017 e per i cinque successivi, a richiedenti protezione internazionale la possibilità di iscriversi a corsi singoli presso l'Università di Trento, una borsa di studio e il posto alloggio per un periodo pari al percorso di studi universitario.
I candidati sono selezionati dall’Università degli Studi di Trento sulla base dei documenti prodotti attestanti un percorso di studio pregresso di durata pari ad almeno 12 anni e un’adeguata conoscenza della lingua italiana, oltre ad un colloquio conoscitivo e motivazionale.
Per agevolare i candidati che non siano in possesso della documentazione necessaria per provare il pregresso percorso di studio, la convenzione ha introdotto la possibilità di autocertificare il possesso di tali titoli di studio.
Dopo la procedura di selezione, i candidati vengono supportati da tutors nella scelta dei singoli corsi a cui iscriversi, nell’iscrizione ad un centro linguistico di ateneo, oltre ad essere seguiti per tutta la durata del percorso universitario.
I beneficiari di tali borse di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e, grazie all’aiuto dell’Opera Universitaria, possono concorrere, se interessati, all’assegnazione di un posto alloggio gratuito.
Progetto analogo è stato sviluppato dall’Università Telematica Uninettuno, la quale mette a disposizione degli studenti richiedenti asilo venti borse di studio, a copertura dei costi della retta annuale per frequentare singoli corsi previsti dall’offerta formativa dell’Ateneo.
L’Università del Piemonte Orientale prevede per i richiedenti asilo la possibilità di frequentare singoli corsi di studio esonerandoli dal pagamento della contribuzione studentesca.
L'Ateneo ha, inoltre, attivo il Progetto “CORRIDOI EDUCATIVI PER STUDENTI SIRIANI”, il quale mira a creare percorsi di ingresso regolare e sicuro per studenti di nazionalità siriana che sono arrivati negli anni accademici passati e che arriveranno in Italia per proseguire i propri studi accademici presso l’Università degli studi del Piemonte orientale ed essere supportati nel loro percorso di inserimento nel tessuto sociale locale.
La legge sull’istruzione superiore, approvata con il regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, consente di ottenere la dichiarazione di equipollenza dei diplomi conseguiti all’estero presso istituti di alta formazione artistica e musicale.
Il procedimento amministrativo per il riconoscimento in Italia di tali titoli di studio è di competenza del Ministero per la pubblica istruzione, il quale, sentito il parere delle autorità accademiche e della competente sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti, dichiara ovvero nega l’equipollenza del titolo di studio conseguito presso un istituto artistico e musicale estero.
Secondo quando disposto dal regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, l’istanza per l’ottenimento del giudizio di equipollenza può essere presentata solamente da coloro che abbiano la cittadinanza italiana ovvero, per effetto della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, coloro che abbiano la cittadinanza di un altro stato membro dell’Unione Europea.
La disciplina normativa vigente, circoscrivendo la legittimazione attiva ai soli cittadini italiani e, più genericamente, europei, sembra impedire ai cittadini provenienti da Paesi terzi la possibilità di ottenere il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’alta formazione artistica e musicale conseguiti all’estero.
Occorre, a questo proposito, rilevare che la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, ha stabilito che i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università.
In assenza di pronunce giurisprudenziali in materia, pare, quindi, ragionevole sostenere che a fronte della dichiarata equipollenza tra i predetti titoli di studio, i cittadini provenienti da Paesi terzi possano richiedere il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso un istituto di alta formazione artistico musicale estero al fine di poter partecipare ad un pubblico concorso. La procedura che i titolari di tale titolo di studio dovrebbero seguire per poter ottenere il riconoscimento del diploma ai fini dell’accesso al pubblico concorso non sarebbe, quindi, quella delineata dal regio decreto n. 1592 del 1933, bensì quella prevista dal D.P.R. 189 del 2009, di cui si parlerà successivamente.
A questo proposito, si evidenzia che, di regola, i titolari di un diploma in alta formazione artistica e musicale richiedono il giudizio di equipollenza del diploma ottenuto all’estero solamente per l’ammissione ad un pubblico concorso in quanto il percorso di formazione presso i predetti istituti prepara gli studenti ad intraprendere professioni nel settore dell’arte, della musica e della danza, le quali, tradizionalmente, rientrano tra le professioni non regolamentate, per le quali, come successivamente si approfondirà, la competenza circa il riconoscimento del titolo di studio spetta esclusivamente al datore di lavoro.
Parallelamente a quanto analizzato, occorre studiare la condizione di coloro che, avendo ottenuto un diploma di primo o di secondo livello nel settore dell’alta formazione artistica e musicale, vogliano proseguire il proprio percorso di studio in Italia. Si ritiene che, al fine di poter accedere a cicli di istruzione superiore, costoro potranno certamente richiedere un giudizio di equivalenza rispetto ai periodi di studio svolti all'estero oltre ai titoli di studio stranieri di cui siano in possesso ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 148/2002.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
Ai sensi dell’art. 69 della legge n. 144 del 1999, le Regioni possono programmare l’istituzione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, i quali, inserendosi nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore, permettono il conseguimento di un diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche
Ai sensi dell’art. 3. del D.M. n. 436 del 2000, coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore possono accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
A questo proposito, il decreto ministeriale precisa che, sebbene l’istituzione degli IFTS spetti alle Regioni, l'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
La Regione Piemonte, con la legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995, pur disponendo che alle attività di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa vigente, non prevede alcun strumento innovativo per permettere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.
A livello regionale, le soluzioni adottate, pur essendo improntate a favorire l’integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico, non prevedono alcuna tutela effettiva nei confronti di coloro che abbiano compiuto all’estero il proprio percorso di studi.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
2° incontro - 8 ottobre 2020 - Servizi, strumenti e incentivi per l'inserimento
1. Fabbisogni aziendali, profili cercati e difficoltà di reclutamento, Ceipiemonte - slide
2. Servizi, strumenti, incentivi per l'inserimento, Agenzia Piemonte lavoro - slide
3. Scheda Tirocini extra-UE Piemonte - scheda
4. Catalogo ANPAL - Regione Piemonte su incentivi all'assunzione, aggiornamento al 20/09/2020 - documento
5. Promuovere con le imprese l'occupazione dei rifugiati, UNHCR - slide
3° incontro - 15 ottobre 2020 - Identificare, valutare e valorizzare le competenze
1. Migranti, imprese e soft skill, Ceipiemonte - slide
2. Come individuare le soft skill dei migranti?, Agenzia Piemonte Lavoro - slide
3. Buone prassi di valutazione delle soft skill, Fondazione Casa di Carità - slide
4. Sitografia
4° incontro - 22 ottobre 2020 - Gestire e valorizzare le differenze culturali in azienda
1. Imprese e multi-culturalità: dati indagine Ceipiemonte - slide
2. Gestire e valorizzare le differenze culturali in azienda, Viviana Premazzi GMD - slide
5° incontro - 29 ottobre 2020 - Diversity Management come leva di competitività aziendale
1. Imprese e le sfide del DM, Ceipiemonte - slide
2. Il Servizio Sociale Aziendale in una prospettiva inclusiva, Confindustria Cuneo - slide
3. Casi aziendali di Inclusione e Diversity Management, Confindustria Cuneo - slide
4. La diversità come fattore competitivo d'impresa, Fondazione Adecco Pari Opportunità - slide
Ciclo di incontri informativi "Lavoratori stranieri: quali strategie e opportunità per le imprese?", realizzati nell'ambito del progetto PRIMA - PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti e trasmess in modalità webinar tutti i giovedì di ottobre 2020 dalle 15:00 alle 17:00 a cura di Ceipiemonte.
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1 ottobre 2020 - Aspetti legali e formali per un buon inserimento
Inserimento lavorativo di cittadini stranieri: i dati dell'indagine sulle aziende piemontesi, Ceipiemonte - slide
Permessi di soggiorno, documenti e adempimenti amministrativi per l'inserimento lavorativo, Avv. ASGI Ghirardi e Agenzia Piemonte Lavoro - slide
Forum di Consulenza on line per le imprese di Immigrazione Piemonte, Ires - slide
Online la registrazione del webinar di formazione tenuto giovedì 11 giugno nell'ambito del Progetto PRIMA a cura di Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), rivolto a tutti gli operatori/trici dei Centri per l’Impiego, dei servizi al lavoro, dell’accoglienza (CAS e SIPROIMI), consulenti del lavoro, mediatori e mediatrici interculturali, insegnanti presso i CPIA, assistenti sociali e operatori degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
Segnaliamo anche questa scheda di approfondimento sull'emersione dei lavoratori stranieri curata da ASGI aggiornata al 15 giugno 2020.