Per effetto del d. lgs. 251 del 2007, il sistema universitario italiano deve assicurare ai titolari di protezione internazionale sistemi di valutazione e accreditamento dei titoli di studio conseguiti all’estero anche in assenza di certificazione da parte del Paese in cui il titolo sia stato ottenuto, ove l'interessato dimostri di non poter acquisire detta certificazione.
A questo proposito, è significativo il lavoro svolto dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, CIMEA[1], il quale ha avviato un progetto che permette a coloro che non dispongano della documentazione probante il percorso di studi svolto all’estero di ottenere il rilascio del c.d. attestato di comparabilità. Quest’ultimo è un parere rilasciato dal CIMEA con il quale si esprime una valutazione circa l’effettivo possesso del diploma ed il relativo livello di adeguatezza rispetto al ciclo ed al corso di studi in cui è stato richiesto l’inserimento.
L’attestato di comparabilità si qualifica quale parere non vincolante con carattere tecnico emanato a seguito dell’analisi della documentazione prodotta con riferimento al singolo sistema educativo straniero.
Tale comparazione, priva di giudizi circa le competenze realmente possedute dal richiedente[2], non sancisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno del sistema nazionale, ma è un’indicazione utile per le istituzioni che valuteranno la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento.
Per quanto concerne il procedimento di rilascio dell’attestato di comparabilità, il CIMEA, a seguito di un’istanza di parte, contatta direttamente il richiedente, tendenzialmente via e-mail e, dopo aver sottoposto ad analisi documentale le certificazioni disponibili, individua alcune domande da porre all’interessato allo scopo di colmare le lacune riscontrate e accertare l’effettivo possesso del titolo di studio. Gli esperti del CIMEA, dopo aver studiato e approfondito il sistema scolastico e accademico che dovrebbe aver rilasciato il titolo di studio, esaminano le risposte inviate dal richiedente avvalendosi anche della collaborazione degli esperti internazionali delle reti ENIC-NARIC.
Nelle situazioni di totale assenza di documentazione le modalità di verifica vengono modulate di volta in volta a seconda del caso e degli appigli che esso presenta.
Il CIMEA ha, inoltre, attivato un servizio mediante cui può rilasciare un parere non vincolante, il c.d. “Attestato di verifica”, con cui dichiara che una qualifica italiana o estera del sistema della formazione superiore o di scuola secondaria sia stata rilasciata da parte di un ente ufficiale nel sistema di riferimento al richiedente il riconoscimento del titolo.
Tale verifica non garantisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno del sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento.
Sia l’attestato di comparabilità sia l’attestato di verifica sono rilasciati dal CIMEA in formato digitale attraverso il portale Diplome.
Oltre alle iniziative avviate a livello nazionale dal CIMEA, si segnala che il Consiglio d’Europa ha sviluppato un progetto di durata triennale denominato “European Qualifications Passport for Refugees”[3] per agevolare, a livello europeo, nei procedimenti di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, i rifugiati sprovvisti della documentazione necessaria.
In Italia, il progetto coinvolge le istituzioni della formazione superiore con il coordinamento di CIMEA e prevede, in caso di esito positivo, il rilascio di un documento denominato European Qualifications Passport for Refugees che può essere utilizzato dai rifugiati sprovvisti della documentazione per attestare il possesso di un determinato titolo di studio e accedere alla formazione superiore. Tale documento avente natura non vincolante ai fini del riconoscimento del titolo di studio nasce con lo specifico obiettivo di creare un passaporto delle qualifiche spendibile non solo su scala nazionale, ma in tutta Europa.
L’European Qualifications Passport for Refugees viene rilasciato a seguito della compilazione di un questionario e al termine di una intervista volta a valutare il possesso effettivo delle qualifiche accademiche non supportate da adeguata documentazione, oltre ad eventuali apprendimenti non formali ed informali che il rifugiato dichiara di avere.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] In applicazione dell’articolo IX., co. 2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, il CIMEA è stato designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale centro italiano ufficiale afferente alla rete NARIC, National Academic Recognition Information Centres dell’Unione Europea e alla rete ENIC, European National Information Centres del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO. Al CIMEA è stato, in particolare, affidato il compito di svolgere attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.
[2] In alcune ipotesi, il CIMEA ha suggerito agli atenei di sottoporre il richiedente a specifici test di verifica per verificare il livello di conoscenze possedute dal richiedente.
[3] I partner di progetto sono ora i centri ENIC di Italia, Armenia, Canada, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito.
Il Diploma Supplement o Supplemento al Diploma, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO[1], è una relazione informativa[2] allegata al titolo di studio volta a facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche conseguite. Tale documento, introdotto nel sistema universitario italiano per effetto del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 509 del 1999, è valutabile discrezionalmente dalle istituzioni coinvolte nei procedimenti di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali in quanto fornisce una descrizione formale del percorso di studi compiuti rappresentando la natura, il livello, il contesto, il contenuto degli studi intrapresi e completati con successo dal soggetto menzionato nell’originale della qualifica cui tale supplemento è allegato.
Il Diploma Supplement, rilasciato in doppia lingua (italiano e inglese), è composto di otto sezioni contenenti informazioni sul titolare della qualifica, sull’istituzione che l’ha rilasciata, sul livello e la natura della qualifica, sul curriculum degli studi svolti e i risultati ottenuti, sui diritti accademici e professionali. Nel Diploma Supplement, è, inoltre, presente una sezione dedicata alla descrizione del sistema nazionale di istruzione superiore relativo alla qualifica ottenuta e agli studi svolti.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] A livello di diritto europeo, i riferimenti normativi in materia di Diploma Supplement sono costituiti dalla decisione n. 2241/2004/CE del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), la quale afferma che il supplemento al diploma Europass fornisce informazioni sui risultati scolastici conseguiti dal titolare a livello di istruzione superiore. Anche la Convenzione di Lisbona, all’art. IX, co. 3, stabilisce che le parti, tramite i centri nazionali di informazioni o in altro modo, promuoveranno l’uso del supplemento al diploma dell’Unesco/Consiglio d’Europa o di qualunque documento ad esso paragonabile da parte degli istituti di insegnamento superiore delle parti.
[2] Il Decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 definiva il Diploma Supplement quale “certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo”. Con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, il Ministro ha sostituito il termine “certificato” con la locuzione “relazione informativa”.
I procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli di studio esteri richiedono il rispetto di alcune formalità sotto il profilo della documentazione che occorre presentare alle amministrazioni competenti.
Occorre evidenziare che, nell’inoltrare l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero, è necessario presentare, tra l’altro, la copia autentica del titolo di studio, il permesso di soggiorno e la dichiarazione di valore. Quest’ultima è un documento ufficiale avente natura esclusivamente informativa in cui sono indicati l’istituzione erogante il titolo di studio e la sua ufficialità, i requisiti di accesso, la durata del corso, il voto ottenuto e la validità del titolo.
La dichiarazione di valore è redatta in lingua italiana e viene rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero competenti per zona[1] personalmente al richiedente, con la sola eccezione dei titolari di protezione internazionale, i quali, in considerazione della loro condizione, possono avvalersi della cooperazione del Ministero degli Affari Esteri per l’ottenimento della dichiarazione di valore[2].
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, le disposizioni normative in materia di dichiarazione di valore, disciplinate dal regio decreto n. 1269 del 1938, devono ritenersi attualmente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 148 del 2002, la quale, avendo fortemente valorizzato il ruolo delle università in sede di riconoscimento dei cicli e dei titoli di studio stranieri, ha determinato il superamento del sistema fondato sulla dichiarazione di valore, attribuendo all’amministrazione il potere-dovere di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.
Per tali ragioni, come rilevato dalla giurisprudenza[3], l'omessa allegazione della dichiarazione di valore all'istanza di parte non costituisce un elemento ostativo allo svolgimento da parte dell'Ateneo di autonome valutazioni finalizzate al riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti presso le istituzioni statali straniere.
A questo proposito, si evidenzia che il riconoscimento dei titoli di studio esteri non dovrebbe basarsi solamente sulla corrispondenza effettiva tra aspetti estrinseci quali le competenze e le abilità professionali attestate dal titolo. L’amministrazione, nel decidere circa la corrispondenza tra i titoli di studio, dovrebbe verificare la congruità tra i contenuti formativi, privilegiando una valutazione sostanziale, la quale richiede l'impiego di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili, inclusa la corrispondenza diretta, la quale dovrebbe, tuttavia, essere considerata nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, alla dichiarazione di valore non può, quindi, essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
Una giurisprudenza isolata[4] ritiene, al contrario, che l’obbligo per le università di acquisire la dichiarazione di valore sia ancora formalmente esistente nel nostro ordinamento, non essendo intervenuta in materia alcuna abrogazione normativa.
Tale giurisprudenza evidenzia come la dichiarazione di valore non comporti antinomie e duplicazioni sistematiche rispetto al potere discrezionale di riconoscimento attribuito alle università per effetto della legge n. 148 del 2002.
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha precisato che l'attività valutativa svolta dalle università ai sensi della legge n. 148 del 2002 concerne il dato "sostanziale" relativo alla completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio svolti all'estero rispetto agli omologhi parametri nazionali; al contrario, le valutazioni trasfuse nella dichiarazione di valore attengono al dato "formale ed estrinseco" relativo all'esattezza, genuinità, veridicità ed affidabilità degli studi in concreto svolti dal richiedente perseguendo finalità di interesse generale che più adeguatamente possono essere svolte dalle sedi diplomatiche presso i Paesi in cui i titoli oggetto di esame sono stati conseguiti.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] Per competenza per zona, si intende che la competenza al rilascio della dichiarazione di valore spetta alla rappresentanza diplomatica più vicina alla città in cui ha sede l’istituzione che ha rilasciato il titolo di studio straniero.
[2] In questa ipotesi, il Ministero degli Affari Esteri trasmette all’autorità consolare italiana competente, tramite corriere diplomatico, la documentazione originale presentata dal richiedente e, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, riceverà la conseguente dichiarazione di valore.
[3] Ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4613 e Consiglio di Stato , sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932.
[4] Consiglio di Stato sez. VI, 16 febbraio 2011, n.969.
I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. Al contrario, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Discende da questo inquadramento che, laddove il procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo di studio o della qualifica professionale non si sia concluso positivamente, i cittadini provenienti da Paesi terzi non possono autocertificare il possesso di tale titolo o di tale qualifica in quanto trattasi di qualità e fatti non certificabili e attestabili da amministrazioni dello Stato.
I cittadini provenienti da Paesi terzi possono autocertificare i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica solo nei casi in cui vi siano convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori di questa ipotesi, i cittadini provenienti da paesi non europei possono documentare le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
In conclusione, per effetto del D.P.R. 445 del 2000, nel nostro ordinamento, il potere di autocertificazione introduce un regime di differenziazione tra i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini provenienti da Paesi terzi in ragione del quale, mentre i cittadini europei possono presentare delle dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati dallo Stato europeo, i cittadini provenienti da Paesi terzi sono obbligati a produrre certificati originali corredati da traduzione in italiano, a meno che non vi siano specifici accordi in materia tra l’Italia e lo Stato terzo[1].
[1] In assenza di una pronuncia giurisprudenziale in materia di potere di autocertificazione dei titoli di studio esteri, si rinvia ad una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, il quale ha sancito la possibilità per un’impresa avente sede legale in un Stato dell’Unione Europea di autocertificare ai fini della partecipazione alla gara determinati stati e qualità. Il giudice ha riconosciuto all’impresa la possibilità di presentare la documentazione assistita dalle stesse formalità richieste ad una impresa italiana, senza aggravio di procedura, sia in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificati rilasciati dallo Stato italiano, sia in relazione a quelle sostitutive di certificati rilasciati dallo stato ove il concorrente ha sede, non potendo operarsi ragionevolmente una contraria distinzione. Per un approfondimento, si rinvia a T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 21 marzo 2007, n. 2600.
I cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera che possiedono un titolo professionale in ambito sanitario conseguito in un Paese dell'Unione, dello Spazio Economico Europeo o della Confederazione Svizzera ed intendono svolgere stabilmente la loro professione in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del loro titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.
Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, odontoiatra specialista, infermiere e ostetrica, la normativa europea ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'Unione, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica documentale della sussistenza dei titoli posseduti oltre ad un accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.
Tutti i cittadini europei, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera e non ceuropei, in possesso di titoli conseguiti in un Paese non europeo, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, devono presentare domanda di riconoscimento del loro titolo al Ministero della sanità producendo, tra l'altro, copia autenticata del titolo di abilitazione specifica, copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese extracomunitario in cui il titolo è stato conseguito, dichiarazione di valore in originale rilasciata dall’ambasciata o consolato italiano presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento.
I decreti di riconoscimento rilasciati a cittadini extracomunitari perdono efficacia trascorsi due anni dal loro rilascio qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del D.P.R. 394 del 1999.
Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sui quali, annualmente, sono pubblicati i nominativi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia delle professioni corrispondenti.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, indicando la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 241 del 1990[1].
Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. Il Ministro può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonchè i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle Regioni e delle Province autonome. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.
Vai alla
tabella di dettaglio
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti degli altri Ministeri, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.