Minori MSNA

Come avviene il rinnovo del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età?

Nel caso in cui abbia ottenuto un permesso per motivi familiari, al compimento dei 18 anni il MSNA potrà convertirlo automaticamente in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Invece, in caso di permesso per minore età, il MSNA, per vedersi riconosciuta la conversione, dovrà soddisfare specifici requisiti:

  1. il possesso di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
  2. la presenza in Italia da almeno tre anni e l’ammissione per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato munito di caratteristiche precise (in questo caso viene anche richiesta la disponibilità di un alloggio);
    o, in alternativa, rispetto alla condizione n.2:
  3. il parere positivo della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che basa la propria decisione su un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione sociale e civile (scuola, formazione, lavoro, ecc), fatta salva una valutazione caso per caso. Il parere della Direzione Generale costituisce un requisito necessario per la conversione, ma non è vincolante: questo significa che le valutazioni effettuate dalla DG Immigrazione devono essere vagliate al pari di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, poiché la Questura, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno, conserva autonomia di giudizio.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno va presentata alla Questura competente 60 giorni prima del compimento dei 18 anni o comunque non oltre i 60 giorni successivi a tale data, da parte del tutore, prima della maggiore età, dal diretto interessato dopo.

A partire dal 6 ottobre 2023, è prevista un’ulteriore condizione per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato alla minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo: la verifica dei requisiti per il rilascio di questi permessi (con particolare riguardo alla regolarità dei contratti sottoscritti, al rispetto delle regole sul contratto collettivo di lavoro, all’esistenza concreta dell’attività autonoma, ecc.) da parte di consulenti del lavoro o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

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