Minori MSNA

Come avviene l’identificazione di un MSNA?

Perché un minore possa avere accesso ai diritti ed alle misure di protezione, inclusione ed accoglienza previste nel suo interesse, occorre che prima sia indentificato come tale.

Nel momento in cui il MSNA è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale della struttura di prima accoglienza in cui è stato inserito svolge un colloquio con lui, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Si tratta di un adempimento preliminare, indispensabile anche per comprendere se il minore sia in possesso di documenti anagrafici utili ad accertarne in via principale l’età. Infatti, il compito di procedere all’identificazione, solo dopo che sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria e che il medesimo sia stato inserito in una struttura di accoglienza, spetta alle autorità di pubblica sicurezza, che devono operare con l’aiuto di mediatori culturali ed alla presenza del tutore o del tutore provvisorio, se già nominato in favore del minore. Qualora le forze dell’ordine abbiano dubbi sulla sua età, procedono alla verifica prima di tutto attraverso documenti idonei allo scopo, come, ad esempio, passaporto, carta d’identità o anche certificato di nascita, pur in copia e privo di fotografia, "fintanto che non sia certa la sua falsità", secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (sent. 5936/2020, ordinanze nn. 11232/22 e 15308/23).
Può anche essere richiesta la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del paese d’origine dell’interessato, vietata però nel caso in cui il minore sia un richiedente asilo o qualora emerga una possibile esigenza di protezione internazionale o ancora se il minore dichiara di non volersi avvalere del loro intervento.

Se non ci sono documenti disponibili e se sussistono dubbi fondati sull’età dichiarata, allora si procede all’accertamento socio-sanitario dell’età. A disporre l’accertamento socio-sanitario dell’età è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, dei servizi sociali, delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e, in generale, di tutti i soggetti tenuti a segnalare i minori soli presenti sul territorio.

Una volta effettuati gli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell’età, che viene notificato all’interessato ed al tutore e può essere impugnato entro 10 giorni alla Corte d’Appello. Per tutta la durata della procedura di attribuzione dell’età, compresa la fase dell’impugnazione, ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne viene sospeso fino alla decisione e, finché questa non interviene, l’interessato è considerato minore, anche ai fini della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età o della richiesta di protezione internazionale, oltre che per le misure di accoglienza.

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