Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
La Commissione Nazionale Asilo ha emanato una lunga circolare in tema di applicazione delle disposizioni in tema di protezione speciale, a seguito delle disposizioni introdotte con la L. n. 173/2020.
Nella nota si affronta la questione relativa alla presentazione della domanda di protezione speciale che sarà consentita anche in maniera diretta al Questore contariamente a quanto affermato in una precedente nota del Ministero dell'Interno. Inoltre, vengono fornite indicazioni in relazione ai requisiti richiesti per il rilascio della nuova forma di protezione e in relazione alla valutazione delle domande pendenti in base ai dettami della nuova normativa.
Con la sentenza n. 18609 del 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diniego di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U.I. non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso e soggiorno in Italia, nè la stessa sola condanna può rilevare ai fini della valutazione della pericolosità sociale, giudizio che deve essere emesso all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore. Inoltre, continua la Suprema Corte, l’autorizzazione non può essere negata per il solo fatto che il minore sia in tenerissima età e in base al presupposto non adeguatamente motivato che non si sia ancora affermato un radicamento dello stesso in Italia o un legame affettivo con il genitore.
Con l’ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha stabilito che la garanzia relativa ai mezzi ecomonici di sussistenza a favore dello studente che chieda il visto di ingresso può essere fornita anche dal fratello o da altra persona. Ciò in ossequio all’art. 39, co. 3 lett. a) del D.Lgs. 286/98 in cui si afferma che la garanzia economica può essere fornita “da parte di enti o cittadini italiani e stranieri” e non soltanto dai genitori come indicato della Circolare del Miur emanata per l’anno accadmico 2020/2021 che escludeva espressamente, in modo illegittimo secondo il TAR del Lazio, l’esibizione di fideiussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il vademecun operativo in tema di presa in carico ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Nel documento vengono fornite indicazioni sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulle procedure di presa in carico del minore, sul ruolo del tutore e sulle modalità di conversione del permesso per minore età.
Il Ministero dell’Interno ha emanato in data 12 maggio 2021, una circolare relativa alla revisione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana. In particolare, la Circolare spiega come il procedimento in questione sia destinato ad una completa digitalizzazione con l'abolizione delle convocazioni in presenza degli interessati sia per il deposito della documentazione, sia per la notifica di avvisi o atti. A tal fine i richiedenti devono dotarsi obbligatoriamente di identità digitale (SPID), sistema che sostituisce a tutti gli effetti il documento di identità, ed indicare al momento dell’invio della domanda una email che verrà utilizzata per le comunicazioni. Anche per la notifica dei provvedimenti finali, la modalità telematica sarà da preferire, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di concessione.
Con la Circolare dell’11 maggio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella domanda di emersione, sarà possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente. Il subentro è consentito sia nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia interrotto per scadenza del termine del contratto sia per altre cause non di forza maggiore. Tale disciplina è applicabile ai tre settori lavorativi previsti dall’emersione quindi il settore agricolo, il lavoro domestico e quello di assistenza alla persona. Nel caso in cui non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.