Sin dalle origini della Comunità Economica Europea il principio del riconoscimento reciproco dei titoli di studio e delle qualifiche professionali tra gli Stati membri si è imposto come strumento essenziale per la creazione del mercato unico[1]. Attraverso il mutuo riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali, il legislatore europeo ha introdotto il principio della reciproca fiducia nell’equivalenza dei percorsi di studio incoraggiando una migrazione del sapere volta ad armonizzare i diversi ambiti professionali.
Tale principio risulta espressamente riconosciuto dall'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, il quale occupandosi delle condizioni di riconoscimento dei titoli di studio, dispone che se, in uno Stato membro, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.
Nell’ipotesi in cui un richiedente voglia esercitare nello Stato ospite una professione regolamentata, la quale, tuttavia, non sia regolamentata nel Paese di provenienza, deve dimostrare di essere in possesso di uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione e deve provare di aver esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione[2].
Gli attestati di competenza e i titoli di formazione sono valutati positivamente dalle amministrazioni competenti se soddisfano le seguenti condizioni:
In tema di attestati di competenza e titoli di formazione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito il principio secondo cui le amministrazioni devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa e verificando mediante un'indagine empirica che vi sia la corrispondenza richiesta[3].
Il quadro descritto dalla normativa europea è stato recepito dal legislatore italiano con il d. lgs. 206 del 2007, il quale riprendendo il contenuto della direttiva, ha ribadito il principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali stabilendo che il richiedente ha diritto al riconoscimento, qualora abbia conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro, per una professione regolamentata. A questo proposito, il Consiglio di Stato ha specificato che, in queste ipotesi, la pubblica amministrazione deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti[4].
In ipotesi di professione non regolamentata, ai fine del riconoscimento in Italia, per il richiedente non è sufficiente il titolo conseguito all'estero, ma occorre anche lo svolgimento a tempo pieno di tale professione, per un anno negli ultimi dieci, nello stato che non la regolamenti. In linea con il contenuto della direttiva il legislatore italiano stabilisce che non è necessario l'anno di esperienza pratica se i titoli posseduti dal richiedente sanciscano una formazione e un'istruzione regolamentata[5].
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[1] Il riconoscimento reciproco dei titoli di studio è un istituto centrale per la garanzia della mobilità degli individui a fini educativi e professionali. Una diversità troppo accentuata delle discipline ostacola la piena operatività del sistema. In questo senso, si rinvia a D. FISICHELLA, Il principio del mutuo riconoscimento e la libera circolazione delle professioni nell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione Europea, 1999, 53 e ss.
[2] Tuttavia, l'anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata.
[3] Si rinvia a CGUE C-298-14. In tale sentenza si sancisce che la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, non deve subordinare tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, ma deve prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.
[4] Consiglio di Stato sez. VI, 17 febbraio 2020, n.1198. Si veda, inoltre, Corte giustizia UE sez. II, 6 ottobre 2015, n. 298.
[5] Tar Lazio, sentenza n. 1232 del 29 gennaio 2020. In tale sentenza, si sancisce che l’accesso a una professione regolamentata è consentito anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione.
In materia di riconoscimento professionale occorre distinguere tra professioni regolamentate, le quali, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/UE all’art. 3, par. 1 lettera a), comprendono le attività, o insieme di attività professionali, il cui accesso ed esercizio sono subordinati, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di determinate qualifiche professionali (esempio avvocato, medico, ingegnere, architetto, veterinario, geometra, agronomo ecc…), e professioni non regolamentate il cui accesso non è subordinato al preventivo superamento di un esame di abilitazione. (esempio arredatore, attore, ballerino, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista, strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, interpreti, traduttori ecc…).
Questa differenziazione risulta di particolare rilevanza in quanto solamente per l’esercizio delle professioni regolamentate è necessario il preventivo riconoscimento del titolo di studio e della qualifica professionale. Al contrario, in tema di professioni non regolamentate, poiché il nostro ordinamento non impone il possesso di alcun titolo di studio o qualifica specifica per il relativo esercizio, il riconoscimento del titolo conseguito all’estero è rimesso ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro.
In tema di riconoscimento professionale, assume, inoltre, un ruolo determinante il luogo di conseguimento della qualifica o del diploma.
In questa disciplina, si afferma il principio secondo il quale il professionista che abbia legittimamente acquisito una qualificazione professionale in uno Stato membro dell'Unione Europea può esercitare temporaneamente la professione in tutti gli Stati membri. Tale disciplina è confermata dalla Direttiva 2005/36/Ce, la quale, all'art. 5, introduce un divieto per gli Stati membri di limitare la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro per ragioni attinenti le qualifiche professionali.
L'interessato, previa dichiarazione da effettuarsi alle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 206 del 2007[1], può liberamente e temporaneamente prestare l'attività professionale regolamentata e della quale abbia ottenuto idoneo titolo in un altro Stato membro, con il solo obbligo di iscrizione provvisoria ad organizzazioni professionali[2] al fine di assicurare il rispetto delle regole professionali concernenti l'organizzazione, la deontologia, il controllo e la responsabilità.
Allo Stato ospite è riconosciuto un potere di verifica relativo ai requisiti del prestatore (ad esempio, la verifica che la professione svolta nei due Stati sia la medesima), la tipologia di professione (ad esempio, in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica, per le quali non vi è un riconoscimento automatico del diploma, occorrerà verificare quali siano le qualifiche professionali per le quali il prestatore abbia ottenuto il titolo di studio), i caratteri della professione (temporaneità e occasionalità).
Il professionista che abbia ottenuto un titolo di studio nell'Unione Europea ed intenda svolgere permanentemente la propria attività in Italia necessita, al di fuori delle ipotesi di riconoscimento automatico, di un titolo abilitativo ottenuto al termine di un procedimento articolato con il quale si accerti l'equivalenza tra i diplomi.
Parimenti, la qualifica professionale ottenuta da un cittadino proveniente da un Paese terzo, il quale temporaneamente o permanentemente intenda stabilirsi in Italia, è soggetta ad una verifica operata di volta in volta dalle amministrazioni dello Stato al fine di verificare l'equipollenza dei diplomi.
Il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un giudizio di equipollenza tra le qualifiche professionali può avere un esito negativo comportando la definizione di misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) necessarie per colmare le differenze di formazione e di professionalità.
Ove la verifica dell'equipollenza dia esito positivo, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica adottato dal Ministero che vigila sulla professione e con la conseguente autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale alle stesse condizioni previste dalla legislazione dello Stato ospite per i propri cittadini.
Il predetto provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, oltre ad offrire il beneficio dell'esercizio della professione con la denominazione del titolo professionale previsto dalla legislazione dello Stato di stabilimento.
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[1] L'adempimento in questione è richiesto solamente nel caso in cui il prestatore di servizi si sposti per la prima volta nello Stato ospite ovvero in caso di mutamento oggettivo di una situazione già comunicata all'Amministrazione oltre alle ipotesi di rinnovo della dichiarazione.
[2] L’obbligo di iscrizione provvisoria ad organizzazioni professionali assicura che l’interessato rispetti le regole professionali concernenti l'organizzazione, la deontologia, il controllo e la responsabilità.
L'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 consente sia a enti con natura giuridica privatistica, che abbiano interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo sia ad amministrazioni pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 di valutare qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione Europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite.
L'amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica previo parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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In base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del DPR 30 luglio 2009, n. 189, è possibile ottenere il riconoscimento titoli di studio esteri per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.
La domanda deve essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:
L’amministrazione interessata sarà competente della valutazione del titolo estero, acquisto il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.
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In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 189 del 2009, è possibile ottenere il riconoscimento di titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista.
La domanda deve essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale emanerà, entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera.
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In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 189 del 2009, è possibile ottenere il riconoscimento di titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego.
La domanda deve essere presentata direttamente al centro per l’impiego corredandola dei seguenti documenti:
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale emanerà, entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un'istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Questa procedura si applica ai soli titoli esteri rilasciati in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
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