Questo portale è sostenuto da Compagnia di San Paolo e gestito da IRES Piemonte in collaborazione con le attività promosse dall'Osservatorio sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e A.M.M.I. (Associazione Multietnica Mediatori Interculturali).
Nato nel 2011 con il progetto Mediato è diventato un incubatore di iniziative centrate sulla in/formazione e capacity building degli/lle operatori/trici che si relazionano con utenza straniera e mediatori/trici interculturali.
Obiettivi
Migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i/le cittadini/e stranieri/e e per gli/le operatori/trici che si relazionano con utenza straniera; accrescere la formazione tecnico giuridica e l'aggiornamento professionale dei/lle mediatori/trici interculturali e degli/lle operatori/trici attivi/e sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
promuovere la creazione di una comunità di pratiche attraverso l'utilizzo di uno spazio virtuale di confronto, aggiornamento e consulenza (Forum).
Contenuti
Produzione di schede semplificate, raccolta di materiali utili, videolezioni e video pillole collegate ai percorsi di aggiornamento proposti; pubblicazione di segnalazioni sulle principali questioni giuridico-amministrative che riguardano i vari ambiti della vita quotidiana del/la cittadino/a straniero/a; aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia di immigrazione e asilo a livello nazionale e consulenza continuativa da parte degli/le avvocati dell'ASGI e di referenti istituzionali a tutti i soggetti iscritti al Forum.
Il Forum
Uno spazio ad accesso riservato basato sul cooperative learning moderato da esperti dove proseguire la discussione e lo scambio sui temi affrontati durante gli incontri formativi e richiedere la consulenza di esperti (giuristi/e, mediatori/trici, psicologi/e, antropologi/e, referenti istituzionali quali Prefettura, Centri per l'Impiego, ASL, ecc.) e avere risposte qualificate rispetto a quesiti specifici, condividere materiali e buone prassi.
Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per il ricongiungimento di un minore con la madre, titolare di protezione internazionale. Il figlio era, infatti, rimasto nel paese di origine in condizione di minore non accompagnato e, nonostante il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, l’Ambasciata non aveva provveduto al rilascio del visto. Il Giudice ha, dunque, affermato il principio secondo il quale il diritto all’unità familiare deve essere sempre salvaguardato, soprattutto in presenza di un minore, ed ha confermato che l’ordinamento, in particolare l’art. 25 Regolamento (CE) 810/09 consente, senza ulteriori disposizioni di attuazione, il rilascio di un visto di carattere umanitario anche in deroga alle disposizioni generali.
Il Ministero dell'Interno ha comunicato che dal 18/1/2021 è disponibile all'indirizzo www. portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza dove sarà possibile provvedere alla compilazione ed all'invio telematico delle richieste di concessione della cittadinanza italiana. Tramite lo stesso portale sarà possibile conoscere lo stato della domanda e prendere visione delle comunicazioni accedendo alla propria area riservata con il sistema SPID. La casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio rimane quella già comunicata ovvero comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it. Rimangono attivi i numeri di telefono per avere informazioni dalle ore 10 alle ore 12: 06/46539955 - lunedì/mercoledì; 3346909996 - mercoledì; 3346909859 - venerdì.
Di che percorso si tratta?
Questo percorso di riconoscimento consente al professionista che abbia acquisito la sua qualifica professionale all'estero di svolgere in Italia una delle professioni regolamentate (es. architetto, ingegnere, fisioterapista, acconciatore ecc.). Si ricorda che per quanto riguarda lo svolgimento delle professioni non regolamentate (interprete, musicista, grafico ecc.) non è necessario alcun riconoscimento.
Ente/i competenti:
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono competenti diversi Ministeri a seconda del tipo di professione.
Vedi qui la Tabella Competenze Ministeriali
Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?
Al termine del percorso l’Amministrazione competente emette un provvedimento di riconoscimento. In alcuni casi l’Amministrazione può decidere di subordinare il riconoscimento ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.
Chi può farlo?
Questo percorso è riservato a coloro che siano in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un paese dell'Unione Europea o in un paese non appartenente all'Unione Europea.
È previsto un costo? Chi ne è esente?
Sì, per affrontare questa procedura occorre prevedere dei costi (es. marche da bollo, traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti, svolgimento di misure compensative).
Procedura
La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, indicando la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 241 del 1990.
Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. Il Ministro può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle Regioni e delle Province autonome. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni.
È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?
Non è richiesta una certificazione specifica per la procedura di riconoscimento.
Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?
Non sono previsti aiuti economici o borse di studio.
Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono competenti diversi Ministeri a seconda del tipo di professione.
Vedi qui la Tabella Competenze Ministeriali
Normativa di riferimento
L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Di che percorso si tratta?
Questo percorso di riconoscimento consente al titolare del titolo di studio conseguito all’estero di ottenere una dichiarazione di equivalenza del prorio titolo a quello italiano
per fini previdenziali cioè per il riscatto degli anni di studio
per l’iscrizione al centro per l’impiego
per l’accesso a praticantato e tirocini
per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici
Ente/i competenti:
La domanda deve essere presentata per fini previdenziali all’INPS; per l’accesso a praticantato e tirocini al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale; per l’iscrizione al centro per l’impiego al Centro per l’Impiego; per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici all’Amministrazione competente per il conferimento del beneficio.
Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?
Al termine del percorso di riconoscimento viene rilasciata una dichiarazione di equivalenza utile al fine per cui è stata richiesta.
Chi può farlo?
Questa procedura è riservata a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio presso istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonche' della Confederazione svizzera ed a coloro che abbiano conseguito titolo di studio presso istituti stranieri statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997».
La procedura di equivalenza per per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici si applica ai soli titoli esteri rilasciati in paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera.
È previsto un costo? Chi ne è esente?
Si, per affrontare questa procedura occorre prevedere dei costi (es. marche da bollo, traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti).
Procedura
La domanda deve essere presentata alla Amministrazione competente a seconda della finalità che la trasmetterà al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e deve essere corredata dai seguenti documenti: documento di identità.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di uno stato non europeo ma aderente alla Convenzione di Lisbona:
1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; 4) documentazione comprovante la finalita' per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio;
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore europeo: 1) titolo di studio tradotto; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) documentazione comprovante la finalita' per la quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio;
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale emanerà, entro 90 giorni, il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. In caso di diniego è possibile presentare richiesta di riesame nel termine di 30 giorni.
È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?
Non è richiesta una certificazione specifica per la procedura di equivalenza.
Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?
Non sono previsti aiuti economici o borse di studio.
Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?
INPS
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iMenu=1&itemDir=50145#
MIUR
https://miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-per-benefici-specifici
Normativa di riferimento
Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002
D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, art. 2 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.
Di che percorso si tratta?
Questo percorso di riconoscimento consente al candidato di ottenere una dichiarazione di equivalenza del prorio titolo di studio conseguito all’estero necessaria per partecipare ad un pubblico concorso.
La dichiarazione di equivalenza equipara il titolo estero a quello italiano richiesto e consente di partecipare allo specifico concorso pubblico per il quale è stata rilasciata.
Ente/i competenti:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
iur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali
Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?
Al termine del percorso di riconoscimento viene rilasciata una dichiarazione di equivalenza valida per la partecipazione allo specifico concorso pubblico per cui è stata richiesta e rilasciata.
Chi può farlo?
Questa procedura è riservata a coloro che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano conseguito titolo di studio presso istituti stranieri statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.
Si segnala che, a partire da marzo 2022, la procedura non è più riservata a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio in un Paese dell' Unione europea o in uno dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo o in Svizzera. Dal marzo del 2022, è venuto meno anche ogni rifeirmento ai Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona per il riconoscimento dei titoli di studio.
È previsto un costo? Chi ne è esente?
Si, per affrontare questa procedura occorre prevedere dei costi (es. marche da bollo, traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti).
Procedura
La domanda deve essere presentata, entro la data di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla selezione, al Ministero dell’Istruzione o al Ministero dell’Università e della Ricerca e deve essere corredata dai seguenti documenti:
- documento di identità;
- permesso di soggiorno UE per cittadini non UE soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno dei familiari non UE dei cittadino UE;
- bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.
- documentazione relativa al titolo di studio come specidifcato di seguito.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di uno Stato non europeo :
1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore europeo:
1) titolo di studio tradotto;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore non europeo:
1) titolo di studio tradotto;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza Diplomatica- consolare italiana competente per territorio dello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio che specifichi la durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto rodinamento.
IMPORTANTE : il candidato, con la richiesta di equivalenza, è ammeso alla selezione con riserva e, nel caso risultasse vincitore, dovrà comunicarlo via pec entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per ricevere l'equivalenza, pena la decadenza dell'istanza e l'esclusione dalla selezione.
Il provvedimento conclusivo é adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base al parere del Ministero dell’Istruzione o del Ministero dell’Università e della Ricerca entro 90 giorni dalricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'Amministrazione competente per il bando.
In caso di esito positivo della richiesta di riconoscimento, viene confermata la posizione di vincitore. In caso di esito negativo, il candidato viene escluso dalla concorso ed eliminato dalla graduatoria.
È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?
Non è richiesta una certificazione specifica per la procedura di equivalenza, questa però potrebbe essere richiesta dal bando a cui si intende partecipare.
Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?
Non sono previsti aiuti economici o borse di studio.
Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - UOLP Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116 Roma Posta Certificata protocollo_dpf@mailbox.governo.it
Ministero dell’Istruzione Ufficio ottavo Viale trastevere 76/A Roma - Posta Certificata dgosv@postacert.istruzione.it
Normativa di riferimento
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 38 Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, art. 2 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148
D. L. 30 dicembre 2021 conv. in L. 25.2.2022 n. 15 di modifica art. 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
Di che percorso si tratta?
Il corso di laurea di primo livello costituisce il primo ciclo del sistema universitario italiano ed ha una durata di tre anni. Al termine è possibile accedere al corso di laurea di secondo livello (magistrale o specialistica) della durata di due anni. Questo percorso di riconoscimento consente a coloro che hanno conseguito all’estero una laurea corrispondente ad una laurea di primo livello di ottenere la dichiarazione di equipollenza del loro titolo di studio.
Ente/i competenti:
Università degli Studi di Torino – Sportello Studenti Internazionali - https://www.unito.it/servizi/liscrizione/sportello-studenti-internazionali
Politecnico di Torino - https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
Università del Piemonte Orientale - https://upobook.uniupo.it/strutture/300198
Accademia delle Belle Arti di Torino - https://www.albertina.academy/contatti/
Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino - https://www.conservatoriotorino.gov.it/segreteria/
Ufficio AFAM del Ministero dell'Università e dell'Istruzione - https://www.miur.gov.it/riconoscimento-titoli-esteri
Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?
Al termine del percorso di riconoscimento, con la dichiarazione di equipollenza, si conferisce valore legale alla laurea di primo livello conseguita all’estero.
Chi può farlo?
Non sono previste limitazioni in relazione alla cittadinanza della persona che chiede l’equipollenza nè in relazione al luogo in cui è stato emesso il titolo di studio.
Per i titoli di corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) questa procedura è riservata ai soli cittadini dell'Unione Europea.
I cittadini non comunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno .
È previsto un costo? Chi ne è esente?
Si, per affrontare questa procedura occorre prevedere dei costi (es. marche da bollo, traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti, svolgimento di misure compesative) che sono differenti a seconda dell’Università a cui viene presentata la richiesta.
Procedura
Ufficio competente per la domanda è la singola Università che nell’ambito della procedura deve accertare che:
1. il titolo estero sia un titolo ufficiale di primo livello del sistema estero di riferimento;
2. il titolo consenta, nel sistema estero di riferimento, l’ingresso a corsi accademici di secondo ciclo;
3. il titolo sia corrispondente, sia sotto i profili della didattica e della ricerca (per esempio, numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio italiano.
L’Università interpellata, entro il termine di 90 giorni, dalla richiesta può:
rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o equipollenza diretta) oppure
richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorm non coperta dal titolo estero (abbreviazione di corso).
La documentazione da allegare comprende:
-Documento d’identità e codice fiscale, passaporto e permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari;
- Copia autentica del diploma di scuola secondaria superiore estero, con traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione da parte dell’Autorità Consolare italiana del paese di provenienza del titolo (oppure “Apostille” per i paesi per cui è prevista);
-Copia autentica del titolo accademico estero da riconoscere, con traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione da parte dell’Autorità Consolare italiana del paese di provenienza del titolo (oppure “Apostille” per i paesi per cui è prevista)
-dichiarazione di valore o attestato di comparabilità del titolo da riconoscere;
- copia autentica del piano di studi universitario del titolo accademico estero che si intende far riconoscere con traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione da parte dell’Autorità Consolare italiana del paese di provenienza del titolo (oppure “Apostille” per i paesi per cui è prevista) o in alternativa Diploma Supplement munito di legalizzazione;
-Programma ufficiale degli esami sostenuti con timbro e firma dell’università, tradotto fedelmente in lingua italiana dall’originale.
In ogni caso è consigliabile rivolgersi direttamente all’Universtà a cui si vuole presentare la richiesta per avere l’elenco aggiornato della documentazione necessaria.
È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?
Nell’ambito della procedura di riconoscimento, ciascuna Università nella propria autonomia adotta parametri di valutazione della conoscenza della lingua italiana e può richiedere la certificazione dell’italiano L2.
Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?
Non sono previsti aiuti economici o borse di studio per questo percorso.
Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?
Università degli Studi di Torino – Sportello Studenti Internazionali - https://www.unito.it/servizi/liscrizione/sportello-studenti-internazionali
Politecnico di Torino - https://international.polito.it/it/ammissione/futuri_studenti/come_contattarci
Università del Piemonte Orientale - https://upobook.uniupo.it/strutture/300198
Accademia delle Belle Arti di Torino - https://www.albertina.academy/contatti/
Ufficio AFAM Ministero dell'Università e dell'Istruzione https://www.miur.gov.it/riconoscimento-titoli-esteri
Normativa di riferimento
Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002
D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.