Mediato e i progetti

Mediato

Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).

Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.

 

Obiettivi

Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).

 

Contenuti

Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.

 

Il Forum

Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.

I progetti conclusi

Di che percorso si tratta?

Il corso di laurea di secondo livello (magistrale o specialistica) costituisce il secondo ciclo del sistema universitario italiano, si svolge al termine della laurea di primo livello ed ha la durata di due anni.

Questo percorso di riconoscimento consente a coloro che hanno conseguito all’estero una laurea corrispondente ad una laurea di secondo livello di ottenere la dichiarazione di equipollenza del loro titolo di studio.

Ente/i competenti: 

Università degli Studi di Torino – Sportello Studenti Internazionali - https://www.unito.it/servizi/liscrizione/sportello-studenti-internazionali

Politecnico di Torino - https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci

Università del Piemonte Orientale - https://upobook.uniupo.it/strutture/300198

Accademia delle Belle Arti di Torino - https://www.albertina.academy/contatti/

Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino - https://www.conservatoriotorino.gov.it/segreteria/

Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?

Al termine del percorso di riconoscimento, con la dichiarazione di equipollenza, si conferisce valore legale alla laurea di secondo livello conseguita all’estero.

Chi può farlo?

Non sono previste limitazioni in relazione alla cittadinanza della persona che chiede l’equipollenza nè in relazione al luogo in cui è stato emesso il titolo di studio.

I cittadini non comunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno .

È previsto un costo? Chi ne è esente?

Si, per affrontare questa procedura occorre prevedere dei costi (es. marche da bollo, traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti, svolgimento di misure compensative) che sono differenti a seconda dell’Università a cui viene presentata la richiesta.

Procedura

Ufficio competente per la domanda è la singola Università che nell’ambito della procedura deve accertare che: 

1. il titolo estero sia un titolo ufficiale di secondo livello del sistema estero di riferimento;

2. il titolo consenta, nel sistema estero di riferimento, l’ingresso a corsi accademici di terzo ciclo;

3. il titolo sia corrispondente, sia sotto i profili della didattica e della ricerca (per esempio, numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio italiano.

L’Università interpellata, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta può:

rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o equipollenza diretta) oppure 

richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorm non coperta dal titolo estero (abbreviazione di corso).

La documentazione da allegare comprende:

-Documento d’identità e codice fiscale, passaporto e permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari;

- Copia autentica del diploma di scuola secondaria superiore estero, con traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione da parte dell’Autorità Consolare italiana del paese di provenienza del titolo (oppure “Apostille” per i paesi per cui è prevista);

-Copia autentica del titolo accademico estero da riconoscere e copia autentica del titolo di primo livello, entrambi con traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione da parte dell’Autorità Consolare italiana del paese di provenienza del titolo (oppure “Apostille” per i paesi per cui è prevista)

-dichiarazione di valore o attestato di comparabilità del titolo da riconoscere e del titolo di primo livello;

- copia autentica del piano di studi universitario del titolo accademico estero che intendi far riconoscere e del titolo di primo livello, entrambi con traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione da parte dell’Autorità Consolare italiana del paese di provenienza del titolo (oppure “Apostille” per i paesi per cui è prevista) o in alternativa Diploma Supplement munito di legalizzazione;

-Programma ufficiale degli esami del ciclo di primo e di secondo livello con timbro e firma dell’università, tradotto fedelmente in lingua italiana dall’originale;

-se sostenuta copia della tesi di laurea tradotta fedelmente in lingua italiana dall’originale.

In ogni caso è consigliabile rivolgersi direttamente all’Universtà a cui si vuole presentare la richiesta per avere l’elenco aggiornato della documentazione necessaria.

È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?

Nell’ambito della procedura di riconoscimento, ciascuna Università nella propria autonomia adotta parametri di valutazione della conoscenza della lingua italiana e può richiedere la certificazione dell’italiano L2.

Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?

Non sono previsti aiuti economici o borse di studio per questo percorso. 

Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?

Università degli Studi di Torino – Sportello Studenti Internazionali - https://www.unito.it/servizi/liscrizione/sportello-studenti-internazionali

Politecnico di Torino - https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci

Università del Piemonte Orientale - https://upobook.uniupo.it/strutture/300198

Accademia delle Belle Arti di Torino - https://www.albertina.academy/contatti/

 Normativa di riferimento 

Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002

Di che percorso si tratta?

Il dottorato di ricerca rappresenta il più alto grado di istruzione universitaria e può essere conseguito da coloro che hanno ottenuto la laurea di II livello.

Questo percorso di riconoscimento consente a coloro che hanno conseguito all’estero un dottorato di ricerca (PhD) di ottenere la dichiarazione di equipollenza del loro titolo di studio.

Ente/i competenti: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore 

Ufficio VI (Via M. Carcani, 61 – 00153 ROMA) contatti: dgsinfs.ufficio6@miur.it - tel. +39 06.5849.7061

Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?

Al termine del percorso di riconoscimento, con la dichiarazione di equipollenza, si conferisce valore legale alla dottorato di ricerca conseguito all’estero.

Chi può farlo?

Non sono previste limitazioni in relazione alla cittadinanza della persona che chiede l’equipollenza nè in relazione al luogo in cui è stato emesso il titolo di studio.

I cittadini non comunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno .

È previsto un costo? Chi ne è esente?

Si, per affrontare questa procedura occorre prevedere dei costi (es. marche da bollo, traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti)

Procedura

Ufficio Competente:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore  - Ufficio VI

 Documenti richiesti

certificato di nascita e cittadinanza (autocertificazione per i cittadini italiani e comunitari);

  1. copia documento di identità in corso di validità; 
  2. copia del diploma o del certificato del titolo di secondo livello italiano (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale) oppure titolo estero di pari livello riconosciuto equipollente presso una Università italiana 
  3. titolo di dottore di ricerca (diploma o certificato) conseguito all'estero corredato da: -traduzione giurata in italiano -legalizzazione o timbro Postilla dell’Aja per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961) rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l’Università (sono esenti da legalizzazione e da Postilla dell’Aja i titoli rilasciati in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Germania); 
  4. dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero competente per il territorio presso il quale ha sede l’Università, dalla quale risulti espressamente: la durata legale minima del corso di dottorato frequentato come prevista dall’ordinamento universitario estero (ai fini del riconoscimento tale durata non deve essere inferiore a quella minima di tre anni prevista dalla normativa italiana sul dottorato di ricerca) e la natura giuridica dell’Università estera con evidenza della capacità della stessa a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale; 
  5. certificazione dell’Università estera dalla quale risultino: denominazione del corso di dottorato, data della prima iscrizione, anni accademici di successiva iscrizione, data del conseguimento del titolo; in alternativa può essere inviato il diploma supplement qualora questo contenga i dati salienti del percorso dottorale svolto (come sopra indicati); 
  6. tesi di dottorato in formato cartaceo o preferibilmente in file pdf su CD o chiave USB, che riporti indicazione dell’autore (la tesi deve essere accompagnata da idonea traduzione in lingua italiana qualora non sia redatta in una delle lingue comunitarie d’uso più comune);
  7. curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti; 
  8. eventuali lettere di presentazione di personalità accademiche e della ricerca (direttore di tesi/tutor) inerenti il percorso e le ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione.

È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?

Non è richiesta una certificazione specifica ma l'Amministrazione valuta in modo discrezionale questo parmetro.

Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?

 Non sono previsti aiuti economici o borse di studio per questo percorso.

 

Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore 

Ufficio VI (Via M. Carcani, 61 – 00153 ROMA) contatti: dgsinfs.ufficio6@miur.it - tel. +39 06.5849.7061

 Normativa di riferimento 

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art 74 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

 

Di che percorso si tratta?

La scuola secondaria di secondo grado (cd. “scuola media superiore”) rappresenta il secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico italiano, successivo al conseguimento della cd. “licenzia media”.

Il ciclo può essere svolto in istituti con diversi indirizzi (licei, istutiti tecnici, istituti professionali) ed ha la durata di 5 anni.

Al termine è previsto un esame di stato, l’esame di maturità, che permette di conseguire il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione  che consente l’iscrizione all’Università.

Questo percorso di riconoscimento consente a coloro che hanno conseguito all’estero il titolo di studio di ottenere una dichiarazione di equipollenza del diploma conclusivo della scuola secondaria di secondo grado. 

Ente/i competenti: 

La richiesta può essere presentata in uno degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione, senza vincolo di richiesta nella procincia di residenza

per il Piemonte  

Torino : http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

Alessandria Asti : http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

Biella : http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

Cuneo : http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ 

Verbania : http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/

Vercelli : http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/

 

Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?

l termine del percorso di riconoscimento, con la dichiarazione di equipollenza, si accerta la corrispondenza tra il titolo di studio conseguito all’estero e quello italiano e si conferisce valore legale al titolo conseguito all’estero.

L’amministrazione può subordinare la dichiarazione di equipollenza al superamento di prove integrative ritenute necessarie al fine di accertare  la  conoscenza  della  lingua  italiana  e  la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano

Chi può farlo?

Cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione Europea  (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria); 

Cittadini  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo (Norvegia, Islanda);

Cittadini della Svizzera e San Marino;

Titolari di protezione internazionale (status di rifugiato / titolari di protezione sussidiaria)

Che  abbiano  compiuto 18 anni

Che abbiano conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  un  titolo  finale  di studio  nelle  scuole  straniere  corrispondenti  alle scuole italiane  di  istruzione  secondaria di primo grado

Per quanto riguarda gli anni di scolarità, l'Ufficio procede a valutare i contenuti cuturali accertabili tramite la valutazione dei programmi, quindi per alcuni Paesi sono sufficienti 11 anni di scolarità (normalmente 12 anni).

È previsto un costo? Chi ne è esente?

La domanda prevede una marca da bollo da 16,00 euro . Occorre inoltre prevedere dei costi per la traduzione e la legalizzazione dei documenti richiesti.

 

Procedura

Ufficio competente per la domanda:

Domanda di equipollenza 

Documentazione da allegare:

1. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da: 

-traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; 

-legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto; 

-dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.(

2. Certificato di cittadinanza; 

3. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. 

Tale curriculum, redatto e firmato dall’interessato stesso, indicherà inoltre l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza. 

Programma analitico e dettagliato delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. 

4. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. 

5.Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.). 

6. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo. 

7. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati. 

È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?

Non viene richiesta la certificazione di un livello specifico ma per ottenere l’esenzione dalla prova integrativa di Lingua Italiana è possibile presentare la documentazione relativa alle certificazioni ottenute, alla frequenza a corsi con insegnamento della Lingua Italiana o al possesso di un titolo di Studio che comprenda l’italiano fra le materie classificate, oppure a prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarino l’uso e l’espressione in lingua italiana durante il lavoro. 

Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?

Non sono previsti aiuti economici o borse di studio per questo percorso. 

 

Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?

Torino : http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

Alessandria Asti : http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

Biella : http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

Cuneo : http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ 

Verbania : http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/

Vercelli : http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/

 Normativa di riferimento 

D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, art. 379 come modificato dall’art.13 della legge n.29/2006

Nota prot. n. 2787 del 20-04-2011 Chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

 

Di che percorso si tratta?

La scuola secondaria di primo grado (cd. “scuola media”) rappresenta il secondo di due percorsi consecutivi ed obbligatori che compongono il primo ciclo di istruzione obbligatoria del sistema scolastico italiano. Ha la durata di tre anni e consegue alla scuola primaria (cd. “scuola elementare”) della durata di cinque anni. Al termine è previsto un esame di stato che permette di conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione  (cd. licenza media” o “terza media”). Lo stesso titolo di studio viene rilasciato a seguito della frequenza di corsi per adulti presso Centro per l'Istruzione per Adulti - CPIA. Questo percorso di riconoscimento consente a coloro che hanno conseguito all’estero il titolo di studio di ottenere una dichiarazione di equipollenza del diploma conclusivo della scuola secondaria di primo grado. 

Ente/i competenti: 

Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.

per il Piemonte 

Torino : http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

Alessandria Asti : http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

Biella : http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

Cuneo : http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ 

Verbania : http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/

Vercelli : http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/

 

Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?

Al termine del percorso di riconoscimento, con la dichiarazione di equipollenza, si conferisce valore legale al titolo conseguito all’estero per proseguire gli studi o accedere al mondo del lavoro.

Chi può farlo?

  • Cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione Europea  (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria); 
  • cittadini  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo (Norvegia, Islanda); 
  • cittadini della Svizzera e San Marino;
  • titolari di protezione internazionale (status di rifugiato / titolari di protezione sussidiaria)
  • che  abbiano  compiuto 18 anni oppure i minori con richiesta sottoscritta dal genitore
  • che abbiano frequentato la scuola per almeno 8 anni
  • che abbiano conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  un  titolo  finale  di studio  nelle  scuole  straniere  corrispondenti  alle scuole italiane  di  istruzione  secondaria di primo grado

È previsto un costo? Chi ne è esente?

La domanda è in carta semplice e non sono previsti costi fissi. Occorre prevedere dei costi per la traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti.

 

Procedura

Ufficio competente per la domanda: Ufficio Scolastico provinciale

Domanda in carta semplice

Documentazione da allegare:

1. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da: 

-traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; 

-legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto; 

-dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale).

2. Certificato di cittadinanza; 

3. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. 

4. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. 

5.Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.). 

6. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo. 

7. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati. 

Per informazioni sulle procedura

Ufficio scolastico regioanale Piemonte - Ambito Territoriale di Torino 

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/tag/equipollenze-riconoscimento-titoli-di-studio-conseguiti-allestero/

http://www.istruzionepiemonte.it/

È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?

Non viene richiesta la certificazione di un livello specifico ma per ottenere l’esenzione dalla prova integrativa di Lingua Italiana è possibile presentare la documentazione relativa alle certificazioni ottenute, alla frequenza a corsi con insegnamento della Lingua Italiana o al possesso di un titolo di Studio che comprenda l’italiano fra le materie classificate, oppure a prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarino l’uso e l’espressione in lingua italiana durante il lavoro. 

Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?

Non sono previsti aiuti economici o borse di studio per questo tipo di percorso.

Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?

Torino : http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

Alessandria Asti : http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

Biella : http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

Cuneo : http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ 

Verbania : http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/

Vercelli : http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/

 Normativa di riferimento 

D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, art. 379 come modificato dall’art.13 della legge n.29/2006

Nota prot. n. 2787 del 20-04-2011 Chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Il Tribunale di Roma, con un decreto del 21 dicembre 2020, ha confermato che la titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano, anche in considerazione della attuale emergenza sanitaria. Nel caso esaminato, un richiedente asilo in possesso soltanto della ricevuta della presentazione della domanda di protezione internazionale ma ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si era visto rifiutare l’apertura del conto corrente. Il Tribunale ha quindi dichiarato discriminatorio tale comportamento ed ha ordinato a Poste Italiane di mettere fine a tale comportamento.

pdfTribunale di Roma Decreto 21 dicembre 2020

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di  tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. La legge modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato nuovamente a due anni  (prorogabile a tre anni) il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.

 

Search