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Riconoscimento del diploma di scuola secondaria di primo grado

Di che percorso si tratta?

La scuola secondaria di primo grado (cd. “scuola media”) rappresenta il secondo di due percorsi consecutivi ed obbligatori che compongono il primo ciclo di istruzione obbligatoria del sistema scolastico italiano. Ha la durata di tre anni e consegue alla scuola primaria (cd. “scuola elementare”) della durata di cinque anni. Al termine è previsto un esame di stato che permette di conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione  (cd. licenza media” o “terza media”). Lo stesso titolo di studio viene rilasciato a seguito della frequenza di corsi per adulti presso Centro per l'Istruzione per Adulti - CPIA. Questo percorso di riconoscimento consente a coloro che hanno conseguito all’estero il titolo di studio di ottenere una dichiarazione di equipollenza del diploma conclusivo della scuola secondaria di primo grado. 

Ente/i competenti: 

Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.

per il Piemonte 

Torino : http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

Alessandria Asti : http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

Biella : http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

Cuneo : http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ 

Verbania : http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/

Vercelli : http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/

 

Quale titolo viene rilasciato al termine del percorso?

Al termine del percorso di riconoscimento, con la dichiarazione di equipollenza, si conferisce valore legale al titolo conseguito all’estero per proseguire gli studi o accedere al mondo del lavoro.

Chi può farlo?

  • Cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione Europea  (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria); 
  • cittadini  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo (Norvegia, Islanda); 
  • cittadini della Svizzera e San Marino;
  • titolari di protezione internazionale (status di rifugiato / titolari di protezione sussidiaria)
  • che  abbiano  compiuto 18 anni oppure i minori con richiesta sottoscritta dal genitore
  • che abbiano frequentato la scuola per almeno 8 anni
  • che abbiano conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  un  titolo  finale  di studio  nelle  scuole  straniere  corrispondenti  alle scuole italiane  di  istruzione  secondaria di primo grado

È previsto un costo? Chi ne è esente?

La domanda è in carta semplice e non sono previsti costi fissi. Occorre prevedere dei costi per la traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti.

 

Procedura

Ufficio competente per la domanda: Ufficio Scolastico provinciale

Domanda in carta semplice

Documentazione da allegare:

1. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da: 

-traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; 

-legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto; 

-dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale).

2. Certificato di cittadinanza; 

3. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. 

4. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. 

5.Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.). 

6. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo. 

7. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati. 

Per informazioni sulle procedura

Ufficio scolastico regioanale Piemonte - Ambito Territoriale di Torino 

http://www.istruzionepiemonte.it/torino/tag/equipollenze-riconoscimento-titoli-di-studio-conseguiti-allestero/

http://www.istruzionepiemonte.it/

È richiesto uno specifico livello di conoscenza dell'italiano L2?

Non viene richiesta la certificazione di un livello specifico ma per ottenere l’esenzione dalla prova integrativa di Lingua Italiana è possibile presentare la documentazione relativa alle certificazioni ottenute, alla frequenza a corsi con insegnamento della Lingua Italiana o al possesso di un titolo di Studio che comprenda l’italiano fra le materie classificate, oppure a prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarino l’uso e l’espressione in lingua italiana durante il lavoro. 

Sono previsti aiuti economici o di altro tipo per sostenere il percorso?

Non sono previsti aiuti economici o borse di studio per questo tipo di percorso.

Chi si può contattare per avere maggiori informazioni?

Torino : http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

Alessandria Asti : http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

Biella : http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

Cuneo : http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/ 

Verbania : http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/

Vercelli : http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/

 Normativa di riferimento 

D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, art. 379 come modificato dall’art.13 della legge n.29/2006

Nota prot. n. 2787 del 20-04-2011 Chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

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