Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha affermato che il termine ordinario per la definizione del procedimento di emersione previsto dal D.L. 34 del 2020 deve essere di 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le materie dell’immigrazione e della cittadinanza viaggiano su di un binario normativo separato da quello generale dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi e che che, per tali materie, sono previsti termini non perentori e assai più lunghi. Tuttavia, in tema di procedimenti di emersione, in mancanza di una esplicita indicazione del termine, deve essere ritenuto ragionevole e conforme al carico di lavoro del Ministero dell’Interno, il termine di 180 giorni, scaduto il quale, l’interessato potrà agire contro l’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento.
Con il D.P.C.M. del 28 marzo 2022, il Governo dà attuazione alla decisione del Consiglio Europeo del 4 marzo 2022 che ha conferito la protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 fennraio 2022 e giunti in Italia a partire dalla stessa data. La tutela è, inoltre, conferita ad apolidi ed a cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 oppure che soggiornavano sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. A coloro che si trovano in questa situazione verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile per un altro anno e revocabile nel caso venga meno lo stato di emergenza. RImangono, dunque, esclusi coloro che soggiornavano in Ucraina con un permesso di soggiorno temporaneo. Il permessoper protezione temporanea consente l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza. ll titolare può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della protezione temporanea. Il D.P.C.M. regola anche due situazioni particolari di cittadini ucraini già presenti in Italia. Quelli con una pratica pendente per l’emersione del 2020, potranno fare ritorno in Ucraina al fine di prestare soccorso ai familiari e tornare in Italia. Nel caso di richiesta di di cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022, i cittadini ucraini sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.
Con la Circolare Interministeriale n. 2477 del 16 marzo 2022, è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine per presentare le istanze di ingresso dei cittadini non comunitari inseriti in progetti di formazione all’estero e quello per la presentazione delle istanze di conversione in permesso di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno ad altro titolo. Questo perchè al precedent termine del 17 marzo 2022 le quote non risultavano completamente impiegate.
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino ha previsto uno sportello dedicato all’emergenza Ucraina presso l’Ufficio di Corso Verona n. 4. I cittadini ucraini giunti in Italia a partire dal 24 febbraio 2022 potranno recarsi allo sportello il venerdi dalle ore 15 alle ore 18 ed il sabato dalla ore 9 alle ore 13 al fine di presentare la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. I richiedenti dovranno essere in possesso del passaporto in corso di validità e della dichiarazione di ospitalità. Al momento della presentazione della domanda verrà rilasciata la ricevuta munita di codice fiscale per consentire l’accessso alle prestazioni sanitarie. Tutte le informazioni sono presenti nel sito della Questura di Torino a questa pagina.
Il Consiglio dell’Unione Europea, con la decisione del 4 marzo 2022, ha dato attuazione a quanto previsto dalla Direttiva n. 55 del 2001 che prevede l’applicazione di una protezione immediata e temporanea nel caso di afflusso massiccio di persone da situazioni di guerra o altre emergenze. A seguito di tale provvedimento, tutti coloro che fuggono dall’Ucraina dovranno essere accolti dai paesi dell’Unione Europea senza necessità di fare domanda di protezione internazionale. La decione si applica a tutti i cittadini ucraini ed ai cittadini di paese terzi che godevano in Ucraina della protezione internazionale o erano titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata.
Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.